Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32915 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21420/2018 proposto da:

D.D., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Gilardoni Massimo, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, v. dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

e contro

Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal consigliere Dott. Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino ivoriano D.D. per ottenere lo status di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria o quella umanitaria, avendo lasciato la (OMISSIS) per sfuggire alla vendetta della popolazione locale di etnia (OMISSIS), presso cui i propri fratelli gemelli, militanti nel (OMISSIS) ((OMISSIS)), avevano seminato il terrore, fino all’ascesa al potere di O., quando uno di loro era stato ucciso e lui stesso era stato arrestato.

2. Avverso detta decisione il richiedente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, cui l’intimato Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Vanno preliminarmente disattese le questioni incidentali di legittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (recante: “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale”), sollevate dal ricorrente per violazione dell’art. 77 Cost. (in relazione ai requisiti di necessità e urgenza) e degli artt. 3,24 e 111 Cost. (quanto alla previsione del termine ridotto per proporre ricorso per cassazione ed alla eliminazione del doppio grado di giudizio).

3.1. Si tratta invero di questioni ripetutamente dichiarate manifestamente infondate da questa Corte (ex multis, Cass. 17717/2018, 27700/2018, 28003/2018, 28119/2018, 32867/2018, 1876/2019) sulla base di motivazioni cui il Collegio presta adesione.

3.2. In particolare, i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza non sono del tutto incompatibili con la scelta del legislatore di differire l’applicazione delle disposizioni introdotte con decreto legge (Corte Cost. 5/2018 e 16/2017); inoltre, con specifico riguardo al decreto legge in esame, il difetto di detti requisiti non può porsi rispetto alla disposizione transitoria che differisce di centottanta giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito, trattandosi di previsione connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per l’entrata a regime di una complessa riforma processuale (Cass. 17717/2018).

3.3. La questione della riduzione del termine per proporre ricorso per cassazione a trenta giorni, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 13, difetta invece di rilevanza, avendo l’istante impugnato tempestivamente il decreto del tribunale.

3.4. Infine, il principio del doppio grado di giudizio non ha copertura costituzionale, mentre il fatto che il procedimento de quo sia definito con decreto non reclamabile è giustificato dalle esigenze di celerità, tanto più che la fase giurisdizionale è comunque preceduta da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali, deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 27700/2018; 28119/2018).

4. Passando all’esame dei motivi, con il primo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per avere il tribunale disatteso la domanda di protezione sussidiaria esclusivamente sulla base della ritenuta non credibilità del richiedente.

4.1. La censura è infondata, poichè il tribunale non si è limitato a rilevare la non credibilità della narrazione, ma ha analizzato escludendoli – i presupposti delle ipotesi contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 attingendo anche alle cd. C.O.I. (Country of Origin Informations) attraverso le fonti appositamente indicate, per trarre la conclusione che la forte instabilità che caratterizza la (OMISSIS) non ascende ad un livello di “violenza generalizzata ed indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l’incolumità fisica”.

5. Il secondo mezzo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per non avere il tribunale operato un bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto dal ricorrente e la condizione di provenienza, avuto riguardo al diritto di condurre una vita dignitosa.

5.1. La censura è infondata, poichè il tribunale ha in realtà effettuato anche la valutazione comparativa in argomento (v. pag. 8), peraltro rilevando carenze di allegazione (prima ancora che di prova) circa le condizioni di vita in Italia e nel paese di provenienza, e sottolineando come lo stesso ricorrente abbia “dichiarato di avere tutta la famiglia nel paese di origine”.

5.2. In ogni caso va richiamata la giurisprudenza di questa Corte per cui “non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti, quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito)” (Cass. 17072/2018). Inoltre, non è “ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. 3681/2019).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna alle spese in favore del Ministero controricorrente, liquidate in dispositivo.

7. Poichè il ricorrente risulta in atti ammesso in via provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prenotazione a debito del contributo unificato, si dà atto che, persistendo tale condizione, non va applicato il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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