Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32912 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. II, 19/12/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27260-2017 proposto da:

SAISEB TOR DI VALLE S.p.A., (incorporante per fusione della Tor di

Valle Costruzioni S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 43, presso

lo studio dell’avvocato EGIDIO LIZZA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI ROMANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

11/04/2017, Rep.n. 51184/2016, Cron.n. 3531/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’appello di Roma, con decreto 11.4.2017 ha confermato in sede di opposizione la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 6.400,00 in favore della ricorrente – opponente SAIEB Tor di Valle, a titolo di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 per l’irragionevole durata di un giudizio civile in materia di appalto di opere pubbliche.

Il rigetto dell’opposizione della società è stato motivato dalla Corte territoriale in base al rilievo che il giudice monocratico aveva liquidato il massimo stabilito e correttamente non aveva considerato, ai fini della durata, un altro giudizio proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di un soggetto autonomo.

2 Per la cassazione di questo decreto la SAIEB Tor di Valle ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo articolato in plurime censure culminanti con una richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Preliminarmente va rilevata inammissibilità del controricorso perchè notificato in data 19.9.2018 mentre il ricorso per cassazione era stato notificato all’Avvocatura Generale dello Stato in data 10.11.2017: il termine di cui all’art. 370 c.p.c.non risulta osservato.

Venendo all’esame del ricorso, sotto un primo profilo si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 bis, commi 1 e 2 e art. 2056 c.c. in ordine alla quantificazione della domanda di equa riparazione da irragionevole durata di un processo; violazione c/o falsa applicazione dell’art. 6, par. 1 e art. 41 CEDU nonchè dell’art. 1 del 1 Protocollo Addizionale alla Convenzione, con contestuale violazione e/o falsa applicazione dei criteri e dei parametri di liquidazione dell’equo indennizzo spettante per la patita violazione del termine ragionevole di durata del processo elaborati dalla corte Europea dei diritti dell’uomo, il tutto in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; 1A violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, commi 1 e 2 e art. 2036 c.c..

1b) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. art. 6, par. 1 e 41 CEDU nonchè dell’art. 1 del 1 Protocollo Addizionale alla Convenzione, con contestuale violazione e/o falsa applicazione dei criteri e dei parametri di liquidazione dell’equo indennizzo spettante per la patita violazione del termine ragionevole di durata del processo elaborati dalla corte Europea dei diritti dell’uomo. Attraverso una articolata ricostruzione del tema dell’entità della liquidazione dell’indennizzo alla luce dei parametri CI.DU e in rapporto alla natura del giudizio presupposto, la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello di non avere applicato l’incremento percentuale previsto dall’art. 2 bis, comma 1 e di avere liquidato un importo al di sotto dei parametri Cedu. Ancora si duole della mancata considerazione, ai fini della concreta liquidazione del danno, di un precedente giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Reggio Calabria.

Il ricorso è infondato.

Innanzitutto, va rilevato che la mancata applicazione dell’incremento percentuale integra una questione assolutamente nuova introdotta per la prima volta in sede di legittimità (nel silenzio del decreto impugnato) e non avendo il ricorrente neppure dimostrato di averla dedotta in sede di opposizione). Tale questione dunque è inammissibile in questa sede (v. al riguardo Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018 Rv. 649332; Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013 Rv. 627975). In ogni caso, l’incremento è discrezionale e quindi del mancato esercizio di tale facoltà la parte non potrebbe neppure dolersi.

Quanto alla mancata considerazione della lungaggine del giudizio svoltosi a Reggio Calabria contro lo IACP, la decisione della Corte d’Appello) non merita censura perchè ha giustamente considerato l’assoluta autonomia tra il primo giudizio (promosso nei confronti di un soggetto diverso) e quello presupposto promosso davanti al Tribunale di Roma. Nessuna norma del resto consente di “agganciare” giudizi diversi, anche se aventi lo stesso oggetto, ai fini del calcolo del danno. Il processo di Reggio Calabria si è esaurito nel 1998, e quello promosso a Roma contro il Ministero dei LL.PP. è iniziato con atto di citazione del 29.12.1999, come riporta lo stesso ricorso a pagg. 4 e 5.

Quanto alla doglianza sulla liquidazione al di sotto dei parametri CEDU, ne va rilevata l’infondatezza perchè, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa Corte Europea ha riconosciuto possibile derogare agli ordinari criteri di liquidazione dell’indennizzo su base annua (Sez. 2, Sentenza n. 22772 del 2014; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 9651 del 2015).

2 Resta a questo punto da esaminare la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1 per contrasto con l’art. 111 Cost., comma 1 e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione agli arti. 6.1, 13 e 41 della Convenzione luropea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

La questione è manifestamente infondata.

Si è già chiarito infatti da questa Corte (v. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 9651 del 2015 cit.) che in tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell’indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, per specifico rinvio contenuto nella L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848), al rispetto delle Convenzione medesima, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo; tale rispetto non concerne, però, anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo dell’indennizzo, essendo peraltro il giudice nazionale vincolato al rispetto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non toccando tale diversità di calcolo la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass., sez. 1, 22 agosto 2011, n. 17440; Cass. n. 23154 del 2012; Cass. n. 4973 del 2013). Si è altresì precisato che, siffatto approdo non collide con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la quale – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti e. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla Legge Italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si concia ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte CEDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili (Cass., sez. 1, 11 gennaio 2011, n. 478).

Si è ritenuta, del pari, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, aggiunto dal n. 83 del 2012, art. 55, convertito dalla L. n. 134 del 2012, nella parte in cui limita l’importo liquidabile dal giudice a titolo di equa riparazione ad una somma di denaro non inferiore a 500,00 Euro e non superiore a 1.500,00 Euro, atteso che la stessa Corte Europea ha riconosciuto possibile derogare agli ordinari criteri di liquidazione dell’indennizzo su base annua, e che questa Corte, nella vigenza della precedente disciplina dell’equa riparazione da irragionevole durata del processo, aveva avuto modo reiteratamente di affermare che il criterio di 500,00 Duro per anno di ritardo non può ritenersi, di per sè, irragionevole e inidoneo ad assicurare un adeguato ristoro alla parte interessata.

Tali considerazioni vanno ribadite anche con riferimento alla nuova versione dell’art. 2 bis, comma 1 introdotta dalla L. n. 208 del 2015 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) non offrendo il ricorso nessun valido argomento per metterne in discussione la portata.

In conclusione, il ricorso va respinto.

L’inammissibilità del controricorso preclude la condanna alle spese.

Non sussiste l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato (v. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 e S.U. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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