Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32883 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2627/2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, via CRESCENZIO, 2,

presso lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1066/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

pubblicata il 29/11/2016 R.G.N. 845/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUCIA CAMPOREALE per delega dell’Avvocato EZIO

BONANNI.

Udito l’Avv.to S. Preden.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 29.11.2016, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di P.D. volta alla rivalutazione contributiva dei periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto, ritenendo che lo stesso P. avesse maturato il beneficio della rivalutazione contributiva entro il 2.10.2003 sulla base della mera esposizione ultradecennale all’amianto, così conseguentemente escludendo che, pur avendo presentato domanda di pensione all’INPS in data 21.5.2010, egli fosse soggetto al nuovo regime del beneficio, introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, (conv. con L. n. 326 del 2003).

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura.

P.D. ha resistito con controricorso.

3. La Sesta Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 17119 del 2018, ha rimesso la causa per la trattazione in pubblica udienza rilevando la necessità di risolvere un contraddizione ravvisata tra diversi orientamenti assunti dalla Sezione lavoro quanto alla natura giuridica del beneficio contributivo oggetto di causa.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, (conv. con L. n. 326 del 2003), della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, e della L. n. 449 del 1997, art. 59,per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierno contro ricorrente avesse maturato il beneficio della rivalutazione contributiva entro il 2.10.2003 sulla base della mera esposizione ultradecennale all’amianto e aver conseguentemente escluso che, pur avendo presentato domanda di pensione all’INPS in data 21.5.2010, egli fosse soggetto al nuovo regime del beneficio, introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 cit..

2. Il controricorrente, in via preliminare, ha eccepito il giudicato interno che si sarebbe formato a seguito della affermazione contenuta nella sentenza di primo grado relativamente alla applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, anteriore a quella introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, (conv. con L. n. 326 del 2003) in quanto l’unica difesa dell’Inps in primo grado era stata fondata sulla applicabilità, anche a chi avesse maturato alla data del 2.10.2003 il diritto a pensione, la decadenza derivante dall’aver inoltrato all’Inail la domanda di accertamento dell’esposizione all’amianto dopo il 15 giugno 2005 ed in tali termini l’eccezione era stata accolta in primo grado.

3. L’eccezione non è fondata giacchè, come rilevato dall’ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione, si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui un capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno, può configurarsi solo allorchè la sentenza risolva una questione controversa tra le parti che sia caratterizzata da una propria individualità e da una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quando – come nella specie, con riguardo alla statuizione del giudice di prime cure concernente l’avvenuta maturazione del beneficio in epoca anteriore al 2.10.2003 – ci si trovi al cospetto di affermazioni che costituiscono mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (cfr. fra le tante Cass. n. 22863 del 2007; 2379 del 2018).

4. Il motivo di ricorso è fondato poichè la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto transitorio relative ai benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, dal momento che, in concreto, ha ritenuto soggetta alla disciplina originaria anche la posizione del controricorrente senza accertare che lo stesso avesse maturato il diritto a pensione, ritenendo sufficiente la prova dell’esposizione all’amianto per il periodo compreso tra il 1.8.1978 ed il 31.12.1995.

5. Va, infatti, rilevato che il ricorrente ha, nel rispetto degli oneri di specificità imposti, rilevato – senza essere idoneamente smentito – che il P. non ha mai affermato di aver ottenuto il riconoscimento dell’esposizione all’amianto prima della sentenza impugnata, nè di aver raggiunto i presupposti necessari all’ottenimento della pensione alla data del 2 ottobre 2003, anche considerando la maggiorazione contributiva accertata dalla Corte d’appello di Bologna. In particolare, ai sensi della L. n. 449 del 1997, tabella C, quanto ai lavoratori dipendenti, per ottenere la pensione di anzianità nell’ottobre 2003 era necessario raggiungere i 57 anni di età ed aver accumulato una anzianità contributiva di 35 anni ovvero 55 anni e 37 anni di contributi, mentre il P. aveva solo 49 anni, essendo nato il 6.6.1954 e pur potendo contare su 1402 contributi settimanali che con la maggiorazione dello 0,5 per il periodo riconosciuto (pari a 453 contributi settimanali) diventano 1855.

6. L’ordinanza interlocutoria ha messo in evidenza una contraddizione nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità. La fattispecie esaminata, caratterizzata dal fatto che certamente il ricorrente in primo grado non si trovava nella posizione di chi avrebbe avuto diritto alla pensione alla data del 2.10.2003 anche considerando il beneficio contributivo per l’esposizione all’amianto, non rientra tra quelle che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, fruirebbero dell’esenzione dal meno favorevole regime introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 del 2003.

7. Infatti, tale regime secondo la detta giurisprudenza, riguarda soltanto coloro che, alla data della entrata in vigore (2.10.2003) della disciplina modificatrice, abbiano maturato il diritto a pensione, non già coloro che possano semplicemente far valere il presupposto di fatto per conseguire la rivalutazione, ossia un’esposizione ultradecennale all’amianto (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 9469 del 2014, 17131 e 17332 del 2016; 28090 del 2017).

