Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32894 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11302/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

B.L.P., elettivamente domiciliata in Roma, via Rodi

32, presso l’avv. Martino Umberto Chiocci, rappresentata e difesa

dagli avv.ti Giovanni Matteri e Luigi Colaleo, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Re bnalulella

Lombardia (Milano), Sez. 20, n. 127/20/12 del 21 settembre 2012,

depositata il 9 ottobre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre

2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che: La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale l’amministrazione negando l’unitarietà del negozio sostenuta dalla contribuente cui doveva quindi applicarsi un’unica imposta fissa considerava atti distinti gli atti di cessione di quote di partecipazione nel capitale della società La Vita E’ Bella snc. operati dalla sig.ra B.L.P. al sig. D.G.G. e al sig. S.R. e dall’altro socio B.D. al sig. D.G.G., ritenendo ciascuno di essi soggetti ad imposta fissa. Il ricorso era accolto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo.

2. Ritenuto che la contribuente resiste con controricorso;

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno prodotto memorie;

4. Considerato che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1, 21 e 41, in quanto il giudice di merito ha errato nel ritenere che i tre atti di cessione fossero tra loro legati da un rapporto di derivazione necessaria, potendosi nella fattispecie parlare tutt’al più di “negozi connessi”, a ciascuno dei quali deve essere applicata la relativa imposta.

5. Considerato che il ricorso è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 25341 del 2018, secondo la quale “nell’ipotesi di contestuali cessioni di tutte le quote sociali in favore di uno stesso cessionario, ciascuna di esse è soggetta ad imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 2, non essendo configurabile un negozio complesso, connotato da una causa unitaria, ma distinti e autonomi atti negoziali, che, pur configurando una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, realizzano tuttavia interessi immediati autonomamente identificabili”.

6. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendovi altre questioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente, con condanna della stessa alle spese della fase di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 500,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate le spese della fase di merito, stante il recente consolidamento del principio di diritto affermato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della contribuente. Condanna la parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre spese forfettarie e oneri di legge. Compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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