Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32902 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. II, 19/12/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 19/12/2018), n.32902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15816-2014 proposto da:

F.G., e SCUDERIA GOLDEN HORSE s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro-tempore F.G., rappresentati e

difesi dall’Avvocato ANTONIO D’ALESSIO, ed elettivamente domiciliati

presso il suo studio in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99;

– ricorrenti –

contro

FR.GA., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE

D’AMICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA,

VIALE ANGELICO 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6717/13 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/07/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

uditi gli Avvocati ANTONIO D’ALESSIO per i ricorrenti e GIUSEPPE

D’AMICO per il controricorrente, che hanno concluso rispettivamente

per l’accoglimento e per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 20.5.2008, FR.GA. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il padre F.G. e la SCUDERIA GOLDEN HORSE s.r.l., in persona del legale rappresentante F.G., chiedendo che fossero condannati al rilascio dell’appartamento, di proprietà dell’attore, occupato senza titolo, sito in (OMISSIS).

Fr.Ga. e la Scuderia Golden Horse si costituivano in giudizio contestando la domanda attrice e sostenendo rispettivamente l’intestazione fiduciaria dell’immobile al figlio e, quindi, la simulazione eccepibile anche dalla società quale terzo danneggiato e il possesso, uti dominus, dell’immobile per oltre venti anni. La società chiedeva, in via riconvenzionale, l’accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.

Con sentenza n. 8362/2012, il Tribunale di Roma disponeva il rilascio dell’immobile, da parte di F.G. e della Scuderia Golden Horse; rigettava la domanda riconvenzionale della Scuderia Golden Horse e condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite.

F.G. e la Scuderia Golden Horse proponevano appello chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, reiterando le domande svolte in prime cure.

Si costituiva in giudizio Fr.Ga., chiedendo il rigetto delle domande e spiegando appello incidentale con richiesta di risarcimento dei danni per tardiva riconsegna dell’immobile, pari ad Euro 5.000,00.

Con sentenza n. 6717/2013, depositata il 10.12.2013, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello principale, compensando le spese nella misura di un terzo, vista la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione F.G. e la Scuderia Golden Horse s.r.l., sulla base di otto motivi, illustrati da memoria; resiste Fr.Ga. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “Falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. e conseguente nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, là dove viene affermato che, nel contratto di compravendita, si legge che l’immobile è stato acquistato previa autorizzazione scritta del Giudice Tutelare, come richiesto da entrambi i genitori, e che nel verbale di udienza del 27.4.2010 la madre di Fr.Ga., M.A.M., si era dissociata dall’eccezione di simulazione, considerando l’acquisto effettivamente voluto in favore del figlio. La Corte ha ritenuto la M. parte della compravendita, quale genitore esercente la potestà sul minore. Secondo le parti ricorrenti, viceversa, la simulazione non è esclusa dalla circostanza che la stipula del contratto simulato (consistente in un atto di compravendita immobiliare in favore di un minore) abbia richiesto l’autorizzazione del Giudice Tutelare e comportato l’intervento dei due genitori, uno solo dei quali invochi successivamente la simulazione.

1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione dell’art. 1414 c.c. sotto altro profilo e conseguente nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”; sentenza la quale viene impugnata nello stesso capo, per aver considerato parte del contratto simulato M.A.M., madre di Fr.Ga.. In realtà, la stessa era intervenuta all’atto nella qualità di esercente la potestà sul minore e non certo iure proprio, essendo estranea all’accordo simulatorio intervenuto tra F.G. e la venditrice T.A.. Per i ricorrenti, la M. non può considerarsi parte della compravendita in senso sostanziale, tenuto conto che il prezzo è stato integralmente versato dall’attuale ricorrente.

1.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione dell’art. 2731 c.c. e conseguente nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto ribadito che la M. non può essere considerata parte appare evidente che nessun valore confessorio possa essere attribuito alla dichiarazione della stessa, strumentalmente utilizzata nel tentativo di negare l’esistenza dell’accordo simulato; giacchè, non avendo il potere di disporre dei beni del figlio minore senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare, essa non ha neppure il potere di confessare (giudizialmente o extragiudizialmente), senza tale autorizzazione, fatti dalla cui prova discendano effetti nella sfera giuridica del figlio perchè l’art. 2731 c.c. equipara la confessione a un atto di disposizione.

1.4. – Per ragioni di connessione, i tre motivi vanno congiuntamente decisi. Essi sono inammissibili.

1.5. – Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , applicabile ratione temporis alla fattispecie). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016). Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016). Ciò in quanto, il controllo affidato alla Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

1.6. – Va rilevato che, nella specie, le censure contenute in detti motivi (così come, anche complessivamente, nell’intero contenuto del ricorso) si risolvono nella inammissibile sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando i ricorrenti di anelare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. n. 3267 del 2008): questa Corte deve limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile. Infatti, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione delle relative risultanze, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

1.7. – Nella specie, le censure formulate nei capitoli tendono a far riesaminare sia le dichiarazioni rese dalla M. (negandone la asserita natura confessoria, in ragione dell’assunto secondo cui essa non sarebbe parte del negozio), che la sentenza impugnata ha posto, assieme ad altri elementi, a fondamento della decisione; sia le ulteriori risultanze processuali, che avrebbero provato la natura simulata dell’atto pubblico di acquisto, sì da poter dichiarare esso ricorrente ( F.G.) quale proprietario dell’immobile.

Orbene, in ordine alla asserita affermazione della natura simulata dell’atto pubblico de quo, la sentenza impugnata ha correttamente interpretato le circostanze emerse dall’istruttoria e, con motivazione logica, ha respinto la domanda avanzata dall’odierno ricorrente. La Corte di merito evidenzia, infatti, come tale convincimento si tragga dal contenuto del contratto di comparavendita “ove si legge che l’immobile è stato acquistato previa autorizzazione scritta del Giudice tutelare come richiesto da entrambi i genitori e in tal senso uno dei due genitori, dissociandosi pertanto dalle eccezioni di simulazione proposte, considera l’acquisto effettivamente voluto in favore del figlio (cfr. (…) quanto dichiarato dalla M., anch’essa parte della compravendita quale genitore esercente la patria potestà sul minore, di avere trattato se medesima l’acquisto dell’immobile effettuato per assicurare un futuro al minore)”.

1.8. – Per la Corte di merito, dunque, risulta documentalmente provato che la volontà d’acquisto in favore del minore Fr.Ga. sia stata espressa dai genitori, entrambi parti della compravendita. Ed, altrettanto correttamente, la sentenza impugnata pone in evidenza che, come nel definitivo, anche nel contratto preliminare non risulta esservi la controdichiarazione, sottoscritta da tutti i contraenti.

Questa Corte ha, invero, affermato che, nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto del’art. 1414, comma 2 e art. 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l’apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l’ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724 c.c., n. 3), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739 c.c., comma 1), nè tanto meno mediante l’interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell’atto scritto (Cass. n. 4071 del 2008; conf. Cass. n. 6262 del 2017; Cass. n. 21822 del 2010).

3. – Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione dell’art. 2697 c.c. e conseguente nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, poichè nella specie l’accordo simulato, condiviso tra promittente venditrice e promissario acquirente, sussisteva fin dalla redazione del contratto preliminare, il quale si configura come valida prova scritta della sussistenza dell’accordo; e poichè la prova della simulazione di un contratto può essere data anche attraverso elementi differenti dal patto dissimulato redatto per iscritto in un unico documento.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – Si ribadisce che la censura in tal modo formulata (diretta ad affermare che l’accordo simulato tra promittente venditrice e promissario acquirente sussisteva fin dalla redazione del contratto preliminare, configurandosi questo quale prova scritta della sussistenza dell’accordo: v. peraltro in senso contrario Cass. n. 6262 del 2017 e Cass. n. 4071 del 2008, sopra richiamate) si risolve nella inammissibile sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento (con specifico riferimento, in questo caso, alla mancata dimostrazione documentale della controdichiarazione), cosi nuovamente mirando ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alla propria tesi, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Laddove, peraltro, la Corte di merito – riguardo all’assunto dell’appellante (odierno ricorrente) secondo cui “l’intestazione della proprietà dell’immobile in oggetto (…) a nome del figlio Ga. è meramente fittizia e di comodo, e tanto è dimostrato sia dal preliminare stipulato da se medesimo con la venditrice, sia dalla quietanza attestante l’avvenuto pagamento del prezzo da parte sempre di se stesso” – ha, del tutto correttamente fatto richiamo all’analogo precedente secondo cui “la domanda per far valere la simulazione non può essere basata sul preliminare di vendita dato che il relativo contratto, essendo anteriore alla vendita definitiva, non è in grado di fornire la dimostrazione documentale della controdichiarazione, la quale presuppone l’accordo simulato e quindi non può precederlo” (Cass. n. 2130 del 1988).

4. – Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione dell’art. 1417 c.c. e conseguente nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto il capo della sentenza impugnata, relativo alla valenza della quietanza, contiene una palese violazione dell’art. 1417, poichè omette di considerare che si è in presenza di una simulazione parziale soggettiva e oggettiva, in cui si applicherebbero in modo meno rigoroso i limiti della prova, essendo ammessa anche la prova testimoniale. Per cui le prove documentali costituite dal preliminare e dalla quietanza, che vedono come effettivo acquirente F.G., costituirebbero piena e valida prova del patto dissimulato di acquisto in favore dello stesso ricorrente.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – Ancora una volta, del tutto correttamente, la Corte di merito (affermato che la quietanza integra una confessione stragiudiziale proveniente dal creditore, che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo e nulla più; e che non si pone in contrasto con la volontà di acquistare l’immobile per altra persona da nominare, come peraltro indicato nel preliminare) ritiene che in merito “nessuna prova ha dato la parte appellante, essendo onere della parte che adduce la simulazione offrire, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la prova del contratto dissimulato, in tal caso che era voluta dalle parti una diversa pattuizione con riguardo alla parte acquirente”.

