Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32915 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. II, 19/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4714-2014 proposto da:

P.M., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, e rappresentato e difeso giusta procura in calce al

ricorso dall’avvocato LUIGIA CARLA GERMANI;

– ricorrente –

contro

DEUTSCHE BANK SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DI PEIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO SESSA

e PAOLO QUATTROCCHI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 687/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 19/08/2013;

udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha

concluso in via principale per il rigetto del ricorso, ed in

subordine per l’accoglimento parziale;

udito l’Avvocato Iolanda Boccia per delega dell’Avvocato Giancarlo

Sessa per la controricorrente.

Fatto

FATTO DI CAUSA

P.M. proponeva opposizione avverso il decreto n. 910/2005 con il quale il Tribunale di Pordenone gli aveva ingiunto il pagamento in favore della Deutsche Bank S.p.A. della somma di Euro 7.397,06, oltre interessi contrattuali e spese, a titolo di restituzione della somma ricevuta in finanziamento, per effetto del contratto denominato (OMISSIS), per un importo in linea capitale di Euro 6.700,00 da restituire in 48 rate mensili di cui erano state pagate solo 10.

A sostegno dell’opposizione deduceva che il contratto aveva ad oggetto un finanziamento rientrante nella categoria legale del credito al consumo, ma che la somma erogata era stata utilizzata per il pagamento della quota di affiliazione ad un contratto di franchising concluso coevamente dal P. con la Tucker S.p.A.

Evidenziava altresì che il modulo del contratto di finanziamento era stato da lui sottoscritto in bianco, e successivamente riempito in maniera abusiva e senza che peraltro la somma mutuata fosse stata effettivamente destinata all’acquisto dei beni ivi indicati.

Concludeva, quindi, per la nullità del contratto, in quanto era mancato il collegamento previsto dalla legge, atteso che il mutuo era stato destinato al finanziamento di un’attività di impresa dell’opponente.

In ragione di tale diverso utilizzo della somma, eccepiva l’illegittimità dei tassi di interesse applicati, dovendosi fare ricorso ai tassi soglia previsti per i contratti di credito all’impresa.

Infine, denunciava l’illegittima segnalazione del proprio nominativo alla centrale dei rischi denominata CTC, chiedendo pertanto il ristoro dei danni conseguenti da tale segnalazione indebita.

Nella resistenza dell’opposta, la quale evidenziava che il contratto non era in alcun modo collegato al diverso rapporto di franchising concluso dall’opponente, e che in ogni caso le parti avevano sottoscritto una clausola che teneva distinte le sorti del contratto di finanziamento da quello separatamente concluso dal P., e ciò in conformità di quanto previsto dall’art. 125 del TUB, l’opponente proponeva altresì querela di falso in via incidentale, al fine di sentire accertare che il modulo contrattuale era stato riempito successivamente da terzi absque pactis.

Il Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 978 del 18/11/2010, riteneva infondata la querela di falso, in quanto le risultanze processuali non erano univoche nel senso della sussistenza dell’abusivo riempimento. I testi escussi non avevano potuto confermare la circostanza addotta a fondamento della querela, dovendosi altresì considerare che lo stesso P. aveva poi regolarmente pagato le prime dieci rate del contratto.

Quanto al merito dell’opposizione, escludeva che la banca potesse agire nei confronti della Tucker S.p.A., che in base al contratto era la società venditrice dei beni per il cui acquisto era stato erogato il finanziamento, in quanto la controparte della pretesa creditoria della banca era il solo P..

Il contratto di mutuo poi conteneva tutti i requisiti formali imposti dalla legge, a nulla potendo valere la deduzione circa le conseguenze del collegamento del contratto con quello di franchising coevamente stipulato con la Tucker.

Infatti, non vi erano elementi per poter riscontrare l’esistenza del collegamento invocato da parte dell’opponente, nemmeno potendo incidere su tale soluzione la circostanza che la somma mutuata fosse poi stata impiegata non già per l’acquisto di beni di consumo, come formalmente riportato nel modulo sottoscritto, ma per il pagamento della quota di affiliazione del franchisee.

Per l’effetto, dell’eventuale comportamento illegittimo della società di franchising non poteva essere chiamata a rispondere la società finanziatrice, stante l’assenza di un collegamento negoziale e l’impossibilità per la banca di potersi avvedere del comportamento illegittimo tenuto dalla società beneficiaria della somma mutuata.

Dall’assenza di collegamento discendeva altresì che fosse lecita la fissazione del tasso di interesse convenzionale, in quanto occorreva avere riguardo a quella che era la destinazione formale della somma mutuata per l’acquisto di beni di consumo.

