Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3288 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 11/02/2020), n.3288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26570/2015 proposto da:

VILLA SALARIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

MAGLIANA 184, presso lo studio degli avvocati FILIPPO LEGGERI e

BARBARA BEA, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1718/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/04/2015 r.g.n. 1290/2013.

Fatto

RILEVATO

1. Che la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra G.P. e la casa di cura Villa Salaria s.r.l., ha condannato quest’ultima al pagamento in favore della prima della somma di Euro 134.859,95, oltre accessori, ed alla regolarizzazione della posizione contributiva;

1.1. che il giudice di appello, respinte le deduzioni della società in tema di inosservanza dei criteri tabellari nell’assegnazione dei ricorsi relativi ai procedimenti cautelari ante causam instaurati dalla G., di violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e dei principi ispiratori del giusto processo, ha ritenuto provata alla stregua delle emergenze in atti la natura subordinata del rapporto dedotto e respinto la eccezione di prescrizione quinquennale della società sul rilievo che all’atto del suo svolgimento il rapporto non risultava assoggettato al regime di stabilità reale;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Villa Salaria s.r.l. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

3. che entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo parte ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost, comma 2, art. 25 Cost., comma 1, R.D. n. 12 del 1941, art. 7 bis e art. 7 ter, art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce nullità della sentenza o del procedimento per inosservanza dei criteri tabellari di assegnazione delle cause, per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e dei principi ispiratori del giusto processo;

1.1. che in fatto premette che: a) G.P. con ricorso ex art. 409 c.p.c. (iscritto con n. RG n. 25721/2010) adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la casa di cura Villa Salaria s.r.l. e la condanna di quest’ultima alle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale; b) in seguito la G. depositava nella cancelleria del giudice designato per il merito del primo ricorso un ricorso ex art. 700 c.p.c. (iscritto con il n. RG 25721-1/2010), qualificandolo come ricorso ” in corso di causa”, avente ad oggetto una domanda di reintegrazione L. n. 300 del 1970, ex art. 18; c) il giudice designato, all’udienza fissata per la trattazione, rilevato che il procedimento ex art. 700 c.p.c., era da intendersi come “ante causam”, ne disponeva lo stralcio con la formazione di un autonomo fascicolo avente ad oggetto la trattazione del cautelare ante causam (dichiarando conseguentemente il procedimento n. RG 25721-1/2010 definito nel senso di non luogo a provvedere), e disponeva che il procedimento, previa iscrizione nel registro di cancelleria, fosse rimesso al Presidente coordinatore. La causa, iscritta d’ufficio con assegnazione del numero 7912 del Registro generale dell’anno 2011, veniva assegnata ad altro giudice che con decreto fissava l’udienza e il termine per la notifica; la ricorrente, dopo la scadenza del termine (il 5.4.2011) assegnato per la notifica, chiedeva di essere rimessa in termini e la relativa istanza era accolta. All’udienza fissata per la trattazione la difesa del ricorrente rappresentava di avere, in data 6.4.2011, depositato un ricorso ante causam (RG n. 15182/2011), identico a quello precedente, chiedendo la riunione dei due procedimenti cautelari e, quindi, la trattazione unitaria innanzi al giudice già designato per il merito del giudizio principale. Il giudice designato per il primo ricorso cautelare, preso atto di tale dichiarazione, rimetteva gli atti al Presidente per quanto di competenza; d) il secondo ricorso cautelare conteneva un istanza di riunione al ricorso di merito e taceva del primo ricorso cautelare ante causam per cui il Presidente disponeva l’assegnazione del secondo cautelare ante causam “per connessione impropria” al giudice designato per la causa di merito; con provvedimento 6.5.2011 altro Presidente, rilevato che i due procedimenti cautelari concernevano la medesima fattispecie e che il giudizio di merito era quello dei tre procedimenti iscritto per primo disponeva l’assegnazione del procedimento (recante numero di iscrizione RG 7912/2011) al giudice del merito del primo procedimento. Questi decideva il ricorso ante causam disponendo il ripristino del rapporto; procedeva, quindi, alla trattazione nel merito di quello avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la condanna al pagamento della società alle connesse differenze retributive;

1.2. che parte ricorrente, sulla base di tale esposizione, assume che la situazione processuale venutasi a creare è frutto di un vizio genetico del procedimento (avente il numero di iscrizione RG 7912/2011) determinata dalla violazione dei principi di attribuzione delle cause e dei criteri tabellari, in quanto, in concreto, si sarebbe consentito a controparte di scegliere il giudice del procedimento cautelare, designato per una causa diversa dal merito;

2. che con il secondo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, censura la sentenza impugnata per non avere, a fronte della accertata carenza di prova della eterodirezione, escluso la natura subordinata del rapporto;

3. che con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2984 c.c., censura la sentenza impugnata per avere escluso la decorrenza del termine prescrizionale in corso di rapporto stante la mancanza di stabilità reale dello stesso. Chiede, in sintesi, un ripensamento della questione connessa alla decorrenza del termine prescrizionale alla luce della L. n. 92 del 2012 e del cd. Job act;

