Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3290 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 11/02/2020), n.3290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20968/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

M.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 696/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/02/2014, R.G.N. 1163/2010.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento dell’opposizione di M.B., socio accomandatario dell’Hotel Liana sas di M.B. & C., avverso la cartella esattoriale per il pagamento di contributi all’Inps gestione commercianti.

La Corte ha rilevato che risultava accertato che l’opponente non aveva mai svolto attività all’interno dell’Hotel che era gestito dal socio accomandante. Ha osservato che,sebbene il socio accomandatario risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali,anche in tal caso doveva essere accertata la sua partecipazione personale all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Il M. è rimasto intimato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con l’unico motivo del ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e segg., L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313,2318,2697 c.c., assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio accomandatario ha il potere di gestione della società e che pertanto era per ciò stesso, in quanto soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che era onere del ricorrente provare che non si occupava della gestione della società ed inoltre la circostanza che non svolgeva altre attività esonerava l’Inps dal dover provare il carattere prevalente dell’attività svolta.

5. Il ricorso è infondato.

6. Va affermato, infatti, che presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 – la prova dello svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi.

Nell’impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che il M. non aveva mai svolto alcuna attività all’interno dell’Hotel che era gestito dal socio accomandante. Va ricordato, infatti, il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Corte non è stata fornita essendo emerso che il M. non aveva mai prestato alcuna attività nell’hotel Liana.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese processuali non avendo il M. svolto attività nel giudizio.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto da D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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