Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3291 del 11/02/2020
Cassazione civile sez. lav., 11/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 11/02/2020), n.3291
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24485/2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei
crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO
SGROI, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO e EMANUELE DE ROSE;
– ricorrenti –
contro
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL GESU’ 57,
presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA, rappresentato e
difeso dall’avvocato FELICIANO PALMIERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1217/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 10/10/2013, R.G.N. 1793/2010.
Fatto
RILEVATO
che:
Si controverte dell’opposizione proposta innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore da P.F. alla cartella esattoriale dell’Inps recante la richiesta di pagamento di Euro 2.688,19 a titolo di contributi della Gestione Commercianti omessi per il periodo 2005-2006.
All’uopo P.F., amministratore della società s.r.l. National Food Company, deduceva di non avere mai prestato attività lavorativa all’interno dell’azienda con carattere di continuità e prevalenza.
Resisteva l’Inps sul rilievo essenziale che l’iscrizione nella gestione commerciale fosse avvenuta su espressa richiesta del medesimo opponente.
Il giudice adito respingeva l’opposizione sul rilievo che il credito contributivo azionato dall’Inps rinvenisse fondamento nella circostanza che l’opponente aveva dato prova della cancellazione dalla Gestione Commercianti solo con effetto dal 28/9/2006.
Con sentenza resa pubblica il 10/10/2013 la Corte d’appello di Salerno, investita dall’impugnazione dell’Inps, in riforma della sentenza gravata accoglieva l’opposizione proposta dal P. col ricorso introduttivo del giudizio ed annullava la cartella esattoriale opposta.
Secondo i giudici d’appello, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, colui che nell’ambito di una S.r.l. svolga attività di socio amministratore e socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione esclusivamente nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza. In tale contesto normativo è onere dell’Inps individuare e provare quale debba essere l’iscrizione all’assicurazione corrispondente alla attività prevalente; nella specie tale dimostrazione non era stata fornita dall’istituto, non potendo ritenersi significativa al riguardo la dichiarazione resa dal P. all’atto della richiesta di iscrizione nell’elenco degli esercenti attività commerciale ai sensi della L. n. 662 del 1996, di svolgere attività prevalente di natura commerciale.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo.
Resiste con controricorso P.F..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si deduce che ai sensi della richiamata L. n. 78 del 2010, interpretativa della pregressa disposizione di cui alla L. n. 662 del 1996, nella esegesi offerta dall’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, deve ritenersi che l’insorgenza dell’obbligo assicurativo è legata all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, di guisa che se un soggetto espleta di fatto più attività protette ciascuna di esse dà luogo ai correlativi obblighi contributivi secondo le regole proprie delle corrispondenti gestioni di riferimento.
Nello specifico l’attività posta in essere dal P. doveva ritenersi connotata dai caratteri della abitualità e prevalenza con piena legittimità dell’iscrizione del predetto alla gestione commercianti per il periodo in contestazione. In tal senso era significativa sotto il profilo probatorio anche la dichiarazione resa dal P., che rivestiva quanto meno valore di presunzione juris tantum in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l’iscrizione in oggetto.
2. Il motivo non è fondato.
Vero è che secondo i principi affermati da questa Corte, ai quali va data continuità, in tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 2010 – in base al quale la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle
corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 – costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU (quanto al mutamento delle “regole del gioco” nel corso del processo) trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost. (vedi Cass. S.U. 8/8/2011 n. 17076).
Sulla scia dei descritti approdi cui sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte, si sono collocati numerosi successivi arresti con i quali si è ribadito che in caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, autenticamente interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, non opera la “fictio iuris” dell’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d’impresa (vedi Cass. 6/6/2012 n. 9153, Cass. 4/6/2012 n. 9803, Cass. 13/10/2015 n. 20519, Cass. 3/3/2017n. 5452).
Ma è altrettanto vero che, per quanto riguarda l’accertamento concernente le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti per le quali sussiste il citato obbligo contributivo, l’onere della prova cede a carico dell’Inps (ex aliis, vedi Cass. 31/8/2018 n. 21511).
E detto onere, nella opinione espressa dal giudice del gravame, non risulta assolto dall’Istituto Previdenziale, non potendo conferirsi valenza confessoria alla domanda di iscrizione alla gestione commerciale.
Tale valutazione, rientrando nella sfera di giudizio riservata al giudice di merito, non appare censurabile nella presente sede, essendo stata la quaestio facti esaminata congruamente con statuizione insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità.
Alla stregua delle superiori argomentazioni il ricorso va respinto.
La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata e da distrarsi in favore dell’avv. Feliciano Palmieri, dichiaratosi antistatario.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (chè ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avv. Feliciano Palmieri.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020