Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3288 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3288 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 681-2012 proposto da:
FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS. CAVALLA
93014820778 in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GASPARE SPONTINI 22, presso lo
studio dell’avvocato BRINDISI ROCCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato SARRA MAURIZIO, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 13/02/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 185/1/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di POTENZA del 18.7.2011, depositata il 19/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 00681 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Potenza ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, appello proposto
contro la sentenza n32/02/2009 della CTP di Potenza che aveva accolto il ricorso
della “Fondazione Lucana Anti-usura Mons. Vincenzo Cavalla” contro
provvedimento di diniego di iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS ai sensi
dell’art.11 del D.Lgs. n.460/1997.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che “non possedendo la
ricorrente fondazione l’autonoma qualificazione come ONLUS era tenuta ad
adeguare lo statuto o atto costitutivo alle disposizioni di cui all’art.10 co.1 citato
decreto, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lettera 1) concernente l’uso della
locuzione ‘organizzazione non lucrativa di utilità sociale’ o dell’acronimo
`ONLUS'”, ed inoltre ritenendo che l’attività svolta dalla fondazione ricorrente si
sostanzia in una vera e propria attività di intermediazione bancaria, specificamente
esclusa ai fini dell’ottenimento della qualifica di ONLUS.
L’Associazione ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte intimata si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il secondo motivo di censura (rubricato come:”Insufficiente motivazione
….”), la parte ricorrente assume che dall’esame complessivo dello statuto della
fondazione si evince che il sodalizio è organizzato per compiti di assistenza sociale,
sicchè l’omessa indicazione nella denominazione della fondazione della locuzione

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letti gli atti depositati

ovvero dell’acronimo previsto nella lettera 1) dell’art.10 non costituisce requisito o
elemento essenziale per ottenere i benefici di cui all’art.12 dello stesso decreto
legislativo, giacchè il legislatore non sanziona con il diniego o con la decadenza del
beneficio l’omessa puntualizzazione dello scopo non lucrativo nella denominazione.
Il motivo appare inammissibilmente formulato per erronea identificazione

Ed invero è giurisprudenza costante di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 228 del 10/01/1995) che:”La violazione o falsa applicazione di norme di diritto,
che, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., ricorre nel caso di errata interpretazione
o applicazione di una norma, non può essere denunciata in Cassazione come vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché tale vizio è riferito
dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. alla ricostruzione della concreta fattispecie e può dare
luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto – .
Poiché di questo non si occupa il motivo di impugnazione dianzi riassunto, non resta
che considerare che del medesimo non può farsi esame di merito, sicchè poi anche il
primo motivo deve rimanere privo di esame, atteso che la sentenza (fondata com’è su
due autonome rationes decidendi) resterebbe comunque intangibile anche se fosse
accoglibile il primo dei motivi di ricorso qui proposti.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 28 novembre 2012

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che nessuna delle parti ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

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dell’archetipo del vizio valorizzato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in € 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014

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