Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32883 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10192/2014 R.G. proposto da:

T.V., rappresentato e difeso dagli Avvocati Scripelliti

Nino, Bellandi Elena e Manfredini Ornella, elettivamente domiciliato

presso lo studio di quest’ultima, in Roma, Via Avezzana n. 1, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 17/16/2013 depositata il 28-2-2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre

2019 dal Consigliere D’Orazio Luigi.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.L’Agenzia delle entrate emetteva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d (oltre che ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3), avviso di accertamento nei confronti di T.V., esercente attività di tassista in Firenze, per l’anno 2003, rideterminando il reddito in Euro 75.357,00 a fronte di quello dichiarato per Euro 22.034,00, confermando i costi per Euro 12.763,00 ed accertando, quindi, un reddito di impresa per Euro 58.106,00. In particolare, l’Agenzia delle entrate evidenziava che era inattendibile ed esiguo il ricavo giornaliero medio di Euro 59,43 al giorno, dovendosi tenere conto della rilevazione di un servizio di appena quattro corse al giorno, delle anomalie nelle spese di manutenzione e di consumo di carburante, della vocazione turistica della città di Firenze, del valore di scambio della licenza di Euro 300.000,00 o 400.000,00, del costo di una corsa media di Euro 6,87 sulla base delle tariffe regolamentari e della lunghezza media delle corse di 3,2 Km, oltre che del numero di chilometri dichiarati dal contribuente pari a 35.100,00.

2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo i ricavi ad Euro 45.000,00.

3. La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello principale del contribuente ed accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, confermando l’avviso di accertamento. Il giudice di appello riteneva che gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti si rivenivano nei tempi di attività del contribuente (12 ore al giorno), nelle fatture prodotte relative alla cooperativa di riferimento, nelle tariffe da applicare, nei risultati elaborati dall’ufficio statistica comunale, nel totale dei chilometri rilevati dalle schede carburante (43.838), nel numero di chilometri di percorrenza dichiarati dal contribuente negli studi di settore (35.100), nelle corse medie giornaliere di 3,2 Km, nel costo medio delle corse di Euro 6,87, come desunti dalle tariffe del Comune.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, che deposita anche memoria scritta.

5. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, in quanto l’avviso di accertamento si fonda su accordi intercorsi tra il Comune di Firenze e le associazioni di categoria, su un comunicato stampa del Comune di Firenze, oltre che sul Regolamento per il servizio di taxi allegato alla delibera del Consiglio Comunale di Firenze n. 432/295 del 28-5-2003, tutti documenti non allegati all’avviso nè messi a disposizione del contribuente.

1.1.Tale motivo è inammissibile.

Invero, il motivo viola il principio di autosufficienza, in quanto il ricorrente non ha indicato la parte del ricorso introduttivo contenente tale doglianza.

Il motivo articolato in questa sede, poi, non risulta enucleato nel ricorso di primo grado, sicchè deve essere considerato nuovo e, quindi, inammissibile. Infatti, benchè nella memoria il contribuente affermi di avere proposto tale doglianza con il ricorso di primo grado, richiamando a pagina 10, nota 5 del ricorso per cassazione, un brano della pagina 13 del ricorso introduttivo, in realtà non si rinviene in tale passaggio argomentativo alcuna censura di nullità dell’avviso di accertamento per assenza dei documenti allo stesso allegati, ma solo una contestazione sul merito della ripresa a tassazione (“è evidente che la determinazione di dati così importanti…dai quali dipende …l a quantificazione induttiva dei ricavi non è stata dallo stesso provata nè tantomeno documentata e pertanto gli elementi probatori su cui si basa l’avviso di accertamento sono talmente lacunosi e sintetici …”).

Peraltro, i documenti di cui si discute (accordi tra Comune ed associazioni di categoria e Regolamento per il servizio di taxi del Comune di Firenze) erano perfettamente conoscibili dal contribuente che svolge proprio il servizio di taxi a Firenze.

2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, in quanto trattandosi di accertamento fondato sulle “medie” (corsa media e costo medio) elaborate dalla Agenzia delle entrate era obbligatorio, come per gli studi di settore, il preventivo contraddittorio con il contribuente.

2. Tale motivo è inammissibile.

Invero, tale motivo viola il principio di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato la parte del ricorso introduttivo contenente tale eccezione.

Pertanto, a prescindere dalla circostanza che l’avviso non è basato sugli studi di settore, ma è analitico-induttivo, anche in questo caso non risulta che tale motivo di impugnazione sia stato presentato con il ricorso di primo grado, sicchè è del tutto nuovo e, quindi, inammissibile.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, conv. in L. n. 427 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, in quanto il giudice di appello ha errato nella distribuzione dell’onere della prova tra amministrazione e contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, essendo i ricavi dichiarati congrui e coerenti con gli studi di settore dell’anno 2003, sussistendo una presunzione di normalità reddituale, sicchè l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto dimostrare una realtà economica specifica diversa da quella dichiarata e “presuntivamente vera”.

2.1. Tale motivo è infondato.

Invero, l’avviso di accertamento è stato redatto con il metodo analitico-induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d e non con l’utilizzo degli studi di settore di cui alla L. n. 331, del 1993, art. 62-sexies. Gli studi di settore costituiscono, come desumibile dall’art. 62-sexies, solo uno degli strumenti utilizzabili dalla Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, il reddito del contribuente (Cass., 18906/2018, proprio in tema di accertamento dei redditi di un esercente il servizio di taxi).

Infatti, l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (Cass., 20060/2014).

Nella specie il giudice di appello ha indicato analiticamente tutte le presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi del D.P.R. n. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, che hanno consentito l’accertamento di un reddito superiore a quello dichiarato, a prescindere della congruità del reddito dichiarato in relazione all’utilizzo degli studi di settore.

In particolare, la Commissione regionale ha valorizzato tutta una serie di elementi oggettivi, in grado di dimostrare i maggiori redditi di impresa, e segnatamente i tempi di attività giornaliere (12 ore), le fatture relative alla cooperativa di riferimento, le schede carburante, le tariffe da praticare allegate alla delibera del Consiglio Comunale, i risultati dell’ufficio statistica comunale, l’esiguità dei costi di manutenzione, i chilometri percorsi nell’anno come dichiarati dal contribuente negli studi di settore (35.100), la corsa media di Km 3,2, il costo medio di ogni corsa pari ad Euro 6,87.

4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “motivazione meramente apparente sui presupposti dell’accertamento ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito in L. n. 427 del 1993. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c.”, in quanto il giudice di appello nell’identificare le “gravi incongruenze” tra redditi dichiarati e quelli desumibili dall’attività svolta, si è basata ‘su affermazione del tutto astratte e generiche, mentre è assente qualsiasi spiegazione in merito a tali elementi, con la “esternazione di motivi meramente formale”.

4.1. Tale motivo è infondato.

Invero, a prescindere dalla circostanza che l’avviso è stato emesso con accertamento analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, e non in base agli studi di settore, sicchè il rilievo relativo necessaria sussistenza delle gravi incongruenze non coglie nel segno, tuttavia il giudice di appello ha indicato in modo chiaro ed esauriente tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti, posti alla base di tale accertamento, soprattutto in relazione alla corsa media giornaliera di Km 3,2 ed alla tariffa media di Euro 6,87, oltre che ai chilometri percorsi come indicati dal contribuente nello studio di settore (35.100).

5.Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta “omessa pronuncia sui motivi di gravame, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 “, in quanto il giudice di appello non ha dato alcuna risposta alla doglianza relativa all’errore logico-matematico commesso nell’avviso di accertamento, in quanto l’Agenzia delle entrate ha ricostruito il costo della corsa media sulla base del percorso medio di avvicinamento al cliente quantificato in Km 3,2, e addebitato nella quota fissa e Euro 2,50, corrispondente allo scatto di inizio corsa, oltre che del percorso medio con il cliente a bordo stimato in 3,2 Km, quindi ipotizzando un costo medio che remunera un percorso di 6,4 Km. L’Ufficio, quindi, anzichè dividere la percorrenza annua per 6.4 Km, la divide per 3,2 Km, giungendo così a raddoppiare il numero di corse presunte e, quindi, dei presunti ricavi.

5.1. Tale motivo è inammissibile.

Invero, il ricorrente si duole della omessa pronuncia sui motivi di gravame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ma incentra tale censura sulla mancata valutazione 91a parte del giudice di appello di una argomentazione difensiva basata su un asserito errore di calcolo. Pertanto, il contribuente avrebbe dovuto impugnare la decisione sotto il profilo del vizio di motivazione, ove ancora consentito dopo la modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, ma non con il vizio di omessa pronuncia sui motivi di ricorso.

Inoltre, poichè la sentenza di appello è stata depositata il 28-2-2013 la censura sulla motivazione può riguardare, dopo le modifiche di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, da parte del D.L. n. 83 del 2012, solo l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti.

6. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente deduce “omesso esame del verbale della Guardia di finanza del 1 ottobre 2009, con allegati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto in detto verbale si afferma che non esiste negli archivi del Comune di Firenze un vero e proprio studio inerente la percorrenza media delle corse dei taxi, ma solo una indagine condotta in via empirica allo scopo di costituire una base di riferimento per la trattativa delle tariffe da applicare con i rappresentanti delle cooperative dei tassisti operanti sul territorio. Il dato della corsa media non è stato diffuso dal Comune di Firenze, ma deriva esclusivamente da una notizia di fonte giornalistica.

6.1.Tale motivo è infondato.

Invero, tale documento non risulta menzionato nella decisione, ma non è decisivo ai fini della controversia, in quanto il giudice di appello ha indicato, con dovizia di particolari, tutti i documenti utilizzati per giungere alla sua decisione, valorizzando, come detto, i tempi di attività pari a 12 ore al giorno, le fatture relative alla cooperativa di riferimento, le schede di carburante, le tariffe da praticare, i risultati elaborati dall’Ufficio di statistica, i chilometri percorsi dichiarati dallo stesso contribuente, la lunghezza media della corsa ed il costo medio della stessa.

7.Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, in quanto non sussistono le presunzioni gravi, precise e concordanti, e gli elementi utilizzati non sono noti, ma, a loro volta presunti, dando luogo ad una doppia presunzione, non consentita. In particolare, non si è tenuto conto che nell’ambito della percorrenza annua, indicata dal contribuente, va ricompresa anche quella “a vuoto” effettuata senza cliente a bordo. Il costo medio, poi, non può essere desunto dal tariffario comunale. Il dato della corsa media di 3,2 Km proveniente solo da fonte giornalistica e non è mai stata oggetto di accordi o trattative tra l’amministrazione comunale e le cooperative dei tassisti.

7.1.Tale motivo è inammissibile.

Invero, il ricorrente, pur censurando la decisione per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in realtà intende chiedere una nuova rivalutazione degli elementi di fatti, già compiuta dal giudice di merito, e non consentita in questa sede (Cass., 32296/2018, in relazione all’accertamento dei redditi di un esercente il servizio di taxi, con dichiarazione di inammissibilità della censura per vizio di motivazione; anche Cass., 18906/2018).

8.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 1, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA