Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3290 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29456/2018 proposto da:

P.M.R., avv. Daniele Accebbi;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che P.M.R., cittadino del (OMISSIS), ricorre avverso il decreto del tribunale di Catanzaro che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, avendo giudicato non credibile la sua narrazione e insussistenti i presupposti fattuali delle protezioni invocate;

che i motivi sono inammissibili: non censurano una delle rationes decidendi su cui si basa il decreto impugnato, in relazione al giudizio di non credibilità del racconto, risolvendosi il primo e secondo motivo nella critica di incensurabili apprezzamenti di fatto concernenti, oltre che le ragioni umanitarie invocate, i paventati rischi nel paese di origine che i giudici di merito hanno escluso citando anche le fonti informative sulla situazione di non insicurezza nel paese di origine, in tal modo dimostrando di avere assolto al dovere di cooperazione istruttoria; la doglianza di violazione del principio di non refoulement (terzo motivo) è formulata in modo astratto e avulso dalla fattispecie, la quale non ha ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di espulsione;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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