Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3290 del 12/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2018, (ud. 25/05/2017, dep.12/02/2018),  n. 3290

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.S. propose appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, pubblicata in data 4 settembre 2012, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni da lui proposta nei confronti della F.M.A. Pubblica Autorimessa S.r.l. (pure indicata talvolta, nel ricorso all’esame, quale F.E.M.A. Pubblica Autorimessa S.r.l.) presso il cui garage, in virtù di un contratto di custodia a titolo oneroso, aveva parcheggiato la propria autovettura, priva di danni e che al momento del ritiro presentava un’ammaccatura sulla fiancata laterale sinistra. Va precisato che la convenuta, costituendosi in primo grado, aveva contestato quanto dedotto ex adverso ed aveva chiamato in causa HDI Assicurazioni S.p.a. per essere, in virtù del contratto – con la stessa stipulato – di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’attività esercitata, manlevata in caso di condanna.

Resistette al gravame la sola compagnia assicuratrice, eccependo che con l’atto di appello non era stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti, che la F.M.A. Pubblica Autorimessa S.r.l. non aveva riproposto la domanda di manleva nei termini di legge, che l’impugnazione proposta era infondata, non risultando provata la domanda, ed eccependo, altresì, l’inammissibilità dell’appello, trattandosi di controversia di valore inferiore ad Euro 1.100,00.

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 27 ottobre 2015, dichiarò inammissibile l’appello e condannò l’appellante alle spese, sul rilievo che il valore della domanda era inferiore ad Euro 1.100,00, che la controversia non derivava da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità dell’art. 1342 c.c., che la domanda proposta in primo grado era volta alla condanna della società convenuta “al pagamento della somma complessiva di Euro 450,00 o nella diversa misura maggiore o minore di giustizia”, che l’espressione “o nella diversa misura maggiore o minore di giustizia” doveva ritenersi mera clausola di stile e che la sentenza di primo grado non era stata impugnata per le ragioni indicate dell’art. 339 c.p.c., comma 3.

Avverso la sentenza di secondo grado B.S. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito HDI Assicurazioni S.p.a. con controricorso, illustrato da memoria.

F.M.A. Pubblica Autorimessa S.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata comunicata agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo (agli artt.) 1226,2043,2697 e 2056 c.c. – artt. 115,116,232,339 c.p.c., artt. 10 e 14 c.p.c. e artt. 1362 c.c. e segg. – Art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’espressione “o nella diversa misura maggiore o minore di giustizia” mera clausola di stile, e ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, laddove la domanda abbia “ad oggetto una somma determinata nell’ammontare inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità” e a tale domanda sia aggiunta la generica istanza di una “maggiore somma “conforme a giustizia””, il valore della domanda, in difetto di tempestiva contestazione, deve “presumersi, ai sensi dell’art. 14 c.p.c., u.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda (art. 7 c.p.c.) e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa”.

Lamenta, quindi, il ricorrente che il Tribunale: 1) non abbia tenuto conto che la domanda, così come formulata, era volta alla richiesta di una somma indeterminata, così ancorandosi la competenza per valore al limite massimo della competenza del giudice adito; 2) abbia omesso di considerare che la parte convenuta non aveva contestato il valore della domanda così presunto; 3) non abbia valutato le ulteriori circostanze determinanti in ordine alla volontà dell’attore a non porre un limite preciso al risarcimento richiesto (contenuto complessivo dell’atto di citazione, comportamento tenuto dalle parti, espressioni adoperate dalle stesse, richiesta di c.t.u. per la quantificazione dei danni, articolazione della prova in ordine ai danni subiti) e 4) abbia fondato la declaratoria di inammissibilità dell’appello richiamando le “risultanze processuali” senza neppure specificamente indicarle.

2.1. Il motivo è fondato per l’assorbente rilievo che il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio già affermato da questa Corte, che va ribadito in questa sede, e secondo cui per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c. e saegg. e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l’attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. “necessaria”, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che “sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 14 c.p.c. e nella specie non risulta che vi sia stata contestazione delle controparti a tale riguardo – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall’art. 339 c.p.c. (Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass., ord., 5/06/2015, n. 11739; v. anche Cass. 4/10/2013, n. 22759).

3. Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito l’esame del secondo motivo, rubricato “Con riguardo all’art. 339 c.p.c., in ordine alla violazione del procedimento” e con il quale il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inappellabile la pronuncia di primo grado ritenendo che l’appellante non aveva lamentato violazioni di norme del procedimento, norme della cui violazione il B. deduce di essersi, invece, espressamente doluto.

4. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

5. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2018

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