Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32916 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2018, (ud. 04/12/2018, dep. 19/12/2018), n.32916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2479-2018 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE, 199,

presso lo studio dell’avvocato GIANNUZZI ANTONIETTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato VALENTINO GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORDANO FRANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 956/2017 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2018 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.E. ha proposto ricorso, articolato in unico motivo, per violazione degli artt. 348,347,165 e 358 c.p.c., avverso la sentenza n. 956/2017 resa il 18 settembre 2017 dal Tribunale di Termini Imerese.

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

Il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato improcedibile l’appello “in riassunzione” presentato da T.E. avverso la sentenza n. 47/2014 del 18 marzo 2014 resa dal Giudice di pace di Termini Imerese. Il giudizio ebbe inizio con opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato dal Giudice di pace di Termini Imerese il 6 febbraio 2013. Il primo giudice aveva revocato l’ingiunzione di pagamento, condannando tuttavia l’opponente T.E. al pagamento della somma di Euro 1.787,16. T.E. notificò, allora, appello con citazione del 2 aprile 2014, nel termine ex art. 327 c.p.c., comma 1, rispetto alla sentenza del 18 marzo 2014, senza però provvedere all’iscrizione a ruolo. Di seguito, il 16 aprile 2014 l’appellante notificò un “atto di citazione in appello in riassunzione”, che iscrisse a ruolo il 18 aprile 2014.

La ricorrente T.E. denuncia la violazione degli artt. 348,347,165 e 358 c.p.c., dovendo l’atto notificato il 16 aprile 2014 qualificarsi come autonoma citazione in appello, al di là del nomen iuris di “riassunzione” assegnatogli dalla parte, ed essendosi perciò determinata un’ammissibile riproposizione dell’impugnazione a norma dell’art. 358 c.p.c..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, numero 5, circa la qualificazione della citazione notificata da T.E. il 16 aprile 2014, in rapporto ai suoi requisiti di forma e di sostanza, come atto di riassunzione improcedibile, ovvero atto di mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio d’appello non iscritto a ruolo (come affermato nell’impugnata sentenza), e non, piuttosto, come nuova impugnazione, utile agli effetti dell’art. 358 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 04/02/2016, n. 2165; Cass. Sez. 3, 17/10/2013, n. 23585; Cass. Sez. 1, 15/03/2013, n. 6654).

Ad avviso del Collegio, verificatasi la mancata costituzione in termini dell’appellante, cui conseguono l’improcedibilità dell’appello e perciò l’inapplicabilità del rimedio di cui all’art. 307 c.p.c., comma 1, va comunque accertata l’idoneità dell’atto di riassunzione dell’originaria impugnazione improcedibile a convertirsi in autonomo atto introduttivo che si connoti come nuova impugnazione, utile agli effetti dell’art. 358 c.p.c., il che dà luogo a questione di diritto di particolare importanza e rilevanza.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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