Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3292 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. II, 10/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 10/02/2011), n.3292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MLO s.a.s. di Mazzoni Gino & C., in persona del legale

rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. BRONSINO Guido, elettivamente

domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. Nicola Bosco, via Cola

di Rienzo, n. 297;

– ricorrente –

contro

SEL PACK s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Torino n. 8984 in data 19

settembre 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“Su richiesta della s.r.l. Sel Pack, in data 26 febbraio 2008 il Giudice di pace di Torino emetteva a carico della Mlo s.a.s. di Mazzoni Gioni & C. decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 480,00 a titolo di corrispettivo per l’acquisto di merce.

L’ingiunto proponeva opposizione.

Il Giudice di pace di Torino, con sentenza depositata in data 19 settembre 2008, ha rigettato l’opposizione, regolando le spese del giudizio in base al principio di soccombenza.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la s.a.s.

Mio, sulla base di un motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata è soggetta, ratione temporis, alla disciplina dettata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha novellato l’art. 339 cod. proc. civ.: pertanto, il mezzo di impugnazione esperibile, versandosi in fattispecie di sentenza pronunciata secondo equità a norma dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, era l’appello, non il ricorso per cassazione per saltum.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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