Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3291 del 08/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 27/10/2016, dep.08/02/2017), n. 3291
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11826/2015 proposto da: ò
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 2, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1963/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA –
REGIONALE D1 ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, emessa il
18/02/2014 e depositata il 27/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
C.R. è stato collocato anticipatamente in quiescenza a seguio di procedura di incentivo all’esodo, nel 2001. Sulla somma ricevuta a fine rapporto ha versato l’IRPEF, secondo un’aliquota poi dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Europea, perchè in contrasto con il diritto comunitario.
Il 23.3.2007 ha proposto dunque istanza di rimborso delle somme, che, a seguito di tale pronuncia, sarebbero state da lui versate in eccesso proprio a titolo di Irpef.
Sull’istanza si è formato silenzio rifiuto, che è stato impugnato dal contribuente. Ha resistito l’Agenzia, la quale ha eccepito l’intervenuta decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, norma che pone il termine di 48 mesi dal versamento per l’esercizio del diritto di restituzione dell’indebito.
Il ricorso del contribuente avverso tale parziale diniego è stato accolto dal giudice di merito, il quale, in appello, ha ritenuto che il termine di decadenza decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte Europea e non già dal versamento delle somme in eccesso.
Avverso tale pronuncia propone ricorso l’Agenzia, per violazione del citato art. 38.
Il ricorso è fondato.
E’ invero giurisprudenza ormai costante di questa Corte che il termine, di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di Giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Sez. Un. 13676/2014; sez. 6 n. 25268/2014). Alla luce di quanto sopra va ritenuta tardiva l’istanza di rimborso presentata dal C., con cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito il ricorso può essere deciso nel merito con rigetto del ricorso introduttivo.
La natura della controversia ed i pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello e la dichiarazione di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017