Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32896 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. II, 19/12/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 19/12/2018), n.32896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26910-2014 proposto da:

R.A., e C.S., rappresentate e difese dall’Avvocato

FRANCO PERFETTI ed elettivamente domiciliate presso lo studio

dell’Avv. Nicoletta D’Agostino, in ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO 12;

– ricorrenti –

contro

D.P.M., DA.PR.MA., da.pr.ma.,

D.P.M.R., S.I. quali eredi di D.P.G., e

C.C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1695/13 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 5/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 13.12.2005 D.P.G. citava dinanzi al Tribunale di Lucca, Sez. distaccata di Viareggio, R.A., C.C.R. e C.S., deducendo di essere proprietario di un fabbricato con circostante terreno ad uso giardino e resede, posto in (OMISSIS); che il precedente proprietario del fondo confinante, C.G., aveva piantato nel suo terreno dei pini a scopo ornamentale e li aveva lasciati crescere ad altezza notevole, per cui, date le dimensioni raggiunte, i rami sporgevano sulla proprietà confinante dell’attore; che nonostante ripetute richieste il C. non aveva provveduto alla potatura, sicchè l’attore si era rivolto al Giudice di Pace di Pietrasanta e, in corso di causa, il C. aveva sottoscritto un impegno a mantenere i pini e la siepe di recinzione potati regolarmente; che, dopo l’accordo il C. era deceduto e gli erano succedute la moglie R.A. e le figlie C.R. e C.S., le quali avevano effettuato una potatura nel 2003, ma solo in seguito alla notifica di precetto e di ricorso per la determinazione delle modalità di esecuzione; che da allora la siepe era stata mantenuta nei limiti, mentre non erano stati più potati i rami dei pini, che avevano provocato danni alla proprietà dell’attore; che il D.P. si era rivolto a un agronomo, il quale aveva ritenuto che la potatura avrebbe potuto compromettere la stabilità delle piante con pericolo di cadute per la proprietà D.P.. Chiedeva, pertanto, ex art. 896 c.c., di condannare le convenute ad eliminare i rami delle piante insistenti sulla loro proprietà, che sporgevano sulla confinante proprietà D.P.. Nell’ipotesi in cui, in seguito a CTU, risultasse che la potatura, a causa delle caratteristiche delle piante cresciute in gruppo a densità elevata, potesse provocare pericoli alla stabilità delle piante con possibili cadute sulla proprietà dell’attore, disporre l’abbattimento di quelle a rischio.

Si costituivano in giudizio le convenute, le quali eccepivano che il fabbricato del D.P. era stato realizzato successivamente all’impianto dei pini, a una distanza non legale, e successivamente era stato condonato; che le medesime avevano sempre provveduto alla manutenzione del giardino di loro proprietà e che il buono stato di salute delle piante portava ad escludere un pericolo per cose e persone (come da allegata perizia tecnica). Concludevano per il rigetto delle domande attoree.

Con sentenza n. 458/2011 del 3.10.2011, il Tribunale di Lucca, Sez. distaccata di Viareggio, condannava le convenute all’abbattimento di cinque piante di pino poste al confine tra le proprietà, come meglio individuate dal CTU.

Avverso detta sentenza proponevano appello le convenute contro gli eredi del D.P.G., D.P.M., DA.PR.MA., da.pr.ma., D.P.M.R. e S.I., deducendo l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 1172 c.c. e l’erronea valutazione prognostica operata dal Giudice sulla base del fatto notorio che la zona della Versilia sia caratterizzata da forti venti. Concludevano per la riforma della sentenza impugnata e per il rigetto della domanda di abbattimento dei pini posti sul confine.

Si costituivano le parti appellate chiedendo la conferma della sentenza e, in via incidentale, la condanna di controparte alle spese di CTU e CTP.

Con sentenza n. 1695/2011, depositata il 5/11/2013, la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello principale e poneva a carico di entrambe le parti e per la metà ciascuno le spese di CTU, mentre quelle di CTP rimanevano a carico di ciascuna parte; condannava le appellanti al pagamento della metà delle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione R.A. e C.S. sulla base di due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Contraddittorietà ed apparenza della motivazione”, là dove la Corte d’appello, ai fini della sussistenza del “pericolo grave e prossimo” di cui all’art. 1172 c.c., avrebbe dovuto valutare in modo completo tutti gli elementi di fatto risultanti dagli atti e ciò al fine di verificare se la situazione concreta denotasse l’essenziale caratteristica dell’imminenza; e là dove la Corte di merito ha affermato che non sarebbe dirimente, ai fini di escludere la pericolosità, l’inclinazione dei pini verso la proprietà delle convenute, posto che per la loro altezza eventuali forti venti potrebbero provocarne la caduta. Infine, la Corte di merito non ha valutato se il pericolo rilevante ai sensi dell’art. 1172 c.c. avrebbe potuto essere escluso dall’adozione dei rimedi indicati da uno dei CTP (quale l’ancoraggio delle piante a funi dinamiche). Pertanto, anche in questo caso la Corte di merito ha omesso un accertamento decisivo.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. sez un. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 10862 del 2018).

Il motivo è integralmente costruito sulla sostanziale richiesta di una nuova ed autonoma valutazione delle conclusioni della C.T.U., riesaminate alla luce delle osservazioni del consulente di parte, e quindi su una inammissibile nuova e diversa ricostruzione, da parte di questa Corte, dell’intero impianto decisorio del giudice di appello (Cass. n. 1916 del 2011). Infatti, spetta al solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. n.6064/2008; Cass. n. 9275 del 2018).

1.3. – Le ricorrenti, inoltre, deducono nello stesso tempo la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè “la contraddittorietà dell’agire del Giudice di appello è manifesta ed integra l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 sotto forma del vizio di motivazione della sentenza per la sua contraddittorietà/illogicità, insufficienza ed apparenza”.

In tali termini formulato, il motivo è inammissibile per l’assorbente considerazione del non essere riconducibile (venendo dedotti vizi di contraddittoria, illogica, insufficiente ed apparente motivazione della sentenza impugnata) al modello proposto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 nella nuova formulazione prevista dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 5/11/2013. Prevede infatti il nuovo testo che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

2. – Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. In uno degli elaborati peritali di parte era stata rappresentata la prova di trazione sul pino più esposto all’azione del vento e la prova aveva dimostrato che la pianta non mostrava segni di cedimento. Tale situazione risultante dagli atti processuali e oggetto di discussione tra le parti integrerebbe il fatto decisivo per il giudizio; ma nella motivazione la Corte non ha esaminato tale fatto.

2.1. – Anche il secondo motivo è inammissibile.

2.2. – E’ noto come il nuovo modello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (come detto, applicabile nella specie ratione temporis) consenta (secondo le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014), di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dovuto indicare non solo il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, ma anche il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Tuttavia, tali indicazioni non si evidenziano, con la necessaria doverosa chiarezza e specificità, dalla analisi del ricorso.

2.3. – Viceversa, nella specie le ricorrenti sostanzialmente deducono, in termini assolutamente generali, che il percorso logico argomentativo, seguito dalla Corte territoriale per motivare, sotto i vari profili, la decisione impugnata, sarebbe stato compromesso da svariati palesi vizi ed incongruenze logico-giuridiche, afferenti in particolare la valutazione della C.T.U. e delle C.T.P.

Orbene – alla luce del sopra richiamato consolidato indirizzo giurisprudenziale relativo alla più stretta latitudine della configurazione del vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo – le censure mosse dalla ricorrente principale in riferimento al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., al nuovo n. 5 si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica di una inammissibile (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, con riguardo al complessivo contesto delle risultanze probatorie acquisite, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dalla Corte d’appello (Cass. n. 1885 del 2018).

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva delle parti intimate non costituite. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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