Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32895 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. II, 19/12/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 19/12/2018), n.32895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24926-2017 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N

20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta

e difende;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3675/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma rigettò l’appello proposto da T.M. contro la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione svolta dal T. avverso avviso di pagamento, sul presupposto che i verbali di contestazione di violazioni al cod. della str. erano stati regolarmente notificati con la consegna al portiere, costituendo il successivo invio della raccomandata “una semplice ulteriore garanzia previste dalla legge per impedire che possano verificarsi omissioni da parte del custode” e, pertanto, di essa non occorre avere la prova della consegna effettiva al destinatario. Da ciò conseguiva la tardività della opposizione.

Ricorre il T., svolgendo due motivi di censura.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 615,115 e 116 c.p.c., L. n. 689 del 1981, art. 23, art. 2597 c.c.essendosi il Tribunale capitolino discostato dall’orientamento di legittimità espresso con la sentenza n. 22080/2017 delle S.U., nonostante si fosse in presenza di opposizione all’intimazione di pagamento costituente il primo atto con il quale l’esponente era venuto a conoscere della sanzione amministrativa applicatagli e delle consequenziali cartelle esattoriali, a cagione della nullità od omissione della notificazione degli atti presupposti.

Con il secondo motivo il ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 37,112 e 139 c.p.c., art. 2697 c.c. e L. n. 890 del 1982, art. 7.

Secondo l’assunto impugnatorio con la svolta motivazione il Tribunale “ha implicitamente accertato che tutte le notifiche delle cartelle oggetto di causa erano avvenute tramite consegna al portiere senza l’invio della raccomandata informativa al destinatario”, prevista dalla legge e l’accertamento in parola aveva trovato conferma nella documentazione allegata dal ricorrente. Pertanto, il Tribunale aveva errato nel non trarre le conseguenze del caso (discostandosi irragionevolmente dalle indicazioni declinate dalla Cassazione): nullità delle notificazioni di cui si discorre e, quindi, legittima “opposizione recuperatoria” ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22.

Il ricorso è nel suo insieme fondato, pur essendo evidente che il rigetto dell’appello non è ricollegabile alla questione di cui al primo motivo, rimasta assorbita nella decisione del Tribunale, bensì a quella di cui al secondo motivo.

A fronte del corretto principio evocato dalla sentenza impugnata, richiamando la sentenza n. 1268/2016 di questa Corte, secondo il quale la perfezione della notificazione a mani del portiere non richiede che si abbia la prova che la raccomandata integrativa prevista dalla elegge abbia raggiunto effettivamente il destinatario, la decisione è, tuttavia, incorsa nella violazione di legge contestata.

Il ricorrente ha rilevato che agli atti (prodotti anche in questa sede) Roma Capitale non aveva allegato la dimostrazione di aver, in taluni casi, effettuato la notifica (mancando la prova della ricezione della raccomandata da parte del portiere) e in altri, di aver dimostrato che l’iter notificatorio fosse stato perfezionato con l’invio della raccomandata integrativa all’interessato.

Il Tribunale, come si è visto, ha fornito la risposta distonica di cui sopra.

S’impone, pertanto, la cassazione con rinvio della decisione impugnata, dovendo il Giudice del rinvio verificare, alla luce di quanto sopra, oltre alla sussistenza della prova della notifica al portiere, anche la prova del perfezionamento della stessa con l’invio della raccomandata integratrice.

Questa Corte, infatti, ha avuto modo di reiteratamente chiarire, sia nel caso di notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3, che a mezzo posta (L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 5, introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater conv. nella L. n. 31 del 2008), che in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, l’omessa attestazione della spedizione della raccomandata costituisce non una mera irregolarità ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei confronti del destinatario (ex multis, S.U. n. 19992/017; Sez. I. n. 19366/013; Sez. 5, n. 1366/010; Sez. 2, n. 17915/08).

Il Giudice del rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA