Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32893 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. II, 19/12/2018, (ud. 11/05/2018, dep. 19/12/2018), n.32893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25063-2014 proposto da:

B.D., M.F., rappresentati e difesi

dall’avvocato PASQUALE LISTA;

– ricorrenti –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.MONTI DI CRETA

25, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA IANNOTTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI D’UONNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1968/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– L.A., proprietario di un appartamento sito al piano terra, citò in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria CapuaVetere M.F., proprietaria dell’appartamento sito al piano superiore chiedendo accertarsi la responsabilità per i danni da infiltrazioni cagionati nel corso di lavori di ristrutturazione e, in caso di pregiudizio alla stabilità dello stabile, la condanna all’abbattimento delle opere;

– il Tribunale accolse per quanto di ragione la domanda e condannò la M. al risarcimento dei danni ed all’esecuzione delle opere di consolidamento del fabbricato;

– nel giudizio d’appello, proposto dalla M. intervenne volontariamente B.D., assumendo di essere comproprietario dell’immobile oggetto di causa, giusto atto d’acquisto per notar P. del 9.7.2003; chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;

– la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza dell’8.4-7.5.2014 rigettò l’appello, ritenendo, per quanto ancora rileva in questa sede, che dall’esame del titolo di proprietà risultava che l’immobili oggetto di causa erano siti al civico 1 della Via del Gaudio mentre quelli in comproprietà con la M. era ubicati al civico (OMISSIS) della medesima via; conseguentemente, non essendo il B. comproprietario dell’immobile, non era necessario integrare il contraddittorio nei suoi confronti;

– avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione B.D. e M.F. sulla base di due motivi;

– L.A. ha resistito con controricorso;

– le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 832,2697 e 2699 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame dell’atto per notar P. del 9.7.2003, della nota esplicativa per notar S. del 30.1.2008 e dell’attestato del Comandante della Polizia Municipale di (OMISSIS), da cui si evincerebbe che l’immobile oggetto di causa sarebbe solo catastalmente indicato al civico (OMISSIS), ma corrisponderebbe, in realtà, a quello indicato in ricorso, situato al civico n. (OMISSIS) della stessa (OMISSIS);

con il secondo motivo di ricorso, il B. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale comproprietario dell’immobile;

– i motivi, da trattare congiuntamente, per la loro connessione sono inammissibili;

– non può in primo luogo configurarsi il vizio di omesso esame del titolo di proprietà, l’atto di vendita per notar P. del 9.7.2003, che è stato, invece, esaminato dalla corte territoriale, accertando che gli immobili di proprietà dei coniugi B.- M. erano situati al civico (OMISSIS) ed erano diversi da quelli oggetto di causa, ubicati al numero 1 della stessa (OMISSIS);

-l’accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale (pag. della sentenza impugnata) sull’immobile oggetto di causa ha fatto riferimento all’oggetto del contratto per notar P. del 9.7.2003, sulla cui interpretazione il ricorrente non ha sollevato alcuna censura ai sensi dell’art. 362 c.c.;

– nche la censura relativa all’omesso esame della nota esplicativa per notar S. del 30.1.2008 e dell’attestato del Comandante della Polizia Municipale di San Prisco è inammissibile, in quanto, in disparte il difetto di specificità (non essendo stati trascritti detti documenti nè indicata la sede processuale in cui sono stati prodotti), detti documenti non sono decisivi per il giudizio, considerato che il giudice di merito ha accertato l’esatta ubicazione dell’immobile sulla base del titolo di proprietà, suffragato dalle risultanze della CTU che aveva esattamente individuato il bene, e sulla circostanza che la “domanda di deposito del progetto” fosse stato firmato dalla sola M. e non dal B.;

– poichè l’immobile oggetto di causa, sito al civico (OMISSIS), non era di proprietà del ricorrente, la corte territoriale non ha correttamente integrato il contraddittorio nei suoi confronti;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va,pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo in favore del L.;

– non può essere accolta la richiesta di distrazione da parte del difensore del L., il quale non ha espressamente dichiarato di aver anticipato le spese (Cass. Civ. Sez 1 30.3.2009 n. 3979);

ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di L.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA