Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32895 del 13/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32895
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24124/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
Contro
P.M. e M.F., elettivamente domiciliate in Roma,
presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentate e
difese dall’avv. Roberto Picchio, con studio in Novara via Canobio
5, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e nei confronti di:
G.C., elettivamente domiciliata in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa
dall’avv. Giulio Colli, con studio in Vigevano via Cesarea 12,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte (Torino), Sez. 36, n. 447/36/14 del 18 febbraio 2014,
depositata il 20 marzo 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre
2019 dal Consigliere Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale l’amministrazione riqualificava, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, come cessione d’azienda, soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale, un’operazione di conferimento d’azienda (la Picchio Dott.ssa M. in M.) in una nuova società (Farmacia Viale Roma s.n.c.. delle Dott.sse P.M., G.C. e M.F.) seguita a breve distanza di tempo dalla cessione da parte del conferente ( P.M.) agli altri soci ( G.C. e M.F.) delle quote così ottenute. A sostegno dell’impugnazione i contribuenti deducevano violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, inesistenza di una fattispecie di abuso del diritto, sussistenza di valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione, illegittimità delle sanzioni. Il ricorso era parzialmente accolto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con tre motivi.
2. Ritenuto i contribuenti resistono con separati (cedente e cessionari) controricorsi;
3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che i contribuenti con separate memorie e allegata documentazione ha dichiarato e comprovato di aver definito aver definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;
5. Ritenuto che attese le ragioni di definizione della controversia sia giustificata la compensazione delle spese
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019