A fronte di ciò, i ricorrenti nella sostanza richiedono una inammissibile rivalutazione degli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi, e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, riferiti ad una asserita meno rigida operatività dei limiti probatori onde concludere nel senso che il semplice rilascio della quietanza e la sottoscrizione del contratto preliminare per persona da nominare siano idonei a costituire prova del contratto dissimulato.

5. – Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione dell’art. 1417 c.c. sotto diverso profilo e conseguente nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, là dove la sentenza impugnata non riconosce in capo alla Scuderia Golden Horse s.r.l. (quale terza estranea al rapporto simulato) il diritto di provare, anche per presunzioni e senza i limiti di cui all’art. 2721 c.c., l’intervenuta simulazione della compravendita in favore di F.G..

5.1. – Il motivo è inammissibile.

5.2. – Come già rilevato (v. sub 1.5.) il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Orbene, la censura de qua muove dall’assunto che la società sia soggetto terzo rispetto alla vicenda contrattuale in questione (come tale esente dagli esaminati limiti probatori). Tuttavia, tale affermazione risulta affatto apodittica, in quanto non previamente vagliata dalla doverosa dimostrazione da parte dei ricorrenti di un contrasto delle motivazioni della sentenza con la norma evocata. Ciò, tanto più, in assenza di specifiche argomentazioni nella sentenza (sul punto, non oggetto di impugnazione) ed in considerazione della peculiare composizione unipersonale della compagine sociale e del momento della sua costituzione (un anno dopo l’acquisto dell’immobile).

6.1. – Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono “Violazione dell’art. 1165 c.c. e conseguente nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, censurando il capo della sentenza che rigetta la domanda di usucapione formulata dalla Scuderia, sul presupposto che, durante il periodo di decorso del tempo necessario ad usucapire sono stati proposti dal legale rappresentante di detta società, F.G., benchè in proprio quale esercente la patria potestà sul figlio minore Gabriele, un giudizio di risarcimento dei danni subiti nell’appartamento e un ulteriore giudizio per danno temuto per infiltrazioni d’acqua: per la Corte di merito tali giudizi dovevano ritenersi conosciuti da parte di chi assumeva il possesso dell’immobile. Secondo i ricorrenti, la sentenza con un passaggio argomentativo privo di qualsiasi nesso logico, conclude ritenendo che Fr.Ga. non avesse per nulla inteso dismettere il proprio diritto e che la società riconosceva, durante il decorso del tempo necessario per usucapire, in capo all’appellato la qualità di proprietario.

6.2. – Con l’ottavo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione dell’art. 1158 c.c. e conseguente nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella pare in cui il medesimo capo di sentenza viola anche la disposizione di cui all’art. 1158 c.c., atteso che nella fattispecie ricorrono tutti gli elementi utili a configurare un valido possesso ad usucapionem e, quindi, la sussistenza di un comportamento continuo, non interrotto, inteso a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, contrapposto all’inerzia del titolare del diritto.

6.3. – In ragione della loro connessione, i due motivi vanno congiuntamente decisi. Essi sono inammissibili.

6.4. – Come già evidenziato (v. sub 1.5.) è inammissibile la deduzione di “errori di diritto” individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

La Corte di merito ha rilevato che – durante il tempo necessario ad usucapire – “sono stati proposti proprio dal legale rappresentante di detta società (Scuderia Golden Horse) F.G., benchè in proprio quale esercente la potestà sul figlio Ga., sia un giudizio per il risarcimento dei danni subiti nell’appartamento in oggetto, sia un ulteriore giudizio per danno temuto per infiltrazioni d’acqua nell’appartamento in oggetto, giudizi entrambi definiti con sentenze; giudizi che per la natura degli stessi (…), certamente devono ritenersi conosciuti, stante poi l’espletamento di una ctu (di cui si riferisce in sentenza), da chi assume il possesso all’epoca dell’immobile ed eventualmente piuttosto proposti da chi se ne ritiene, in virtù di acquisto per usucapione, proprietario; conseguentemente ben può ritenersi che invece parte appellata non aveva per nulla inteso dismettere il proprio diritto e che l’odierna società (…) tuttavia riconosceva, durante il decorso del tempo necessario per usucapire, in capo a quest’ultima la qualità rivestita di proprietaria”; laddove, poi, nulla risultava emerso dalle risultanze di prova orale.

6.5. – Trattasi all’evidenza di motivazione che involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale (come detto), nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

Il ragionamento posto a base delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, in parte qua, è caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, in quanto la motivazione del rigetto della domanda della Scudera Golden Horse evidenzia, da un lato, il mancato raggiungimento, da parte della società medesima (in ragione della loro interruzione), dei termini per l’usucapione ventennale dell’immobile; e, dall’altro lato, la non configurabilità, sempre in capo alla società, di una situazione di possesso continuato ad usucapionem.

Anche una volta, le censure contenute in detti motivi si risolvono nella inammissibile sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi da determinare una trasformazione del giudizio di legittimità in un, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

7. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite al controricorrente, che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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