8. A tale conclusione la giurisprudenza appena citata giunge anche in considerazione della natura giuridica attribuita al beneficio della rivalutazione contributiva di cui al D.Lgs. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, che ravvisa coincidente con il diritto alla pensione, negandone espressamente il carattere dell’autonomia.

Al contrario, laddove si tratti di applicare alla pretesa relativa alla rivalutazione in oggetto gli istituti della decadenza e della prescrizione, la stessa giurisprudenza di legittimità muove dal presupposto che con la domanda intesa all’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l’accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant’anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così a partire da Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass. 04/04/2014n. 7934; Cass. 30/06/2015; n. 17433 del 2017).

5. Viene, dunque, sollecitato un approfondimento relativo alla natura giuridica dei benefici contributivi legati alla esposizione all’amianto al fine di ricondurre l’interpretazione complessiva dell’istituto al parametro logico della coerenza, che impone di mantenere ferma la natura giuridica degli istituti senza che tale natura possa essere mutata a seconda delle concrete applicazioni.

6. La prima operazione da compiere è quella della verifica della effettiva esistenza di una reale antinomia, deve cioè accertarsi che, al di là delle espressioni linguistiche utilizzate, l’aver affermato, al fine di interpretare la disciplina transitoria, che il diritto alla maggiorazione contributiva non ha alcun autonomia rispetto al diritto alla pensione, sia espressione necessaria al fine di interpretare la disposizione transitoria nel senso fatto proprio dalle decisioni di questa Corte sopra citate.

7. Va, quindi, ripercorso lo schema logico utilizzato dai precedenti di questa Corte di legittimità nell’interpretazione della disciplina transitoria.

Si discute dell’interpretazione relativa agli effetti riconnessi al peculiare quadro normativo frutto del succedersi delle seguenti fonti:

a) la legge di conversione n. 326 del 2003, che aggiunge al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, il comma 6 bis, del seguente tenore: “6.-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.

b) la, di poco, successiva L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, che ha stabilito che: “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’I.N.A.I.L. o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall’I.N.A.I.L.”.

8. La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 21862/2004; 15008/2005; 15679/2006; 24998/2014, 11046/2017), ha ritenuto che la disciplina previgente si applica: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992 e tale diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto.

9. Occorre concentrarsi sulle ragioni sottese al formarsi del convincimento che la vecchia regolamentazione sia stata fatta salva solo in favore di chi avesse maturato il diritto alla pensione e non al solo beneficio previdenziale. In sintesi può affermarsi che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha dato rilievo:

a) alla diversità strutturale e funzionale esistente tra il beneficio originariamente previsto dalla L. n. 257 del 1992, (consistente nel favorire l’esodo dei lavoratori dopo la sentenza di condanna della Corte di Giustizia CE n. 240 del 1990 e nella necessità di accelerare la cessazione dell’impiego dell’amianto mitigando le ricadute sul piano occupazionale derivanti dalla suddetta dismissione) e la nuova disciplina introdotta con la riforma del 2003 (dettata, anche secondo Corte Costituzionale n. 376/2008, dalla avvenuta realizzazione della dismissione delle lavorazioni dell’amianto e dalla dimostrazione in sede epidemiologia e scientifica che gli effetti dannosi della suddetta esposizione possono prodursi anche a lunga distanza di tempo con la conseguente utilità sociale dell’estensione del beneficio previdenziale a coloro che erano stati esposti in occasione dell’attività di lavoro, anche se non obbligatoriamente assoggettata all’assicurazione INAIL);

b) alla nuova consistenza del beneficio che non vale al fine del raggiungimento della anzianità contributiva, ma è attribuito, in presenza delle altre condizioni di legge, a coloro che abbiano maturato il diritto al trattamento di quiescenza secondo gli ordinari criteri di calcolo, al solo fine della misura della pensione. In coerenza con la nuova finalità è prevista la riduzione del coefficiente di rivalutazione da 1,50 a 1,25, dovuta alla non irragionevole previsione che vi sarebbe stato un allargamento della platea degli aventi diritto e, quindi, a una nuova valutazione delle esigenze di bilancio;

c) alla mera differenza lessicale tra il D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis (“diritto al trattamento pensionistico”) e la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 (“diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, dalla quale non può desumersi che la seconda locuzione varrebbe a far salva l’applicazione della disciplina previgente per tutti coloro che al momento dell’entrata in vigore della novella fossero risultati in possesso dei requisiti cui era condizionato il riconoscimento del beneficio previdenziale, indipendentemente dal fatto che avessero maturato il diritto alla pensione, in quanto, come si può evincere anche dagli atti dei lavori preparatori parlamentari (vd. parere reso dall’11^ Commissione Permanente con riferimento al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis – contenente il testuale riferimento all’ottenimento del diritto a pensione – nel senso della salvezza del mantenimento del vecchio regime “per le situazioni giuridiche soggettive dei lavoratori che avevano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13,comma 8”, con ciò mostrando di intendere la sostanziale sinonimia fra le due locuzioni;

d) alla considerazione che a voler seguire la tesi non condivisa, si sarebbe giunti alla sostanziale inapplicabilità del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 1 ai lavoratori adibiti ad attività assoggettate all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali dell’Inail, in palese contrasto con il carattere generale di tale disposizione, che non distingue affatto tra lavoratori addetti o non addetti ad attività assoggettate alla suddetta assicurazione obbligatoria.

e) alla natura dei benefici previdenziali in oggetto giacchè la giurisprudenza della Corte di cassazione si era ripetutamente espressa nel senso che “la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione” (cfr, ex plurimis: Cass., nn. 21257/2004; 21862/2004; 15007/2005; 15008/2005; 16179/2005; 441/2006; 15679/2006; 23068/2007; 18135/2010; 3122/2011; 8649/2012).

10. Così enucleati i passaggi logici dei precedenti in esame, appare evidente che I’ affermazione della natura non autonoma del diritto al beneficio contributivo da esposizione all’amianto non riveste un valore essenziale nel sostenere il percorso interpretativo prescelto ma si aggiunge ad altre considerazioni di per sè idonee a condurre alla conclusione indicata.

11. Soprattutto è evidente che l’annotazione del carattere necessariamente non autonomo del beneficio è, e non potrebbe essere altrimenti data la natura transitoria della norma da interpretare finalizzata a creare un’area di salvezza nel traghettamento verso la nuova misura, riferita alla fisionomia strutturale e funzionale del beneficio originariamente previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. Lo dimostra il richiamo alla giurisprudenza più risalente (Cass. nn. 21257 e 21862 del 2004 ed ancor prima Cass. n. 2677 del 2002) che è riferita appunto all’originario beneficio che, per quanto sopra riferito, era certamente concepito come misura finalizzata essenzialmente ad agevolare il completamento della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione attraverso l’incremento della base contributiva necessaria ma che non risponde pienamente alla nuova fisionomia del beneficio.

12. In definitiva, volendo ricondurre a coerenza il quadro interpretativo che caratterizza la disciplina in oggetto, va affermato che il riferimento alla natura non autonoma, rispetto al diritto alla pensione, non solo deve ritenersi riferito al beneficio contributivo previsto originariamente dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, mentre tale natura non può ritenersi comune alla nuova misura introdotta dal legislatore del 2003, ma non è affermazione logicamente necessaria al fine di sostenere il percorso argomentativo adottato da questa Corte di legittimità nell’interpretare la disciplina transitoria in oggetto.

13. Ciò comporta, coerentemente agli arresti di questa Corte che vanno in questi sensi pienamente confermati, che la maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del “diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni” deve essere intesa nel senso del perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; onde, per questa parte, la locuzione utilizzata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, costituisce soltanto la conferma di quanto già si era voluto significare con quella di maturazione del “diritto al trattamento pensionistico” contenuta nel D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis.

14. Corollario di quanto testè affermato è che i lavoratori che, in epoca antecedente all’ottobre 2003, fossero stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni nello svolgimento di attività assoggettate all’assicurazione obbligatoria dell’Inail non erano titolari di un diritto soggettivo perfetto alla pensione e alla sua determinazione secondo i criteri di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ma soltanto portatori di una legittima aspettativa a che tale diritto si concretizzasse al momento dell’eventuale (sempre che venissero a realizzarsi gli ulteriori requisiti) futura maturazione del diritto a pensione.

15. Applicando i principi appena enunciati al caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non possono dirsi sussistenti le condizioni per il riconoscimento del beneficio alla stregua del più favorevole regime, giacchè l’attuale controricorrente non aveva maturato, al 2 ottobre 2003, il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992, nel senso sopra precisato (diritto alla pensione maturato eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 cit., art. 13, comma 8, in quanto, come riportato in ricorso senza contestazione sul punto, aveva, al 2 ottobre 2003, 49 anni di età e 1402 contributi settimanali effettivi da maggiorare in 1855 in considerazione del riconoscimento del beneficio effettuato); non aveva già avviato, alla predetta data del 2 ottobre 2003, un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto (avendo proposto domanda amministrativa all’Inail per l’accertamento dell’esposizione il 21 maggio 2010 (come riferito in ricorso senza contestazione) mentre l’azione giudiziaria è stata proposta con ricorso depositato il 16 ottobre 2012).

15. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa con il rigetto della domanda proposta da P.D..

16. Le spese dell’intero processo devono essere compensate in ragione della complessità del quadro normativo al cui interno si inserisce la fattispecie e delle consequenziali difficoltà d’interpretazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da P.D.; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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