Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3291 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3291 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 4495-2012 proposto da:
IWAY INFORMATION & SERVICES SRL 01248480053 in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato
JANARI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LAVATELLI CAMILLO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2014

avverso la sentenza n. 10/36/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di TORINO del 6.12.2010, depositata il 13/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 04495 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

udito per la ricorrente l’Avvocato Camino Lavatelli che ha chiesto

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Torino ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.581052009 della CTP di Novara che aveva accolto il ricorso della “IWAY
Information & Service srl”- ed ha perciò confermato l’avviso di accertamento per il
periodo di imposta 2004 relativo ad IRPEF-IVA-IRAP, con il quale il quale erano
stati rettificati i ricavi del periodo sulla scorta dell’applicazione degli studi di settore
(TG66U) riferiti ad attività di servizi informatici.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che doveva considerarsi
adeguata la motivazione del provvedimento sulla scorta dei soli studi di settore e
senza procedere ad ulteriori indagini, atteso che l’istruttoria si era svolta con la
partecipazione del contribuente al contraddittorio ed atteso che l’Ufficio aveva già
considerato l’entità delle spese sostenute dalla ricorrente e le difficoltà economiche
da questa prospettate riducendo del 30% i risultati ottenuti con l’applicazione degli
standards; a sua volta, la parte contribuente non aveva saputo opporre validi
argomenti a sostegno di quanto allegato.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (informato alla violazione degli art. 62-bis,
62-sexies del D.L. 331/1993, nonché degli artt.2727 e 2729 cod civ) la parte
ricorrente si duole che la CTR abbia fatto sostanziale accoglimento della tesi secondo

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letti gli atti depositati

cui la motivazione dell’atto di accertamento può esaurirsi nel mero rilievo dello
scostamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri, senza considerare che “il
contribuente ha dimostrato che la propria realtà è diversa da quella tipica del
modello”, a fronte di che l’Ufficio aveva semplicemente modificato la presunzione,
riducendo (in maniera immotivata ed arbitraria) del 30% il risultato ottenuto in

Il motivo di impugnazione appare inammissibile e se ne propone il rigetto, per
erronea identificazione dell’archetipo del vizio valorizzato.
Ne è sintomo la circostanza che la parte ricorrente —dopo avere genericamente
identificato la disposizione di legge che il giudicante avrebbe violato- si limita poi,
sostanzialmente, a dolersi del fatto che il giudicante —avvalendosi della sue
prerogative di apprezzamento decisorio- abbia sottovalutato o pretermesso
circostanze di fatto rilevanti ai fini di ritenere violata la disposizione di legge
medesima (queste ultime neppure illustrate in maniera adeguatamente autosufficiente,
e perciò con ulteriore carenza in punto di ammissibilità dell’impugnazione).
Si tratta —per evidenza- di circostanze di fatto e di valutazioni di puro merito che
concernono il potere di ricostruzione della fattispecie concreta —dalla legge di rito
assegnato in via esclusiva al giudice del merito- il cui apprezzamento non può
costituire oggetto di erronea interpretazione o applicazione della norma, almeno non
nell’ottica prospettata dalla parte ricorrente.
Ed invero è principio tante volte enunciato da questa Corte che:” In tema di ricorso
per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata
da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine
tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea

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maniera standardizzata.

ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta
– è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata
dalla contestata valutazione delle risultanze di causa”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per

Roma, 30 gennaio 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non
induce questa Corte a rimeditare le ragioni su cui è fondata la proposta del relatore;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in E 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

inammissibilità.

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