Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3291 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3291 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 9205-2016 proposto da:
FERRARE) FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO POLLAIOLO n.5, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO MARIA RICCIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANDREA CAVERZAN;

– ricorrente contro
BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A., in persona del vice
Direttore Generale GERALD GREGOIRE, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI n.15, presso lo studio
dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROBERTO CASUCCI;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 12/02/2018

BISON ELIDE;

intimata

avverso la sentenza n. 1096/2015 del TRIBUNALE di PADOVA,
depositata il 09/04/2015;

partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO.

Ric. 2016 n. 09205 sez. M3 – ud. 27-09-2017
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rg. 9205/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 26/1/2016 la Corte d’Appello di Venezia ha
dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c. il gravame interposto
dal sig. Franco Ferraro in relazione alla pronunzia Trib. Padova
9/4/2015, di accoglimento della domanda in origine nei suoi confronti

revocatoria ex art. 2901 c.c. di atto di conferimento in fondo
patrimoniale di beni immobili di sua proprietà giusta atto a rogito
notaio Paone di Camposampiero del 12/5/2010.
Avverso la suindicata sentenza del giudice di 10 grado il Ferraro
propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo,
illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la Banca Popolare Friuladria s.p.a.
L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa
applicazione» degli artt. 2697 e 2901 c.c., in relazione all’art. 360, 10
co. n. 3, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366, 10 co. n. 6,
c.p.c., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del
giudizio di merito [ in particolare, all’«atto costitutivo di fondo
patrimoniale», alla «sentenza n. 1096/2015 del Tribunale di Padova»,
alla «fideiussione omnibus», alla «lettera con la quale la banca aveva
proceduto alla revoca dei fidi», alla «raccomandata del 20 ottobre
2012», al «credito» sorto dopo l’«atto dispositivo», alla «denuncia di
nuova costruzione» ] limitandosi meramente a richiamarli, senza
invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa
sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire
puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con

3

monitoriamente azionata dalla Banca Popolare Friuladria s.p.a. di

Rg. 9205/2016

riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al
fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n.
4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo
d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente

23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007,
n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza
anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile
(cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da
renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non
ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio
compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass.,
18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005,
n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803;
Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base
delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è
possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di
legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass.,
24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995,
n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass.,
21/8/1997, n. 7851).
Senza sottacersi che laddove si duole avere i giudici di merito
erroneamente ravvisato la sussistenza nella specie del requisito del
consilium fraudis in ragione dell’asseritamente erronea valutazione
delle emergenze processuali, il ricorrente in realtà prospetta una

4

acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass.,

Rg. 9205/2016

rivalutazione delle medesime, postulanti accertamenti e valutazioni di
fatto rientranti nei poteri propri del giudice di merito.
Solamente a quest’ultimo spetta invero individuare le fonti del
proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la
attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie

prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di
legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale,
atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di
legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale
possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di
Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al
fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.
Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo
in favore della controricorrente Banca Popolare Friuladria s.p.a.,
seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese
del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la
medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
complessivi euro 7.600,00, di cui euro 7.400,00 per onorari, oltre
spese a generali ed accessori come per legge, in favore della
controricorrente Banca Popolare Friuladria s.p.a.

Ai sensi dell’art. 13, co.

1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,

come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto sella
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente

5

quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare

Rg. 9205/2016

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Il Presidente

Roma, 27/9/2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA