Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 329 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 329 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Omesso deposito
avviso ricezione
ricorso.

ORDINANZA

+ c_1/4T_

sul ricorso proposto da:
ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a
margine del ricorso, dall’Avv. Angela Raimondo
dell’Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliata nei
relativi uffici in Roma, Via del Tempio di Giove, 21,
RICORRENTE
CONTRO
CASE VACANZE SRL con sede in San Cassiano, in persona
del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 09/01/2014

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.60/35/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma Sezione n. 35, in data 24.03.2010,
depositata il 31 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Consiglio del 28 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.60/3512010, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione
n.35, il 24.03.2010 e DEPOSITATA il 31 marzo 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
della società contribuente ed annullato le cartelle di
pagamento impugnate, ritenendo la mancata notifica dei
presupposti avvisi di accertamento.
2 – Il ricorso di che trattasi,

che riguarda

impugnazione delle cartelle relative alla TARSU per gli
anni 2001 e 2002, è affidato a tre mezzi.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – La questione posta dal ricorso sembra potersi
risolvere, anzitutto, tenendo conto del principio
secondo cui è configurabile il difetto di motivazione,
“quando il giudice di merito omette di indicare nella
sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento ovvero indica tali elementi senza una
approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.13746/2011 è stata

modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del ragionamento (Cass.n.89012006,
n.1756/2006, n.23296/2010, n.2067/1998).
Nel caso, i Giudici di appello, che con lapidaria

atti presupposti, per avere “il contribuente dimostrato
che gli avvisi di accertamento sono stati
notificati in un luogo diverso da quelli indicati
dall’art.139 cpc”, sembra non abbiano assolto
all’obbligo motivazionale.
Va, altresì, rilevato che detti Giudici, hanno omesso
di considerare che la norma applicabile, in tema di
notifiche alle persone giuridiche è l’art.145 cpc, il
quale, al primo comma prevede che la notifica alle
stesse “si esegue nella loro sede, mediante consegna di
copia dell’atto al rappresentante o alla persona
incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza,
ad altra persona addetta alla sede stessa”, limitandosi
a richiamare, impropriamente, l’art.139 cpc e
valorizzando la circostanza relativa alla residenza ed
al domicilio dell’amministratore unico della società,
che può, invece, rilevare, giusto il chiaro disposto
del comma 3 0 dell’art.145 citato, solo, gradatamente ed
ove sussistano i prescritti presupposti (Cass.SS.UU.
n.8091/2002, n. 3269/2003, n. 9447/2009).
3

espressione, hanno ritenuto nulla la notifica degli

I medesimi Giudici, non hanno, neppure, considerato
fatti e circostanze rilevanti e decisive prospettati
dal Comune ed in questa sede riproposti, che ove
esaminati e verificati, in ipotesi, sarebbero stati

quali il fatto che la società aveva la propria sede
legale nel Comune di San Cassiano, nello stesso
indirizzo del commercialista, cui l’atto era stato
consegnato e che lo aveva sottoscritto per ricezione,
qualificandosi .
5 – Ciò stante, si propone di procedere alla
trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai
sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, definendolo con il
relativo accoglimento, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Rilevato

che

società

l’intimata

non ha

fatto

controricorso e che nessuna delle parti ha partecipato
all’udienza camerale;
Considerato, in via preliminare, che non risulta
versato in atti, neppure all’odierna udienza, l’avviso
di ricevimento del plico contenente il ricorso, spedito
alla società contribuente, a mezzo posta in data 12-16
4

idonei a giustificare una decisione di segno opposto,

maggio 2011;
Considerato,

quindi,

che

l’impugnazione,

giusto

consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.
UU. n.627/2008, N.24877/2006, N.10506/2006,

inammissibile;
Considerato che non sussistono i presupposti per una
pronuncia sulle spese;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013.

N.23291/2005, N.12286/2005), deve essere dichiarata

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