Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3290 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. II, 10/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 10/02/2011), n.3290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DOGA Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dagli Avv. COLOMBARO Renzo e Mario Contaldi, elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Pierluigi

da Palestrina, n. 63;

– ricorrente –

contro

GATE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avv. JORIO Guido, Franca Dutto e Rinaldo

Geremia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 47;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 502 in data 1

aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“La Doga Italia s.r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Asti, la Gate s.r.l.. Premesso di avere stipulato un contratto di compravendita (fornitura di componenti e prodotti finiti) con la convenuta, che non vi aveva adempiuto, ha chiesto al Tribunale di dichiarare risolto il contratto e di condannare la controparte al risarcimento del danno.

Ha resistito la s.r.l. Gate, la quale, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento delle fatture scadute per forniture già effettuate e non pagate.

Il Tribunale di Asti ha accolto la domanda della Doga Italia s.r.l., respingendo la riconvenzionale.

Con sentenza depositata il 1 aprile 2009, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento del gravame della s.r.l. Gate, ha rigettato la domanda di risoluzione proposta dalla Doga Italia e ha condannato l’appellata al pagamento della somma di Euro 79.350, oltre accessori, per fatture non pagate, nonchè al rimborso delle spese di causa.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la Doga Italia ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

L’intimata ha resistito con controricorso.

L’unico motivo denuncia omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo è inammissibile, perchè non è stato osservato l’onere, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., della indicazione chiara e sintetica del fatto controverso. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741). In altri termini, il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichi quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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