Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32923 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24348/2018 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in Roma V.vito Giuseppe

Galati 100-c presso lo studio dell’avvocato Giardiello Enzo che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giammarino Giuseppe,

Vigilante Franco Maurizio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 da Dott. SOLAINI LUCA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione proposta da O.O., cittadino nigeriano, avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Caserta gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito di essere nato in Nigeria e di essere di religione cattolica e di essersi trasferito nel 2005 a (OMISSIS) da altra città della Nigeria dove era rimasto fino all’espatrio. Era sposato con tre figli, l’ultimo dei quali morto il 18.1.2015 a seguito di un agguato posto in essere dal gruppo degli Eye, mentre tornava a casa da una chiesa con moglie e figli. Nell’occasione, la moglie, terrorizzata, scappava a casa con i bambini, pensando che il marito fosse morto. Egli ferito veniva trasportato in ospedale dove aveva appreso della morte della figlia. Aveva denunciato i fatti alla Polizia senza alcun esito e aveva scoperto che gli esecutori erano i membri dell’associazione degli Eye che lo volevano uccidere perchè si era rifiutato di entrare a fare parte del loro sodalizio e perchè aveva divulgato i loro segreti. Successivamente, era fuggito in Italia.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il Tribunale ha evidenziato la scarsa credibilità del richiedente asilo, le cui dichiarazioni erano prive di riscontri, e contraddittorie, mentre, il ricorrente non aveva dimostrato di essersi rivolto alle autorità locali per ottenere la giusta tutela.

La domanda di protezione si fonda sul rifiuto di entrare a far parte di una setta segreta, che pur se diffuse in Nigeria, risulta – dalle fonti informative – che le stesse non ricorrono al reclutamento forzoso ma solo volontario ed anzi, sono bandite dalla costituzione (v. Report EASO 2017).

Inoltre, le violenze legate ai culti sono illegali e un Report dell’Home Office UK 2013 riferisce che contro questo genere di violenza le autorità garantiscono protezione.

Il Tribunale non ha riconosciuto neppure la protezione sussidiaria, in quanto, dalle fonti informative le Stato di provenienza del ricorrente risulta essere uno tra i più tranquilli della Nigeria.

Non sussistono neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Contro il decreto del Tribunale di Napoli è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Il giudizio è stato rimesso in pubblica udienza, dall’ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile di questa Corte n. 9163/19.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per nullità del decreto, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 come modificato dal D.L. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 4, per aver escluso la necessità dell’udienza di comparizione, pur in assenza della videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione Territoriale; (ii) sotto un secondo profilo, per nullità del decreto, per omessa motivazione in ordine alla mancata fissazione dell’udienza, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 11, lett. a) e b) in combinato con l’art. 111 Cost. e con l’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

I due motivi di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione” (Cass.- n. 32029/18, 10786/19, 5973/19, v. anche Cass. n. 2817/19, la quale pur ribadendo l’obbligatorietà della fissazione dell’udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis ha precisato che ciò non comporta automaticamente la necessità di dar corso alla audizione del richiedente; Corte giust. 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko).

Nel caso di specie, Il Tribunale di Napoli ha disatteso il superiore principio di diritto, in quanto ha ritenuto che la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti non fosse essenziale ai fini della decisione. Il decreto va, pertanto, cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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