Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32911 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13512/2018 proposto da:

A.P.L., elettivamente domiciliato presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Mario Lotti per procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 1243/2018 depositato il 6-4-2018 e comunicato nella stessa data a mezzo pec il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di A.L.P., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè minacciato di morte e costretto a compiere attività illecite da parte del gruppo Man O War, al quale il ricorrente aveva inizialmente aderito credendo che fosse dedito alla sicurezza del Paese. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale e politico-economica della Nigeria e della zona di provenienza del ricorrente, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 anche con riferimento all’art. 2697 c.c.”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale ha errato nel ritenere non credibile la vicenda narrata, che era invece stata adeguatamente circostanziata, così violando il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Inoltre anche la domanda in sede amministrativa era stata presentata tempestivamente.

2. Con il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1 convenzione di Ginevra del 1951 come modificata dal Protocollo di New York, ratificato con L. n. 95 del 1970, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17 con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 – art. 360 c.p.c., n. 3”. Ad avviso del ricorrente ricorrono i presupposti affinchè allo stesso sia riconosciuto lo status di rifugiato, oppure la protezione sussidiaria, in considerazione delle persecuzioni attuate nei suoi confronti dal gruppo paramilitare (OMISSIS), stante la connivenza dell’Autorità statale con detto gruppo, e il danno grave che deriva dalle attività del gruppo terroristico (OMISSIS). Evidenzia il ricorrente che erroneamente il Tribunale aveva affermato che non avessero rilevanza gli atti persecutori provenienti da agenti non statali.

3. Con il terzo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione de4l D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. b) e c) e art. 8 – omessa valutazione della situazione generale presente nel Paese di origine del richiedente e della sussistenza del rischio del grave danno nella forma della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno – art. 360 c.p.c., n. 3”. Deduce il ricorrente di essersi trasferito nel Borno State, nella città di Monguno, detta circostanza non era stata messa in discussione dal Tribunale e dalle stesse fonti citate nel decreto impugnato risulta che il gruppo (OMISSIS) è attivo nel nord e nord est della Nigeria, ossia nel Borno State. Adduce in ogni caso che tutto il territorio nigeriano, ed anche l’Edo State, è connotato da una situazione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato interno, anche per le azioni della rete criminale nigeriana. Richiama numerose statuizioni di sentenze di merito, relative alle vicende di richiedenti provenienti, come il ricorrente, dalla Nigeria.

4. Con il quarto motivo lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione – gli atti persecutori nel paese di origine da parte dei responsabili del danno grave – art. 360 c.p.c., n. 5”. Lamenta omessa valutazione delle circostanze narrate e dei fatti allegati, in ordine alla situazione di instabilità del paese di origine, e deduce che nessun accenno ha fatto il Tribunale agli eventi occorsi al richiedente in Libia, ove era stato illegittimamente incarcerato. Censura, pertanto, la carenza argomentativa in cui era incorso il Tribunale.

5. Con il quinto motivo lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione – la situazione personale del richiedente e il rischio di grave danno nella forma della tortura e del trattamento inumano e degradante – art. 360 c.p.c., n. 5”. Lamenta omessa valutazione delle circostanze narrate e dei fatti allegati con riferimento alla rilevanza degli stesso ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) o b) o c).

6. Con il sesto motivo lamenta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, – omesso e/o comunque erroneo giudizio comparativo effettivo tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia – mancato assolvimento obbligo cooperazione istruttoria – art. 360 c.p.c., n. 3”. In relazione alla reiezione della richiesta di protezione umanitaria, denuncia il vizio di violazione di legge, non avendo il Tribunale ravvisato lo specifico rischio di vulnerabilità del richiedente, nonostante la sua giovane età (20 anni quando lasciò il suo Paese), la mancanza di legami in Nigeria, i suoi problemi di salute, dipendenti da dolorosissime cefalee, l’esistenza di una situazione di instabilità ed insicurezza del Paese di origine e il livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia, come documentato.

