Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32881 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 19/12/2018), n.32881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16565-2013 proposto da:

F.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ELEONORA DUSE 53, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

TRAVAGLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 2 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA

CARCAVALLO, giusta delega in calce alla copia notificata del

ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 340/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/04/2013 R.G.N. 1083/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 340/2013, in riforma della sentenza impugnata dall’Inps, dichiarava improponibile il ricorso proposto da F.L. il quale aveva chiesto il riconoscimento del diritto ai benefici previdenziali per esposizione all’amianto previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 ai fini delle prestazioni pensionistiche mediante applicazione del coefficiente 1,5, in relazione al periodo lavorativo dal 17 gennaio 1980 al 31 dicembre 92.

A fondamento della domanda la Corte affermava: di accogliere l’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 37 e successive modificazioni ed integrazioni; che nel caso in esame era stata omessa la presentazione di una qualsiasi domanda all’Inps, unico ente legittimato a provvedere per il periodo anteriore al 2 ottobre 2003; che in ogni caso, anche a voler considerare la domanda proposta all’INAIL il 13 giugno 2003 si sarebbe comunque verificata la decadenza ex art. 47 citato posto che l’appellante aveva proposto il ricorso solo il 4 dicembre 2008 e quindi ben oltre il termine di 3 anni e 300 giorni dalla domanda proposta all’INAIL stesso; che inoltre risultava documentalmente provato che l’appellato non aveva neppure presentato domanda all’INAIL entro la data del 15/6/2005 fissata ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 convertito nella L. n. 326 del 2003 avendo invece presentato una domanda ulteriore in data 23/10/2008 stavolta all’Inps, dopo che era abbondantemente maturata la decadenza sostanziale prevista dalla nuova normativa.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.L. con due motivi; L’inps ha rilasciato delega in calce al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. di att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) atteso che la sentenza impugnata mancava di una motivazione che contenesse l’esposizione ordinata delle ragioni e degli argomenti che avevano condotto il giudice ad assumere la decisione enunciata nel dispositivo; avendo applicato un regime di decadenza senza minimamente specificare il relativo dettato normativo rendendo impossibile individuare le ragioni che stavano a fondamento della pronuncia. Nella fattispecie non era dato comprendere se l’intendimento della Corte fosse stato quello di applicare la decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dalla L. n. 438 del 1992, art. 4 o diversamente se fosse stata introdotta una inedita decadenza conseguente al mancato inoltro entro un certo termine (2/10/2003) della domanda all’Inps, sulla stessa falsariga di quanto la disposizione di legge (L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132) prevede in merito al necessario inoltro della domanda di rilascio della certificazione indirizzata all’Inail.

2.- Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 369 del 1970, art. 47 come modificato dalla L. n. 438 del 1992, art. 4, L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, L. n. 350 del 2003, art. 3, comma (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la Corte aveva ritenuto di non attribuire alcuna valenza alla domanda amministrativa pur ritualmente inoltrata il 9 gennaio 2008 di fatto introducendo surrettiziamente per coloro che comunque avevano inoltrato la domanda all’INAIL entro il 2 ottobre 2003 il contestuale obbligo di presentare entro il medesimo termine la domanda all’Inps a pena di decadenza dal più favorevole beneficio, senza che il dettato normativo contemplasse tale obbligo.

3. Il primo motivo di ricorso, avente rilievo assorbente, è fondato.

La Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato l’improponibilità della domanda di F.L. intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ai benefici contributivi per l’esposizione ad amianto affermando che l’assicurato non avesse presentato la domanda all’Inps, per il periodo anteriore al 2 ottobre 2003; che la domanda proposta all’INAIL era avvenuta il 13 giugno 2003; che non risultava provato che l’appellato avesse presentato una domanda all’INAIL entro la data del 15/6/2005 avendo invece presentato una domanda ulteriore in data 23/10/2008 all’Inps, dopo che però era abbondantemente maturata la decadenza sostanziale prevista dalla nuova normativa.

4.- Si tratta di una motivazione che non è intellegibile, perchè dichiara l’improponibilità della domanda senza precisare in base a quale ragione giuridica e senza individuare la premessa maggiore relativa alla regola di diritto applicata.

La sentenza sostiene infatti che in mancanza di domanda all’INPS entro il 2 ottobre 2003 la domanda giudiziaria sia improponibile e che nel presente caso non possa rilevare la domanda amministrativa presentata allo stesso Istituto nel 2008; senza spiegare perchè, senza individuare in base a quale regola giuridica si debba pervenire a tale conclusione e senza, in realtà, confrontarsi neppure con la disciplina del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (e successive modificazioni ed integrazioni).

4.1. La stessa Corte ha inoltre affermato che la nuova normativa D.L. n. 269 del 2003, ex art. 47 conv. in L. n. 326 del 2003, prevede un termine semestrale entro il quale i lavoratori debbono presentare domanda all’INAIL, termine che decorre dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 6, che è stato emanato il 27 ottobre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2004, sicchè il termine venuto a scadere il 15 giugno 2005.

5.- Si configura quindi una carenza di motivazione che rende nulla la decisione ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche perchè dalla stessa sentenza risulta che siano state affastellate quattro differenti questioni giuridiche le quali attengono: alla improponibilità dell’azione per difetto assoluto della domanda amministrativa; alla decadenza dall’azione con riflessi sostanziali per decorrenza del termine D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 e successive modificazioni ed integrazioni; all’individuazione del regime normativo applicabile al diritto del lavoratore esposto all’amianto sotto il profilo intertemporale, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 47 conv. con modifiche in L. n. 326 del 2003; al valore della domanda all’INAIL da proporsi entro il 15.6.2005 D.M. 27. ottobre 2004, ex art. 1, comma 2, previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47cit.

6.- In base alle considerazioni esposte, il primo motivo di ricorso va dunque accolto, mentre deve dichiararsi assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Ancona, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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