Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32920 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20825/2018 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avv.to Giovanni Maria Facilia che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 4380/2018 del Tribunale di Napoli depositato il

19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 4380/2018, depositato il 19/06/2018, il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto dal cittadino bengalese F.S. avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, rigettando la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè le domande intese al riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere originario della zona di (OMISSIS), di aver lasciato il paese d’origine nel 2011 in quanto vittima di aggressioni e ritorsioni politiche da parte di membri del partito (OMISSIS), di aver lavorato in Libia sino al 2016 e di essere di lì giunto successivamente in Italia.

Il Tribunale adito ha ritenuto generica, contraddittoria e priva di credibilità la narrazione del ricorrente, escludendo l’esistenza dei presupposti tanto della protezione primaria quanto di quella sussidiaria (non ritenendo il Bangladesh un “paese insicuro”) ed umanitaria, non rientrando il richiedente in alcuna delle categorie “vulnerabili”.

Per la cassazione di detto decreto il ricorrente si affida a sette motivi di ricorso.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Va dichiarata previamente l’inammissibilità del proposto ricorso.

4. Come, invero, già rilevato dalla citata ordinanza interlocutoria il ricorso è accompagnato da una procura speciale conferita su foglio separato unito materialmente al ricorso mancante non solo della predetta certificazione, ma anche più generalmente di data, di ogni riferimento al giudizio di cassazione e al provvedimento impugnato, limitandosi solo a prevedere l’estensione del mandato difensivo ad “ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresa la fase di esecuzione”.

Orbene è insegnamento stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte – che ha avuto occasione da ultimo di esprimersi nei termini premessi in relazione ad una fattispecie esattamente speculare a quella in atti (Cass., Sez. IV, 5/11/2018, n. 28146) che debba reputarsi “inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali” (Cass., Sez. VI-III, 24/07/2017, n. 18257; Cass. Sez. I, 21/03/2005, n. 6070; Cass., Sez. I, 16/12/2004, n. 23381).

5. Resta con ciò assorbito lo specifico rilievo di cui all’ordinanza interlocutoria, peraltro, successivamente giudicato non decisivo da questa sezione con ordinanza 17323/19.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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