4. che il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata, premesso che le regole di distribuzione degli affari civili all’interno di un ufficio giudiziario e quindi del potere di provvedere non integrano questioni di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., ha osservato che secondo le deduzioni della società appellante la violazione dei criteri tabellari riguardava la fase cautelare ed i provvedimenti in quella fase adottati, destinati ad essere caducati dalla decisione di merito e non aventi alcuna incidenza sulla sentenza di primo grado; correttamente il primo giudice aveva escluso che l’autorità del provvedimento giurisdizionale cautelare fosse invocabile in un diverso processo e ritenuto che l’accertamento contenuto nell’ordinanza cautelare di reintegra della G. nel posto di lavoro, confermata in sede di reclamo, insuscettibile di passare in giudicato sostanziale, facesse stato nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la condanna alle connesse differenze retributive; nel caso in esame, inoltre, la assegnazione dei procedimenti era stata adottata dal titolare dell’ufficio cosicchè la eventuale violazione dei criteri tabellari di assegnazione degli affari e la erronea individuazione, indotta dalla prospettazione di una delle parti, del titolare del procedimento, non dava luogo, in assenza di deduzione di violazione del diritto di difesa, ad alcun vizio della sentenza;

4.1. che le deduzioni articolate dall’odierno ricorrente non inficiano le ragioni indicate dal giudice d’appello alla base del rigetto del primo motivo di gravame, alla luce della giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito che: a) l’assegnazione di un affare ad uno piuttosto che ad altro magistrato in imprecisa applicazione dei relativi criteri stabilite dalle tabelle (da ultimo, Cass. ord. n. 4261 del 2018; in precedenza: Cass. Sez. Un. 19512 del 2008) non involge giammai una questione di competenza; b) un difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone estranee all’ufficio (Cass. n. 8174 del 2006, Cass. n. 12012 del 2004, Cass. n. 10952 del 2003), ipotesi questa estranea alla fattispecie in esame, alla stregua delle medesime prospettazioni di parte ricorrente;

4.2. che in base alla richiamata giurisprudenza deve, a fortiori, escludersi la nullità della sentenza o del procedimento in relazione al ricorso ex art. 409 c.p.c., rispetto al quale non è prospettata alcuna violazione dei criteri tabellari nella designazione del giudice di primo grado per la relativa trattazione; che neppure è ravvisabile violazione dei principi di terzietà, imparzialità e di obiettiva formazione del libero convincimento per avere il giudice di merito trattato anche i ricorsi cautelari ante causam avendo i relativi provvedimenti natura strumentale ed essendo, conseguentemente, gli stessi inidonei ad assumere efficacia di cosa giudicata, sia dal punto di vista formale, che da quello sostanziale (Cass. Sez. Un. 6039 del 2019, Cass. Sez. Un. 27187 del 2007) risultando giuridicamente infondata, in assenza di vincolatività del provvedimento adottato sul ricorso cautelare, oltre che generica e non argomentata, l’affermazione secondo la quale il giudice del merito, dopo avere accertato incidenter tantum nell’ambito del giudizio cautelare la natura subordinata del rapporto, si era trovato “di fatto costretto a non smentirsi” nella valutazione delle deposizioni testimoniali del giudizio di merito;

5. che il secondo motivo è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (da ultimo, Cass., Sez. Un. 33679 del 2018) nell’affermare che: – il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134), applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; – l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; – neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; – nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, risolvendosi nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (non denunciata nella fattispecie);

5.1. che la “mancanza di prova dell’eterodirezione” non è ascrivibile all’ambito dei fatti percepibili nella loro dimensione storica fenomenica, come richiesto al fine della configurabilità del vizio motivazionale, ma rappresenta l’espressione di un giudizio formulato all’esito dell’apprezzamento del compendio istruttorio, ed in quanto tale intrinsecamente valutativo. Al di là di tale dirimente rilievo è ancora da osservare che la censura in esame scaturisce dalla non corretta lettura della parte motiva della decisione la quale, laddove afferma che “per quanto riguarda la mancanza di prova della eterodirezione della prestazione va considerata la natura professionale dell’attività prestata che rendeva superflua la impartizione di specifiche direttive laddove, come riferito dal teste L. le direttive impartite – nei confronti dell’interlocutore più vicino, la D.P., erano di carattere generale e metodogico”, risulta del tutto coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e il suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia), che connotano la subordinazione, sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione (Cass. n. 16997 del 2002). Nel caso di specie, infatti, il contenuto della prestazione della G., che svolgeva attività di tecnico di laboratorio analisi cliniche secondo turni predeterminati, non richiedeva l’assoggettamento a puntuali e specifiche direttive della parte datoriale;

6. che il terzo motivo è inammissibile in quanto si limita ad una generica richiesta di ripensamento della questione relativa alla decorrenza della prescrizione in corso di rapporto – con prospettazione dell’eventuale rimessione al giudizio della Consulta argomentata con riferimento a norme di legge non ancora in vigore all’epoca dello svolgersi del rapporto e quindi, nello specifico, prive di concreto rilievo;

6.1. che la sentenza impugnata, laddove ha escluso la decorrenza, in corso di rapporto, del termine prescrizionale è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini dell’individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, e non già alla stregua della qualificazione ad esso attribuita dal giudice all’esito del processo, con un giudizio necessariamente “ex post” (Cass. n. 29774 del 2017, Cass. n. 12553 del 2014, Cass. Sez. Un, n. 4942 del 2012);

7. che le spese di lite seguono la soccombenza;

8. che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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