Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32879 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 13/12/2019), n.32879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mari – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16103/2012 R.G. proposto da:

DA.CA. COSTRUZIONE E IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. DE MARI ANTONIO, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Vincenzo Picardi, 4, presso lo studio

dell’Avv. PASCASIO CORRADO.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

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– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 233/3/2011 depositata il 31 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale VISONA’STEFANO, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

la CTR della Campania, sezione staccata di Napoli, con sentenza del 31 maggio 2011, ha respinto l’appello di DA.CA. Costruzione e Immobiliare s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla società per ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento induttivo con il quale l’Agenzia delle entrate, sulla base di p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, le aveva contestato di aver evaso, nell’esercizio 2004, parte dei ricavi conseguiti dalla rivendita di tre unità immobiliari da essa acquistate all’asta, fatti fittiziamente figurare sotto la voce “finanziamento soci”, aveva rettificato il reddito, il volume d’affari e il valore della produzione dichiarati, aveva liquidato maggiori IRES, IRAP e IVA e irrogato le relative sanzioni;

il giudice d’appello ha motivato la decisione osservando che:

– la sentenza penale, di assoluzione del legale rappresentante di DA.CA. dal reato di cui al D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 4, costituiva mero elemento di valutazione, stante la possibilità per l’erario di procedere ad accertamenti induttivi anche in via presuntiva;

– l’Ufficio aveva correttamente ritenuto che DA.CA. esercitasse in via prevalente l’attività di rivendita, e non di costruzione, di immobili e, pertanto, legittimamente proceduto all’accertamento induttivo previo disconoscimento del codice di attività e dello studio di settore dichiarati dalla società;

– andava escluso che le somme pervenute sul conto della contribuente tramite bonifici bancari fossero ascrivibili a finanziamento infruttifero dei soci, in quanto il finanziamento non risultava provato nè da delibere assembleari, nè da un rogito notarile o da altri atti che consentissero di verificare anche chi fossero i soci finanziatori e DA.CA. non aveva prodotto la relativa documentazione bancaria;

l’importo delle ipoteche iscritte sugli immobili a garanzia dei mutui erogati agli acquirenti e la differenza minima fra il prezzo d’acquisto dei beni all’asta e quello di rivendita, che non poteva giustificare la complessa attività della contribuente di partecipazione agli incanti e di ristrutturazione degli appartamenti al fine della loro successiva cessione, costituivano prova della sottofatturazione contestata; ricorrevano, pertanto, elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la pretesa

dell’amministrazione;

DA.CA. propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a un unico motivo, cui l’Ufficio resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo si deduce erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la ricorrente sostiene che la CTR ha posto a confronto, ai fini della conferma dei valori di cessione accertati dall’Ufficio, una serie di elementi non congrui, quali l’importo dei mutui erogati (che è calcolato tenendo conto degli interessi, delle spese nonchè del rischio economico derivante dal possibile inadempimento del mutuatario) e il valore di iscrizione delle ipoteche (usualmente pari al doppio del finanziamento), mentre non ha tenuto conto che il capitale finanziato era inferiore o prossimo al prezzo dichiarato nei rogiti, che il prezzo di altre tre vendite da essa concluse nel 2004 non era stato rettificato e che le risorse iscritte a bilancio sotto la voce finanziamento soci erano confluite nelle casse sociali diversi mesi prima delle vendite oggetto di accertamento; contesta, in definitiva, la pregnanza indiziaria degli elementi sui quali è stata fondata la decisione;

il motivo è inammissibile, in quanto volto ad ottenere da questa Corte una diversa valutazione delle risultanze istruttorie poste dalla CTR a fondamento della decisione; il che è reso evidente dal fatto che la ricorrente, lungi da individuare i vizi logici o giuridici che inficiano la motivazione o dal censurare specificamente il ragionamento inferenziale del giudice d’appello, si limita, per un verso, a contestare la rilevanza presuntiva dei singoli elementi indiziari che questi ha invece complessivamente esaminato, e, per l’altro, non illustra la decisività, al fine di un diverso esito della controversia, di quelli trascurati;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzie delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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