Circa la pretesa inefficacia della clausola di cui all’art. 15 del contratto di finanziamento, che prevedeva che, stante l’assenza di un rapporto di esclusiva tra il fornitore dei beni e la banca, quest’ultima non poteva che rivolgersi ai clienti, i quali non potevano opporre l’inadempimento del primo, la sentenza di prime cure rilevava che non vi era la prova del rapporto di esclusiva tra Tucker e la Deustche Bank, con la conseguenza che andava esclusa la vessatorietà della clausola, che riproduceva il dettato dell’art. 125 del TUB.

Inoltre andava disattesa anche la doglianza concernente la prova dell’effettivo ammontare del credito azionato alla luce della documentazione versata in atti dall’opposta, e da leggere in maniera collegata alla certificazione ex art. 50 TUB già prodotta in sede monitoria.

Il riscontro della legittimità della pretesa creditoria della banca aveva portata assorbente dell’ulteriore doglianza di parte opponente, circa l’avvenuta segnalazione del proprio nominativo alla Centrale dei rischi privata.

La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 687 del 19 agosto 2013 ha rigettato il gravame, ritenendo di aderire in toto alle motivazioni del giudice di primo grado.

In relazione al primo motivo, reputava che il contratto contenesse tutti gli elementi prescritti dalla legge a pena di invalidità.

In merito al secondo motivo di appello, reputava che effettivamente non vi fosse la prova di un collegamento funzionale tra il contratto di mutuo ed il diverso contratto concluso dal P. con la Tucker, il che induceva anche al rigetto del terzo motivo, in quanto la valutazione della usurarietà dei tassi andava compiuta alla luce del tasso soglia previsto per i contratti di credito al consumo, e non per la diversa ipotesi, invece invocata dall’appellante, di credito all’impresa.

Infine, era disatteso anche il quarto motivo di appello, ritenendosi che la pretesa creditoria della banca avesse trovato adeguato riscontro documentale.

Avverso tale sentenza P.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

La Deutsche Bank S.p.A. ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria del 19 giugno 2018 è stata ravvisata l’opportunità della trattazione della causa in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’ordine logico delle questioni impone la previa disamina del sesto motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto rilevante per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione al rigetto della querela di falso per abusivo riempimento di modulo sottoscritto in bianco. Assume parte ricorrente che a fronte della statuizione di rigetto adottata dal Tribunale, nell’atto di appello aveva reiterato la doglianza circa l’asserita validità del contratto di finanziamento, rilevando che invece doveva reputarsi che l’attività di riempimento era avvenuta in assenza del ricorrente e verosimilmente da parte di personale della Tucker, in assenza di qualsivoglia preventivo patto di riempimento, che a sua volta doveva essere sottoscritto ricorrendo alla forma scritta ad substantiam.

Il motivo è inammissibile.

Ed, invero, in disparte il difetto di specificità del motivo nella parte in cui, a fronte dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’appellante avrebbe proposto quattro motivi di appello (tutti esaminati in sentenza), in ricorso, e senza adeguatamente contrastare tale affermazione (cfr. sull’onere di specificità dei motivi di ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, anche nel caso di denuncia di errores in procedendo, Cass. n. 8077/2012), non avendo specificamente allegato di avere proposto uno specifico mezzo di appello sul punto, il motivo è comunque inammissibile.

A tal fine reputa il Collegio di dover dare seguito a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 17931/2013, che ha appunto precisato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

Nella fattispecie, alla luce della stessa prospettazione di parte ricorrente, la Corte d’Appello in realtà non avrebbe esaminato una specifica doglianza mossa dall’appellante nei confronti della decisione con la quale il Tribunale aveva rigettato la querela di falso in via incidentale.

L’omessa disamina di tale motivo di impugnazione implica quindi la denuncia di un error in procedendo, che, anche nell’ottica deformalizzata fatta propria dalle Sezioni Unite, non risulta adeguatamente formulata, mancando un richiamo alla nullità della sentenza, ed avendo la stessa parte ricorrente veicolato la censura nell’ambito del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1346 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c., in quanto la Corte d’Appello ha disatteso l’eccezione di nullità del contratto di finanziamento per la carente indicazione degli elementi essenziali.

Si sostiene che dalla prova testimoniale sarebbe emerso che in realtà il contratto era stato sottoscritto in bianco dal P. e solo in seguito, ed abusivamente, riempito, dovendosi pertanto addivenire alla conclusione secondo cui al momento della sottoscrizione il contratto era privo degli elementi ritenuti essenziali per la sua validità.

Il motivo è infondato.

Con lo stesso si intende nella sostanza reiterare, senza che sia stata validamente censurata la pronuncia di rigetto della domanda di querela di falso, la tesi in merito all’abusivo riempimento del contratto, e ciò in contrasto con quanto invece accertato in punto di fatto dai giudici di merito che hanno escluso che fosse stata offerta la prova delle circostanze addotte dall’opponente a fondamento della proposta querela di falso (cfr. sul punto le motivazioni del Tribunale, analiticamente riportate nella sentenza impugnata, ed alle quali la Corte distrettuale ha ritenuto di rifarsi).

Pertanto, non risulta censurabile la valutazione espressa sul punto dalla Corte di Appello, che, in risposta al primo motivo di appello, ed avuto riguardo al contenuto del contratto, quale versato in atti, ha ritenuto che lo stesso contenesse tutti gli elementi essenziali al fine di rendere il sottoscrittore consapevole della portata e degli effetti derivanti dalla sottoscrizione del contratto, dovendosi ritenere, in assenza della prova di un abusivo riempimento, che al momento della sottoscrizione fossero presenti tutti gli elementi oggi rinvenibili nel contratto versato in atti, e che soddisfa le prescrizioni imposte dalla legge (in particolare, si denuncia che anche a seguito del riempimento, asseritamente abusivo, alcune previsioni imposte dalla legge non sarebbero riportate, come quelle di cui alla lett. d) ed e) dell’art. 124 TUB, ma trattasi all’evidenza di previsioni del tutto eventuali, in quanto ricollegate, la prima alla possibilità di modifica del TAEG, e la seconda, all’eventualità di eslcusione di determinati oneri esclusi dal calcolo del TAEG).

3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 121 del TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993, nella formulazione all’epoca vigente) laddove la Corte d’Appello, al fine di pervenire al rigetto dell’opposizione proposta, ha reputato che non fosse possibile ravvisare un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di acquisito di beni, nella specie assente, e quindi con il contratto di franchising, effettivamente concluso tra il P. e la Tucker.

Si deduce che la previsione di cui all’art. 121 in esame, a differenza delle altre ipotesi di collegamento negoziale su base volontaria, istituzionalizza per legge un collegamento tra il contratto di finanziamento ed il diverso contratto in funzione del quale la somma viene erogata, con la conseguenza che ove risulti carente la finalità dettata dalla stessa legge per la conclusione del contratto, ciò verrebbe ad incidere anche sulla sorte del contratto di mutuo.

I giudici di merito hanno disatteso l’identica tesi difensiva sostenuta in sede di merito/rilevando che dal contenuto del contratto di finanziamento emergeva la destinazione della somma mutuata per l’acquisto di economizzatori per caldaie, e che non poteva spiegare alcuna rilevanza che la destinataria finale della somma mutuata fosse la Tucker, con la quale parte ricorrente assumeva di avere concluso solamente un contratto di franchising, mirando appunto la somma de qua a far fronte ai costi di affiliazione.

Si è pertanto esclusa la natura unitaria dell’operazione, ritenendosi, sempre di conseguenza, che non potesse assumere alcuna rilevanza la diversa destinazione alla somma mutuata impressa dal mutuatario rispetto a quanto previsto nel contratto di finanziamento. In aggiunta a tali argomentazioni già espresse dal giudice di primo grado, e condivise dalla Corte distrettuale, quest’ultima, ha richiamato la necessità che per configurare un collegamento negoziale di tipo funzionale è necessario che ciò dipenda dalla genesi stessa del rapporto, non potendosi rinvenire una volontà obiettivata delle parti di instaurare una connessione teleologica tra le due fattispecie contrattuali.

Il motivo è fondato.

Ritiene il Collegio di dover assicurare continuità ai precedenti di questo giudice (Cass. n. 20477/2014; Cass. n. 19522/2015) secondo cui ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, anche nella presente fattispecie applicabile “ratione temporis”, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.

Ed, invero, nella fattispecie risulta pacifica l’avvenuta conclusione di un contratto di finanziamento riconducibile alla previsione normativa in materia di credito al consumo, ancorchè la difesa della controricorrente ribadisca di non essere legata da alcun rapporto di esclusiva con la società che, in base al contratto, avrebbe dovuto fornire i beni in vista del cui acquisto era concesso il mutuo.

Orbene, nei precedenti citati, la Corte dopo avere ricostruito i vari orientamenti in passato emersi quanto alla disciplina del cd. mutuo di scopo, ha correttamente sottolineato come gli stessi non avessero mai avuto riguardo a fattispecie assoggettabili alla disciplina sul credito al consumo, non potendosi quindi attribuire portata risolutiva e vincolante a quanto affermato in precedenza da Cass. n. 5966/2001 o da Cass. n. 12567/2004 (richiamata peraltro dal giudice di appello ed anche dalla difesa della controricorrente).

Ed, invero, per il passato, e cioè prima dell’introduzione delle norme in esame, era evidente che il riscontro dell’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il successivo contratto volto a procurare l’acquisto per il quale era stata richiesta la somma mutuata, presupponesse che il collegamento scaturisse dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovasse la propria causa (e non il semplice motivo) nell’altro, nonchè dall’intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, e ciò soltanto se la volontà di collegamento si fosse obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, fossero destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro.

La necessità di trattare il collegamento negoziale come quaestio facti insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. risulta però ribaltata a seguito dell’introduzione della disciplina di cui al TUB la quale fornisce la seguente nozione di credito al consumo: “per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)”, prevedendo anche le categorie di soggetti cui è riservato il relativo esercizio. La disciplina del contratto si rinviene nel D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 124 che, dopo aver previsto a pena di nullità la forma scritta, mediante rinvio all’art. 117, comma 1 e 3, ed aver previsto i requisiti del contratto in genere, differenzia, tra le possibili fattispecie contrattuali, quella prevista dal terzo comma, disponendo che “… i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi contengono a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito nel contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato”.

Ancorchè il legislatore italiano non abbia espressamente ricondotto tale contratto alla nozione del collegamento negoziale, affermando quindi in maniera esplicita che il contratto di credito avente ad oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi è un contratto collegato al contratto di compravendita, tuttavia deve ritenersi che il dato normativo sopra riportato, alla luce della normativa di fonte comunitaria con esso recepita e delle successive vicende di questa e della normativa interna derivata, sia inequivocabilmente nel senso di riconoscere l’esistenza di un collegamento tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto.

Va quindi ribadito che per i contratti di cui all’art. 121 TUB è la stessa legge a configurare un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio;dal momento che il nesso tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trova la propria causa nell’altro, sicchè è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie.

Ne consegue che si palesa erronea l’affermazione dei giudici di merito secondo cui per ravvisare il collegamento negoziale di tipo funzionale sarebbe stato necessario riscontrare la volontà di tutti i contraenti di collegare il contratto di credito al consumo al contratto di compravendita, dovendosi reputare che invece ciò sia una conseguenza legale della previsione di cui all’art. 121 TUB.

E’ pur vero che, quanto agli strumenti di tutela, che il quarto ed il quinto comma dell’art. 125 del TUB, poi trasfusi nel D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 42, prevedevano, nella formulazione applicabile ratione temporis, che: “Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

La responsabilità (prevista dal comma 4) si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito”.

Tuttavia, sempre i precedenti sopra richiamati hanno chiarito che si tratta di disposizione con la quale il legislatore italiano aveva dato attuazione alla previsione dell’art. 11 della direttiva comunitaria, senza avvalersi dello spazio che pure la norma comunitaria aveva lasciato agli Stati membri per garantire una tutela più ampia al consumatore.

Tuttavia, l’unitarietà della causa economica sottesa alla pluralità dei contratti, impone di ritenere che si abbia un collegamento negoziale ex lege a prescindere dall’esistenza dell’accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, contemplato nel successivo art. 125. Il richiamo alla situazione di esclusiva è, infatti, una delle due condizioni poste per consentire l’azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore, ma non è certo condizione necessaria per riconoscere l’esistenza di un contratto di credito al consumo, la cui nozione generale è delineata dall’art. 121, essendo invece sufficiente che l’operazione di finanziamento risulti finalizzata all’acquisto di un bene (o servizio) determinato, scelto dal consumatore prima di accedere al finanziamento, e perciò individuato già nel contratto di finanziamento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore.

Deve altresì ribadirsi che le possibilità di tutela offerte al consumatore non si esauriscono in quella prevista dal quarto comma dell’art. 125 T.U.B., che gli consente l’azione diretta nei confronti del finanziatore, in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, soltanto in presenza di messa in mora e di patto di esclusiva, ma che invece deve reputarsi consentita anche la sospensione del pagamento delle rate con l’exceptio inadimpleti contractus, ovvero la deduzione dell’assenza della causa in concreto del contratto, per l’assenza stessa del contratto collegato di fornitura di beni o di servizi.

