Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32908 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. II, 19/12/2018, (ud. 12/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4623-2016 proposto da:

P.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIORGIO LA

RUSSA, presso il cui studio a Roma, viale Città d’Europa 623,

elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ANTONELLA AUCIELLO ed elettivamente domiciliata a Guidonia

Montecelio, piazza Matteotti 20, per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1593/2015 del TRIBUNALE DI TIVOLI, depositata

il 16/7/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/10/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.S. ha proposto opposizione, innanzi al giudice di pace di Tivoli, avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato nei suoi confronti dalla polizia municipale della Città di (OMISSIS), in occasione del sinistro stradale nel quale il veicolo condotto dal ricorrente era rimasto coinvolto.

La Città di Guidonia Montecelio si è opposta alla domanda della quale ha chiesto il rigetto.

Il giudice di pace, con sentenza n. 676 del 2013, ha respinto l’opposizione compensando le spese di lite.

Il P. ha, quindi, proposto appello contestando a tale decisione, innanzitutto, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S., per non avere adeguatamente motivato in merito alla mancata contestazione al ricorrente della rilevata infrazione da parte dei vigili urbani del Comune convenuto ed, in secondo luogo, l’omessa motivazione del rigetto delle istanze istruttorie articolate dal P..

La Città di Guidonia Montecelio ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.

Il tribunale di Tivoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello ed ha condannato l’opponente al pagamento, in favore dell’appellata, al pagamento delle spese processuali che, per il grado d’appello, ha liquidato in complessivi Euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.

Il tribunale, in particolare, quanto al primo profilo, ha ritenuto che il mancato rispetto dell’art. 200 C.d.S. da parte degli agenti operanti è stato correttamente giustificato dal provvedimento impugnato in ragione del fatto che il verbale è stato elevato nei confronti dell’opponente a seguito dell’elaborazione dei rilievi effettuati nell’immediatezza del sinistro stradale, e, quanto al secondo profilo, ha osservato che le richieste istruttorie articolate dall’opponente sono state correttamente respinte dal giudice di prime cure per l’estrema chiarezza della ricostruzione del sinistro da parte della polizia municipale sulla scorta dell’attento esame delle tracce lasciate sul manto stradale dal veicolo dell’appellante e dall’altro mezzo coinvolto e dei danni riportati dalle medesime vetture a seguito del tamponamento, rilevamenti incompatibili, ha aggiunto il tribunale, con una ricostruzione della dinamica dei fatti diversa da quella ricostruita dagli operanti, vale a dire che il P. stava effettuando una manovra di svolta a sinistra sulla (OMISSIS), così violando l’art. 154 C.d.S., commi 1 e 8, mentre il conducente dell’altro mezzo incidentato, non mantenendo la giusta distanza di sicurezza, tale da garantire l’arresto tempestivo del proprio mezzo, non riusciva ad evitare l’urto con quello dell’appellante.

P.S., con ricorso notificato in data 10.11/2/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

Ha resistito la Città di Guidonia Montecelio, con controricorso notificato in data 18/3/2013.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e l’omessa motivazione da parte del tribunale in ordine al diniego di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha fornito un’adeguata motivazione alla decisione di rigettare, in quanto superflua o inutile, la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio formulata dall’opponente, tanto nel ricorso al giudice di pace, quanto nei motivi del ricorso in appello, per dimostrare che l’accaduto si era verificato in modo diverso rispetto al rapporto redatto ex post dai verbalizzanti e privo, sul punto, dell’efficacia di prova legale fino a querela di falso.

2. Il motivo è infondato. Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, con la conseguenza che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l’anzidetto profilo (Cass. n. 20814 del 2004; conf., Cass. n. 72 del 2011). Nel caso di specie, la decisione del tribunale di non dare corso alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio articolata dall’opponente risulta motivata in modo senz’altro adeguato in ragione sia dell’estrema chiarezza della ricostruzione del sinistro da parte della polizia municipale in base all’attento esame delle tracce lasciate sul manto stradale dal veicolo dell’appellante e dall’altro mezzo coinvolto e dei danni riportati dalle medesime vetture a seguito del tamponamento, sia della incompatibilità tra tali rilevamenti ed una ricostruzione della dinamica dei fatti diversa da quella ricostruita dagli operanti.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla liquidazione delle spese processuali, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale l’ha condannato al rimborso delle spese del giudizio d’appello, liquidandole d’ufficio nella somma di Euro 3.000,00. Tale liquidazione, tuttavia, ha osservato il ricorrente, non è corretta e viola, a fronte di una controversia per il valore di Euro 56,00, il D.M. n. 55 del 2014, a norma del quale le spese ammontano ad Euro 630,00.

4. Il motivo è fondato. Premesso che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’importo della sola sanzione pecuniaria, a prescindere dalla comminatoria della sanzione accessoria (Cass. n. 21267 del 2014, in motiv.), e che, con riguardo alla liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che, entrato in vigore dal 3 aprile 2014, trova applicazione in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga, come quella di specie, successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate: Cass. n. 21205 del 2016), non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare, a norma degli art. 1 e 4, il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 2386 del 2017), rileva la Corte che, nella specie, a fronte di una sanzione incontestatamente pari ad Euro 56,00, il compenso previsto per il giudizio d’appello, svoltosi (come emerge dalla stessa impugnata) innanzi al tribunale con la formale costituzione in giudizio del Comune tramite un difensore, è pari, nella sua misura massima (e cioè calcolando l’aumento fino all’80% ed al 100% dei valori medi stabiliti in tabella, come previsto dall’art. 4, comma 1, in fine, del D.M. 55 cit.), alla somma di Euro 1.172,00: inferiore, quindi, rispetto a quella liquidata di Euro 3.000,00. Ne consegue che, a fronte di una liquidazione che, senza alcuna motivazione che giustifichi la deroga, non rispetta il predetto limite, la sentenza impugnata dev’essere, sul punto, cassata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito liquidando i compensi dovuti dal ricorrente, quale appellante soccombente, al Comune, per il giudizio d’appello, in Euro 1.100,00, oltre ad accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.

5. La reciproca soccombenza induce la Corte a compensare integralmente tra le parti le spese relative al presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo ed, in relazione ad esso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida, per il giudizio d’appello, i compensi dovuti dal ricorrente, quale appellante soccombente, al Comune appellato, nella somma di Euro 1.100,00, oltre ad accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; compensa integralmente tra le parti le spese relative al presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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