Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3290 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 13/10/2016, dep.08/02/2017),  n. 3290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27776-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATLIRA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI

102, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VICTOR UCKMAR,

GIUSEPPE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/23/2013 della COMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 22/12/2011,

depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito l’Avvocato Giuseppe Corasaniti difensore del controricorrente

che si riporta al controricorso ed alla memoria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento del 23 aprile 2010, ha rettificato la dichiarazione dei redditi presentata da S.O. per l’anno di imposta 2005.

Sulla base dei dati ricavabili dalla stessa dichiarazione e dalla documentazione contabile esibita al Fisco, l’Agenzia ha ritenuto che i ricavi effettivi fossero maggiori di quelli dichiarati formalmente, in particolare ritenendo che il margine operativo lordo fosse troppo basso in confronto a quello di imprese simili nel periodo considerato.

Il contribuente ha impugnato l’avviso, ottenendo ragione nei giudizi di merito, dove ha eccepito altresì la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale (art. 12 Statuto).

La decisione di secondo grado ha ritenuto altresì infondata la presunzione di antieconomicità che l’Agenzia ha utilizzato per ritenere maggiori i ricavi effettivi rispetto a quelli dichiarati.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia con cinque motivi.

Si e costituito il contribuente con controricorso e memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in cinque motivi.

Il primo denuncia la violazione dell’art. 12 Statuto contribuente, assumendo che erroneamente la CTR ha ritenuto violazione del contradditorio endoprocedimentale.

Il secondo, terzo e quarto motivo invece lamentano un’erronea valutazione dei criteri presuntivi che hanno portato l’Agenzia a ritenere maggiori ricavi di quelli denunciati, ed in particolare insufficiente motivazione (terzo e quarto motivo) a sostegno della tesi fatta propria dal giudice di appello, circa la infondata presunzione di maggior ricavo.

Il quinto motivo denuncia invece violazione di legge quanto al mancato riesame dell’avviso di accertamento ed al fatto che la CTR. aveva la possibilità di non annullarlo in toto, bensì di ammettere una parziale fondatezza del medesimo, ritenendo comunque valida una parte della rideterminazione del reddito.

Per ragioni di ordine logico, ed anche per via del fatto che i motivi secondo terzo quarto e quinto sono preliminari, essi possono esaminarsi congiuntamente ed in anticipo rispetto al primo motivo, che può ritenersi peraltro assorbito.

In primo luogo, dunque v’è la questione, posta con i motivi secondo terzo e quarto, della fondatezza dell’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39.

L’Agenzia si duole del fatto che la decisione impugnata ha ritenuto infondata la presunzione di maggiori ricavi, basata esclusivamente sull’antieconomicità del dichiarato, alla luce del breve periodo) preso in considerazione, e non avrebbe motivato adeguatamente questo convincimento.

I motivi sono infondati.

E’ regola secondo cui, se è vero che l’antleconomicità del comportamento del contribuente può essere posta a base della presunzione di maggior ricavo rispetto al dichiarato, è però fatta salva la prova contraria del medesimo contribuente, volta a dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass. n. 26036 del 2015).

Nella fattispecie, la decisione impugnata ha ritenuto adeguatamente provata da parte del contribuente la ragione del basso ammontare di ricavi dichiarati, avendo la contribuente addotto scelte imprenditoriali che la sentenza ritiene errate ma immediatamente corrette negli anni successivi.

Essendo questa la ratio decidendi, il secondo motivo di ricorso fa valere una questione di violazione di legge (dell’art. 39 cit.) quando invece si tratta della valutazione di un fatto (la prova contraria alla presunzione) incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

E da tale ultimo punto di vista, con riferimento al terzo e quarto motivo, non può farsi censura di omissioni o insufficienze alla motivazione della sentenza impugnata. Essa espone invece le ragioni per le quali ritiene che la presunzione di maggior ricavo non fosse (ed è anche esso elemento di fatto) fondata, in citiamo, da un lato, quella presunzione non teneva conto della insindacabilità delle scelte imprenditoriali, per altro verso, limitava la sua indagine a soli tre anni senza alcuna altra integrazione probatoria che l’antieconomicità medesima.

Si tratta allora di censure che, a parte il rilievo di non potere essere svolte in termini di violazione di legge (secondo motivo), denunciano come insufficiente una motivazione che invece dà conto delle sue ragioni.

Quanto al quinto motivo, dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento, nella specie relativo ad cd – I.V.A., per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. n. 13034 del 2012; Cass. n. 6918 del 2013).

“Tuttavia, una pronuncia sostitutiva presuppone che il giudice sia tenuto ad una rivalutazione dell’accertamento tributario quando ritenga che sia in parte fondato, nella sostanza, e, per l’appunto quando non abbia annullato per motivi anche formali.

Nel nostro caso, a parte l’annullamento fatto per motivi formali (violazione del contraddittorio), v’è la circostanza che il giudice di merito ha ritenuto del tutto infondata la presunzione di maggior ricavo imputata al contribuente, proprio per il criterio su cui era basata, cosi che non v’era motivo di riesaminare nel merito l’accertamento per giungere ad una parziale sua conferma.

Ti primo motivo dunque può ritenersi assorbito, alla luce del rigetto nel merito della pretesa fiscale.

Le spese, data la controvertibilita in fatto delle questioni poste, vanno compensate.

PQM

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese. Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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