Avalla tale conclusione anche quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 aprile 2009, emessa nella causa C-509/07, con la quale si è stabilito che “l’art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, l’esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

Pertanto, il rapporto di esclusiva può e deve valere per eventuali pretese del consumatore non riconosciute a livello nazionale, fra le quali, a titolo esemplificativo, può indicarsi il diritto al risarcimento del danno causato da un’inadempienza del fornitore dei beni o servizi in questione, ma non per quelle che sono meglio tutelate a livello interno.

Tali considerazioni danno altresì contezza dell’impossibilità di opporre all’azione proposta dal ricorrente la previsione di cui all’art. 15 del contratto di finanziamento, nella parte in cui, pur essendo carente il requisito dell’accordo in esclusiva tra banca e fornitore dei beni per le operazioni di finanziamento volte all’acquisto degli ultimi, impone di doversi rivolgere unicamente nei confronti della Tucker, anche laddove la pretesa del cliente esuli da quelle di cui al comma 5 dell’art. 125, come nel caso di specie, nel quale il P. mirava anche a respingere la richiesta di pagamento delle rate di mutuo non soddisfatte.

La clausola de qua, ove estesa anche ad ipotesi di azioni del consumatore che esulano da quelle per le quali la legge pone la condizione del rapporto di esclusiva (e che si pongono come strumenti di tutela aggiuntiva rispetto alle azioni ordinariamente concesse dal diritto positivo) deve reputarsi vessatoria perchè comportante una limitazione della facoltà del mutuatario di opporre eccezioni.

Non ignora il Collegio l’esistenza di altri precedenti di questa Corte (cfr. Cass. n. 4911/2017; Cass. n. 11147/2018) che in relazione a vicende analoghe a quelle interessate dal ricorso in esame, sono pervenute alla diversa conclusione del rigetto della domanda dei mutuatari, ritenendo che non fosse stato adeguatamente provato dall’interessato il collegamento negoziale posto a fondamento delle censure, ma trattasi di precedenti che non si confrontano affatto con la giurisprudenza sopra richiamata, in tema di collegamento ex lege per le ipotesi di contratti di credito al consumo conclusi ai sensi dell’art. 121 TUB, alla quale si ritiene invece di dover assicurare continuità. Pertanto, è errata e va cassata con rinvio la sentenza impugnata che ha escluso l’esistenza di questo collegamento negoziale sulla base di un procedimento ermeneutico non conforme alle previsioni del menzionato D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 121 e 124.

Deve pertanto ribadirsi il principio, al quale dovrà attenersi il giudice del rinvio, per il quale in materia di contratto di credito al consumo, nella vigenza della disciplina del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 121 e ss., la norma dell’art. 124, comma 3, va interpretata come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi, contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.

In base ai principi sopra esposti, il giudice del rinvio, presupponendo come dato acquisito l’esistenza di un collegamento negoziale di fonte legale tra il contratto di compravendita ed il contratto di finanziamento, dovrà procedere all’esame delle clausole di quest’ultimo contratto, per verificarne la liceità, e trarre comunque le conseguenze, in concreto, dell’incidenza sul contratto di finanziamento della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell’impiego della somma mutuata per una finalità, diversa da quella indicata in contratto, e corrispondente ad una delle tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore.

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. in ordine al rigetto da parte dei giudici di merito della domanda di accertamento dell’illegittimità dei tassi di interesse applicati, dovendosi non più tenere conto delle soglie previste per le operazioni di credito al consumo, ma per la diversa tipologia di contratti di credito all’impresa.

Il quarto motivo denuncia del pari la violazione dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto con l’art. 634 c.p.c. laddove i giudici di merito hanno ritenuto che fosse stata validamente offerta la prova dell’ammontare del credito vantato dalla banca, attribuendo valenza probatoria a documenti, come l’estratto di saldaconto in grado di supportare solo la richiesta di condanna in via monitoria, ma non anche in fase di opposizione.

Il quinto motivo denuncia l’omessa disamina di un fatto rilevante per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti quanto alla sussistenza del danno in re ipsa derivante dall’illegittima segnalazione alla centrale dei rischi denominata CTC.

I motivi devono ritenersi evidentemente assorbiti per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

5. Al giudice del rinvio, che si designa in una diversa sezione della Corte d’Appello di Trieste, è devoluta anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, e dichiarato inammissibile il sesto, rigettato il primo, ed assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Trieste, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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