Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32898 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. II, 19/12/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 19/12/2018), n.32898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19803-2014 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIERFRANCESCO ZECCA;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO T., in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO GORI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DARIO LOLLI;

T.M., con controricorso in proprio, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 6, presso lo studio dell’avvocato

MIRANDA ANNA MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIGLI

NICOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 503/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che la signora P.L. ha chiesto la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Lecce, riformando la sentenza del tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, ha dichiarato – in accoglimento della domanda di T.M., a cui aveva aderito il Fallimento di costui (frattanto apertosi ed il cui curatore era intervenuto in giudizio) – che l’atto di compravendita stipulato per notar C. di (OMISSIS) in data 01.03.1990 tra Ci.Pa. e P.L. era simulato, che il reale acquirente del terreno oggetto del contratto era T.M. e che tutte le opere edili realizzate su detto terreno erano state da costui effettuate;

che la corte di appello rilevava che, ancorchè l’attore, nella sua citazione, si fosse espresso nei termini di una interposizione fittizia di persona (cfr. pag. 10, secondo cpv. della sentenza), la statuizione di rigetto della domanda adottata dal tribunale – per difetto di prova della partecipazione del venditore al dedotto accordo simulatorio – andava riformata perchè dall’esame complessivo delle difese del medesimo risultava che il contenuto effettivo della sua domanda tendeva in effetti a far valere un’interposizione reale, alla quale il venditore era estraneo e la cui dimostrazione poteva essere offerta dal Fallimento senza limitazioni probatorie;

che il ricorso della signora P. si articola in tre motivi;

che sia la Curatela del fallimento T., sia T.M. hanno depositato controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 per la quale la ricorrente e la Curatela fallimentare hanno depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per essere incorsa la corte salentina in un vizio di ultrapetizione;

che la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. si articola in due profili;

che, sotto un primo profilo, si deduce che la corte territoriale avrebbe errato nel riqualificare la domanda di accertamento della interposizione fittizia come domanda di accertamento di interposizione reale, interferendo nel potere dispositivo delle parti;

che, sotto un secondo profilo, si sostiene che la qualificazione della domanda giudiziale operata dal giudice di primo grado non sarebbe modificabile dal giudice di appello in difetto di specifica impugnazione sul punto;

che con il secondo motivo, rubricato con generico riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (senza indicazione delle norme violate), la ricorrente attinge l’accertamento della interposizione reale operato dalla corte territoriale e lamenta che la sentenza gravata si fonderebbe su una controdichiarazione che essa ricorrente aveva disconosciuto e oblitererebbe le risultanze testimoniali dimostrative del fatto che essa ricorrente era nella piena disponibilità del terreno, tanto da essersi occupata in prima persona della realizzazione dei fabbricati ivi edificati;

che con il terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata produzione dell’originale della scrittura privata, disconosciuta dalla odierna ricorrente, contente la controdichiarazione;

che il primo motivo va accolto, dovendosi giudicare fondata la seconda censura, logicamente precedete la prima, nel medesimo sviluppata;

che, infatti, l’affermazione della sentenza gravata secondo la quale “la riqualificazione della domanda, in senso diverso da quanto ritenuto nella sentenza gravata, non è preclusa a questa Corte, pur in difetto di appello sul punto” (pag. 10, ultimo cpv.) è erronea, avendo la giurisprudenza di legittimità più volte ribadito che, in sede di gravame, il giudice non può procedere d’ufficio ad una qualificazione della domanda diversa da quella compiuta dal primo giudice e non impugnata, stante la preclusione del giudicato perfezionatosi sul punto (cfr. Cass. nn. 12843/17, 25609/15, 15223/14, 24339/10 ed altre);

che l’accoglimento della suddetta doglianza assorbe la prima censura proposta nel primo motivo di ricorso, nonchè il secondo ed il terzo motivo di ricorso;

che quindi, in definitiva, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza gravata e rinvio ad altra sezione della corte di appello di Lecce, che si atterrà al principio di diritto che, in sede di gravame, il giudice non può procedere d’ufficio ad una qualificazione della domanda diversa da quella compiuta dal primo giudice e non impugnata;

che il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Lecce, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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