Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32893 del 13/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32893
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27059-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
C.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1260/2018 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 27/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
C.S. ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia in applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1 comma 335, ha provveduto al riclassamento dell’immobile di sua proprietà sito in Roma. Ha dedotto, tra l’altro, la carenza di motivazione dell’avviso impugnato. Le ragioni del contribuente sono state accolte in primo grado e respinto l’appello dell’Agenzia. La CTR del Lazio ha ritenuto che l’avviso che aumenta la classe è privo di adeguata motivazione perchè non tiene conto delle caratteristiche del singolo immobile ma solo della rivalutazione della microzona
La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, affidandosi a un motivo.
Non si costituisce il contribuente.
Diritto
RITENUTO
CHE:
La Agenzia delle Entrate lamenta con l’unico motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1 comma 335, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3. Secondo l’Agenzia la CTR ha erroneamente intrepretato le norme in oggetto posto che nell’avviso di accertamento risultava chiaramente il valore di discostamento tra il valore medio di mercato e il corrispondete valore catastale in quella microzona. Di conseguenza l’avviso presentava tutti i requisiti richiesti, essendo sufficiente, ai fini del rilassamento previsto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, indicare il presupposto della rettifica.
Il motivo è inammissibile. Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, il principio di specificità del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., richiede che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a consentirne il controllo di legittimità del giudice, che non può sopperire alle lacune dell’atto di impugnazione con indagini integrative. Specificamente, nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il’profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. 16147/2017; Cass. 3596/2013).
Nel ricorso in esame non è trascritto l’avviso di accertamento la cui motivazione si afferma essere adeguata, nè sono trascritte quelle parti dell’avviso che sono oggetto di discussione e che sono state esaminate dalla CTR. Il ricorso difetta quindi di specificità, limitandosi ad affermare in astratto quali dovrebbero essere, ad avviso di parte ricorrente, le caratteristiche motivazionali di un avviso di accertamento emesso ai sensi del citato art. 1 comma 335, ma senza consentire, in concreto, il controllo sulla correttezza dei criteri di interpretazione ed applicazione della norma utilizzati alla CTR con riferimento all’avviso impugnato.
Nulla sulle spese in assenza di costituzione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019