Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3292 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33581/2018 proposto da:

T.J., elettivamente domiciliato in Napoli Via G. Porzio N. 4,

Centro Dir. Is. F12, Int. 23/24 presso lo studio dell’avvocato Di

Rosa Clementina, che lo rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal Sig. T.J., nato in (OMISSIS).

In merito al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) il Collegio ha condiviso il giudizio negativo di credibilità del richiedente espresso dalla C.T., poichè il racconto reso presenta numerose incoerenze interne e non risulta essere confermato da riscontri esterni sulla politica governativa della (OMISSIS) (pag. 4-5 del decreto). Pertanto, non è possibile ravvisare alcun rischio concreto di subire atti persecutori ai sensi degli artt. 2 e 7 D.Lgs. cit., ovvero, un danno grave come specificato dall’art. 14, lett. a) e b) cit.

Tantomeno è risultata integrata l’ipotesi di danno grave di cui alla lett. c). Invero, alla luce dell’acquisizione di informazioni relative al Paese di origine del richiedente (pag 6-8 del provvedimento impugnato), è possibile escludere che la (OMISSIS) sia interessata da una situazione di violenza indiscriminata di intensità tale da costituire una minaccia alla vita o alla persona di un civile per la sola presenza nella zona in questione.

Da ultimo, il Tribunale ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il richiedente ha fornito la documentazione relativa ad attività di volontariato e di partecipazione a corsi di italiano, nonchè ha reso nota la condizione di estrema povertà del Paese di origine, tuttavia, tali circostanze non rappresentano, di per sè, un motivo comprovante l’esistenza di una causa di vulnerabilità e la conseguente legittimazione al rilascio della protezione umanitaria.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero intimato.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14 per avere il Tribunale giudicato inattendibile il racconto del ricorrente, sopravvalutandone alcune piccole imprecisioni su aspetti di rilievo secondario e senza considerare le molteplici minacce ed aggressioni subite nel Paese di origine, le quali, apprezzate correttamente nella loro entità, avrebbero giustificato il rilascio dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Nel secondo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 giacchè, da quanto dedotto nel ricorso di primo grado e dalla documentazione prodotta con riferimento alla situazione socio-politica della (OMISSIS), risulta comprovata la sussistenza di seri motivi umanitari, ostativi al rimpatrio del ricorrente che, altrimenti, si troverebbe esposto ad una condizione di vulnerabilità oggettiva e soggettiva.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omissione di un’istruttoria adeguata con riferimento al Paese di origine del richiedente, atteso che il Tribunale ha posto alla base della sua decisione fonti non aggiornate, senza prendere in esame le COI espressamente indicate nel ricorso di primo grado (aggiornate al biennio 2017/2018). Quest’ultime attestano che in (OMISSIS) è presente un clima di violenza generalizzata e diffusa, determinato da atti persecutori perpetrati per motivi politici, etnici e discriminatori, tali da configurare i requisiti della protezione sussidiaria o, quantomeno, di quella umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

La difesa non ha fornito elementi volti a superare i dubbi di credibilità espressi dal Tribunale, limitandosi a prospettare una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione. Una censura siffatta attiene esclusivamente al merito e, quindi, non può essere sollevata in sede di legittimità (si veda Cass. Sez. I, n. 3340 del 2019, Cass. Sez. I, n. 21377 del 2019 e Cass. Sez. I, n. 2561 del 2020).

Per ragioni di priorità logico-giuridica, è necessario esaminare preliminarmente il terzo motivo di ricorso che risulta fondato per le ragioni che seguono.

La difesa, nel presente ricorso (pag. 14-15 e 21), ha richiamato e spiegato il contenuto delle COI allegate in sede di merito ma il Tribunale, senza fornire alcun riscontro relativo all’esame delle predette fonti, ha posto a fondamento delle sue conclusioni le sole informazioni reperite dai siti web di Amnesty International, dell’Enciclopedia Treccani e di (OMISSIS), senza specificarne la data di risa lenza. Inoltre, il contenuto di queste fonti si riferisce genericamente alla guerra civile che tra il 1991 ed il 2002 ha travolto la (OMISSIS), senza accennare alla situazione delineatasi negli anni successivi, nonostante la parte abbia indicato ed allegato COI più aggiornate, risalenti al biennio 2017/2018, delle quali è mancata la disamina.

In conclusione, tenuto conto delle allegazioni del ricorrente, puntualmente indicate nel ricorso, il giudice è venuto meno non solo all’obbligo di fondare la propria decisione su COI aggiornate ed attendibili (Cass., Sez. III, n. 23999/2020), requisiti, questi ultimi, che non possono dirsi propri di fonti il cui contenuto rimanda ad eventi accaduti nel lontano 1991, bensì, anche al conseguente obbligo di specificare la data o l’anno di pubblicazione delle suddette COI, al fine di verificare il corretto espletamento del dovere di cooperazione istruttoria (Cass., Sez. I, n. 13449/2019 e n. 13897/2019).

Il secondo motivo è assorbito.

Ciò determina l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Nessuna statuizione sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, dichiara inammissibile il primo ed assorbe il secondo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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