Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32919 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22601/2018 proposto da:

E.A., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv.to Roberto

Ricciardi;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 4472/2018 del Tribunale di Napoli depositato il

21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 4472/2018, depositato il 21/06/2018, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano E.A. avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, respingendo tanto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato quanto quelle di protezione sussidiaria e, in subordine, umanitaria.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere espatriato da (OMISSIS) ((OMISSIS)) lasciando ivi la madre, due fratelli e una figlia, a seguito delle minacce subite da un gruppo di ragazzi benestanti dediti ad attività criminale (furti) per aver egli revocato la iniziale volontà di aderire al gruppo.

Il Tribunale adito ha ritenuto non rilevanti o manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità sollevate dal ricorrente, disatteso la richiesta di fissazione dell’udienza di comparizione nonostante la mancanza di videoregistrazione del colloquio in sede amministrativa ed infine ritenuto insussistenti i presupposti per poter accordare le tre forme di protezione internazionale invocate dal richiedente.

Per la cassazione di detto decreto il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, dell’art. 35-bis, commi 9 e 11, per avere il Tribunale pronunciato l’impugnato decreto senza fissare l’udienza di comparizione del ricorrente, malgrado l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale.

4. Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto occasione di statuire, affrontando ex professo la questione che ha dato adito alla rimessione della controversia alla trattazione odierna, “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve, invero, necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717).

5. Deve ritenersi, pertanto, errata la statuizione del giudice di merito che, nel caso di specie, ha omesso di fissare l’udienza, ritenendo sufficiente la presenza in atti del verbale dell’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale, sebbene mancasse la videoregistrazione dell’audizione del medesimo dinanzi alla Commissione.

6. A diversa conclusione non può neppure indurre il fatto che il ricorrente non abbia riproposto le censure di merito, ma si sia limitato a dedurre l’esistenza della violazione processuale in parola.

E’ bensì vero, infatti, che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., Sez. I, 21/11/2016, n. 23638; Cass., Sez. V, 18/12/2014, n. 26831; Cass., Sez. IV, 19/03/2014, n. 6330). E tuttavia, è evidente che, nel caso di specie, la violazione processuale, in quanto incide su di un elemento centrale del procedimento, diretto a consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale del giudizio, ha palesi ricadute pregiudizievoli sullo svolgimento del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa.

7. La censura deve, di conseguenza, essere accolta con rinvio della controversia, previa cassazione del provvedimento impugnato, avanti al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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