Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32919 del 19/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16072-2018 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SCHERA LUCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TORINO, depositato il
28/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. SCALDAFERRI ANDREA.
Fatto
La Corte:
rilevato che S.M. ha depositato ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con cui è stato confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale dal medesimo presentata alla competente Commissione Territoriale;
considerato che il ricorso non risulta notificato ad alcuno; ritenuto che il ricorso in esame deve essere proposto nelle forme previste dal codice di procedura civile, delle quali è per l’appunto parte essenziale la notifica ai controinteressati ed il successivo deposito, entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c. – unitamente ai documenti ivi indicati – nella cancelleria della Corte;
che quindi, in difetto di adozione di tali forme, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese in difetto di costituzione in giudizio del controinteressato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 6 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018