Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3292 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3292 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 4503-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro

ESSECIDI HT SRL;
– intfrnata avverso la sentenza n. 165/32/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO dell’1.12.2010, depositata il 20/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 13/02/2014

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.91/20/2009 della CTP di Milano che aveva già accolto il ricorso della
“Essecidi H.T. srl”- ed ha così annullato la cartella di pagamento per IVA-IRPEFIRAP relativa all’anno d’imposta 2004 per le somme iscritte a ruolo a seguito di
controllo automatizzato della dichiarazione ex art.36-bis del DPR n.600 del 1973.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa)
che la omessa previa comunicazione al contribuente dell’esito della rettifica operata —
come previsto dal comma 5 dell’art.6 della legge n.212 del 2000 nonché dall’art.36
bis co.3 del DPR n.600/1973- costituisce ragione di nullità della cartella esattoriale.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.6 comma 5
della legge 27.7.2000 n.212, dell’art.36 bis del DPR n.600/1973; degli art.54 bis e 60
del DPR n.633/1972), la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia
condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una previa
comunicazione al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere
sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto si fosse trattato di mera
omissione o ritardo di versamento di quanto autoliquidato in dichiarazione (di che la

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letti gli atti depositati

parte ricorrente ha dato conto con modalità idoneamente autosufficienti che la parte
controricorrente non ha debitamente contestato nel proprio atto difensivo).
La doglianza appare manifestamente fondata, alla luce della pregressa giurisprudenza
di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la
quale:”L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36-

comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla
preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il
controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di
irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la
liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva
considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di
comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono ex art.
9 bis legge n. 289 del 2002, non seguita dal versamento di quanto dovuto)”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, sicché poi la Corte potrà anche risolvere la controversia nel
merito (respingendo l’impugnazione della società contribuente) non ravvisandosi
necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
Roma, 30 gennaio 2013.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa al fine di ribadire la
tempestività della notifica del ricorso introduttivo di questo grado;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza,

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bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis,

con compensazione dei gradi di merito.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in E 4.000,00

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014
Il Presidente

oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito <

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