7. Le censure che concernono il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, per vizio di violazione di legge – primi tre motivi – e per vizio motivazionale motivi quarto e quinto – possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo le doglianze, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente e quello sulla situazione del Paese di provenienza e del Paese di transito.

7.1. Occorre precisare, quanto al giudizio di credibilità, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, atteso che non sono tassativi ed esaustivi i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142 del 2019; Cass. n. 20580 del 2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.

7.2. Nel caso di specie il Tribunale ha vagliato la credibilità del racconto del ricorrente nel rispetto dei principi di diritto suesposti. In particolare ha ritenuto credibile la provenienza del medesimo dall’Edo State, ove si trova la sua città di nascita, ed invece ha motivatamente ritenuto la narrazione delle vicende personali generica e vaga quanto ai fatti di aggressione e sequestro riferiti, nonchè inverosimile perchè illogica circa le modalità di fuga dalla “gabbia”, in cui era stato asseritamente ristretto sotto il controllo di persone armate, con l’aiuto di una donna di cui non ha saputo indicare provenienza, nome o altro. Valutando anche la coerenza esterna della narrazione, il Tribunale ha evidenziato che il gruppo (OMISSIS), da cui il ricorrente assume provenire la persecuzione violenta nei suoi confronti, è un’associazione pacifista e riconosciuta dal governo.

In linea astratta e generale, come sostiene il ricorrente, gli atti persecutori sono rilevanti anche se provenienti da agente non statale (Cass. n. 28152/2017), dovendosi così emendare la motivazione del decreto impugnato (pag. n. 5), senza che ciò comporti alcuna modifica del decisum. Si è detto che nel caso di specie non è stata ritenuta credibile, con adeguata motivazione, la lamentata persecuzione, e così non sono stati ritenuti credibili anche tutti i fatti susseguenti, quali la fuga a (OMISSIS), rappresentati come conseguenza della vicenda principale, la cui inverosimiglianza non può che ripercuotersi sugli eventi addotti come dalla stessa dipendenti.

7.3. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

7.4. Nel caso di specie il Tribunale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 6 e n. 7 del decreto impugnato), ha escluso che la situazione generale del Paese e della zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) realizzi la fattispecie di cui trattasi. La situazione politica del paese e della zona di origine è stata approfonditamente analizzata dal giudice territoriale, che ha escluso dopo ampia motivazione l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di provenienza del ricorrente. La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

7.5. Quanto alla doglianza relativa all’omessa considerazione, da parte del Tribunale, degli eventi occorsi al ricorrente in Libia, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide (Cass. n. 31676/2018).

7.6. Nel caso di specie non solo il ricorrente non ha evidenziato quale sia la connessione di cui si è appena detto, ma allega un fatto (illegittima carcerazione in Libia) che non risulta dal suo racconto, come trascritto in virgolettato nel decreto impugnato (pag.n. 3), e, nel lamentare l’omesso esame di detta circostanza, non indica, inammissibilmente, quando, come e dove la stessa sia stata indicata nel giudizio di merito (Cass. n. 27568/2017).

7.7. Conclusivamente, in base alle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono, non ricorrono le violazioni di legge denunciate con i primi tre motivi, nè è ravvisabile l’anomalia motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che è stata censurata con i motivi quarto e quinto, sicchè tutti i suddetti motivi non meritano accoglimento.

8. Il sesto motivo è inammissibile.

8.1. In ordine alla protezione umanitaria, questa Corte ha precisato che la valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990/2018). Ciò nondimeno il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato ed il potere istruttorio ufficioso può esercitarsi solo in presenza di allegazioni specifiche sui profili concreti di vulnerabilità (Cass. n. 27336/2018).

8.2.Nel caso di specie il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, previo esame anche della documentazione medica prodotta dal ricorrente relativa alle cefalee, valutando le allegazioni dello stesso e le informazioni sul Paese di origine.

L’accertata assenza di vulnerabilità rende recessivo il fattore costituito dal percorso di integrazione (Cass. n. 4455/2018).

Le doglianze, oltre che genericamente formulate, si risolvono, inammissibilmente, in una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dal giudice di merito.

9. Alla stregua delle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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