Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3289 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3289 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 4201-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SUPERMARKET FRISELLA DI FRISELLA CATERINA MARIA
SNC;

intimata

avverso la sentenza n. 146/14/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO del 15.11.2010, depositata 11 20/12/2010;

Data pubblicazione: 13/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

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Ric. 2012 n. 04201 sez. MT – ud. 29-01-2014
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CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Palermo ha respinto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la
sentenza n.219/07/2007della CTP di Palermo che aveva accolto il ricorso della
“Supermarket Frisella snc” contro avviso di accertamento per IVA-IRAP 2001,
avviso emesso a seguito di pvc della GdF adottato in occasione di ispezione presso
una ditta committente del predetto contribuente, con conseguente supposizione di
frode fiscale e di deduzione di costi indebiti da parte della Supermarket Frisella.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’accertamento notificato alla
Supermarket Frisella “ne presuppone altro, effettuato nei confronti della COBEVI,
del quale il contribuente non ha avuto conoscenza”, sicchè non poteva ritenersi
assolto il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi. Sotto diverso
profilo, gli elementi indiziari forniti dalla GdF non sembravano possedere i requisiti
di gravità, precisione e concordanza, sicchè non si poteva concludere che vi fosse la
prova della natura fraudolenta delle fatturazioni. Infine, “il mancato riscontro da parte
dell’ufficio di elementi che sostengano uno sviluppo del procedimento penale fa
desumere che l’azione penale sia stata archiviata”, ciò che doveva considerarsi un
ulteriore elemento a sostegno della decisione di rigetto dell’appello.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La parte intimata non si è costituita
Si ritiene che il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore,
componente della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi
dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione dell’art.42 del DPR
n.600/1973 in combinato disposto con l’art.7 della legge n.212/2000) la ricorrente si
duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto violato l’obbligo della motivazione,
per quanto nel provvedimento impositivo si facesse adeguato riferimento ad un
processo verbale di constatazione relativo a verifica effettuata nei riguardi di terzi

vendita delle quali è stata contestata la supposta evasione d’imposta), verbale al quale
si faceva analitico riferimento nel PVC elevato nei confronti della Supermarket
Frisella, ciò che dovevasi considerare sufficiente a consentire al contribuente di
prendere cognizione degli elementi sui quali la PA ha fondato la propria pretesa
fiscale.
Il motivo appare innammissibilmente proposto per violazione del canone di
autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art.366 cpc
Sul punto è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di
legittimità, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria
regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla
motivazione di un avviso di accertamento -il quale non è atto processuale, bensì
amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle
ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di
legittimità dell’atto stesso- è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso
riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono
erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla
Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al
ricorso medesimo (v. Cass. n. 15867 del 2004).
La parte ricorrente non si è attenuta a siffatto onere, per quanto la pronuncia di
secondo grado espressamente abbia centrato il proprio convincimento sul difetto del
requisito motivazionale del provvedimento impositivo. Intendendo la parte ricorrente
dimostrare, in questa sede, che la predetta motivazione doveva considerarsi
sufficiente ad integrare il requisito della adeguata conoscenza della contestazione da

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estranei alla parte accertata (e cioè la ditta committente delle merci in relazione alla

parte del contribuente l’Agenzia si sarebbe dovuto proprio per questo gravare in
maniera particolarmente rigorosa dell’onere di autosufficienza e non limitarsi ad
assunti apodittici e vaghi.
Un volta ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione concernente la prima delle
due distinte rationes decidendi sulle quali è fondata la pronuncia di secondo grado, le

comunque idoneamente supportata dalla prima soltanto delle due rationes.
Si ritiene perciò che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 gennaio 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014
Il Pre idente

restanti censure restano assorbite atteso che la pronuncia medesima sarebbe

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