Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32872 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/12/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 19/12/2018), n.32872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 644-2014 proposto da:

COOPERATIVA GIORNALISTI POLIGRAFICI A R.L., P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio

dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

M.M.;

– intimato –

Nonchè da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA SERGIO,

STEFANO GHIBELLINI, ALESSANDRO GHIBELLINI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COOPERATIVA GIORNALISTI POLIGRAFICI A R.L. P.I. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 270/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/06/2013 r.g.n. 630/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2018 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI per delega verbale Avvocato

ENRICO SIBOLDI;

udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’Appello di Genova con sentenza del 22.6.2013 ha riformato parzialmente la sentenza del tribunale di Genova n.1103/2011 ed ha accertato il diritto di M.M. al riconoscimento della qualifica di redattore ordinario a far tempo dal 1.8.2005, condannando la Cooperativa Giornalisti e Poligrafici arl, datrice di lavoro, al pagamento di differenze retributive, detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.

La corte territoriale ha respinto l’appello della Cooperativa avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto al Marchigiano l’attribuzione della qualifica di redattore di prima nomina a far tempo dal 1.2.2003, senza riconoscere il diritto ad essere inquadrato poi nella qualifica di redattore ordinario a far tempo dal 1.8.2005 e senza riconoscere differenze retributive a tale titolo, in quanto assorbite nel superminimo goduto dal giornalista sin dall’assunzione nel 2000, ritenendo invece che fosse illegittima la riduzione, a far tempo dal 2007, di tale superminimo e che invece tale voce assorbisse l’indennità di contingenza e l’indennità redazionale, voci legate al riconoscimento della qualifica di redattore, da riconoscersi anche in forza del contratto individuale.

La corte genovese ha parzialmente accolto l’appello del M. riconoscendo il suo diritto ad essere inquadrato per progressione automatica nella posizione di redattore ordinario a far tempo dal 1.8.2005; ma ha poi ritenuto assorbibile il superminimo nulla avendo dedotto il lavoratore circa l’esistenza di un titolo, voluto dalle parti intuitu personae, che escludesse detto assorbimento a seguito dei successivi aumenti spettanti per promozioni alla categoria superiore, ma precisando che lo stesso non avrebbe potuto comunque comportare la negazione del diritto alle differenze retributive connesse alla superiore qualifica, ove discendenti da voci ulteriori e diverse dalla retribuzione tabellare, per le quali il principio dell’assorbimento poteva dirsi escluso dalla contrattazione di categoria, oppure in ragione della stressa ratio sottesa al precipuo istituto.

Ha quindi escluso la sentenza impugnata l’assorbimento con riferimento agli scatti di anzianità ai sensi dell’art. 13 del CCNLG, all’indennità redazionale di cui all’art. 16 del CCNGL ed anche con riferimento all’indennità di contingenza, in base a quanto disposto dall’art. 6, allegato A del contratto collettivo, trattandosi per questa ultima voce, di un elemento fisso della retribuzione, svincolato da aumenti retributivi. Secondo la corte infatti l’assorbimento di detta voce determinerebbe la corresponsione di somme indennitarie inferiori a quanto necessario per assicurare il potere reale del nuovo minimo tabellare, portando ad una reformatio in peius della retribuzione reale del lavoratore, promosso alla categoria superiore, rispetto alla retribuzione fruita nella categoria o livello inferiore.

Ha proposto ricorso per cassazione la Cooperativa Gionalisti e Poligrafici affidato ad un unico motivo. Ha resistito il M. con controricorso, svolgendo ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui ha resistito la cooperativa con controricorso. Ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso principale la cooperativa deduce la violazione degli artt. 2077 e 2013 c.c., oltre che un omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte ritenuto non assorbibile l’indennità di contingenza prevista dall’art. 6 del CCNGL che, come si desumerebbe dall’art. 6 delle norme transitorie e di attuazione del ccnl giornalisti, costituisce invece ad ogni effetto una voce della retribuzione e come tale idonea ad essere assorbita, avendo invece esclusiva natura retributiva.

Con il primo motivo di ricorso incidentale il M. deduce la violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 13 del ccnl giornalisti, per avere i giudici di merito applicato il principio dell’assorbibilità del superminimo ritenendo che il lavoratore non avesse provato che il trattamento di miglior favore di cui godeva fosse stato concesso intuitu personae (richiamando l’orientamento di Cass. 14689/2012), senza considerare che l’orientamento della cassazione prevede altresì che, ai fini della ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale compenso, deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo. In particolare la corte genovese non avrebbe considerato che tale superminimo era rimasto inalterato per diversi mesi dopo il riconoscimento della qualifica superiore, ossia fino all’ottobre 2007, risalendo l’inquadramento superiore al marzo 2007 e non avrebbe altresì considerato la corte lo scambio di lettere, del 24 luglio e del 20 giugno 2007, tra le parti da cui emergeva una volontà (ex art. 1362 c.c.) di considerare spettante il superminimo, perchè la società in tali lettere aveva precisato che mai alcun redattore aveva percepito alcuna somma a titolo di superminimo. Inoltre vi sarebbe anche la violazione dell’art. 13 del CCNLG in base al quale il giornalista che passa alla categoria superiore avrebbe diritto, quale che sia il suo stipendio di fatto, in ogni caso ad un aumento di retribuzione pari alla differenza in cifra esistente fra il minimo della nuova categoria di assegnazione e quello della categoria di provenienza.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli art. 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4 per avere omesso la corte di merito l’esame di fatti decisivi costituiti dal contenuto delle lettere 20.6.2007 in cui e 24.7.2007, in cui la Cooperativa, nel non accogliere la richiesta del giornalista di svolgere lo straordinario, aveva ribadito che il M. aveva una condizione diversa dagli altri giornalisti soci della cooperativa anche dal punto retributivo; la corte non avrebbe quindi da ciò desunto che le parti avevano inteso concordare il mantenimento del superminimo.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione degli artt. 2697 e 2118 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la corte considerato che il datore di lavoro non aveva assolto l’onere di provare la sussistenza dell’errore materiale che aveva sostenuto di aver posto in essere non assorbendo il superminimo di Euro 841,00 mensili, successivamente al riconoscimento dell’inquadramento superiore. Avrebbe quindi errato la corte di merito nell’addossare al lavoratore l’onere probatorio della non assorbibilità, quando invece sarebbe stato onere della Cooperativa provare l’eccepito errore materiale.

Il ricorso principale non merita accoglimento. Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata l’indennità di contingenza è un meccanismo di garanzia del valore reale della retribuzione nominale, pertanto non ha una funzione retributiva autonoma assolvendo piuttosto ad una funzione indennitaria o risarcitoria del potere d’acquisto reale di ciascun livello dei minimi tabellari categoriali. Pertanto l’assorbimento di tale voce di natura indennitaria determinerebbe una perdita di potere reale di acquisto del nuovo minimo tabellare e quindi una sostanziale reformatio in peius della retribuzione reale del lavoratore, promosso alla qualifica superiore.

Non può trovare accoglimento neanche il ricorso incidentale. I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, perchè di fatto tutti diretti a censurare la decisione per aver avere la corte ritenuto l’assorbimento del superminimo, nonostante che dal comportamento delle parti si evincesse una diversa volontà. L’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, pattuita a livello individuale è normalmente soggetta al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, a meno che l’esclusione dell’assorbimento non sia espressamente disposto dalla contrattazione collettiva o nel caso in cui le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale, strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, così che l’aumento sia sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n.19750/2008, Cass. n. 14689/2012).

Nel caso in esame la corte ha ritenuto che il M. nulla aveva dedotto circa specifiche ragioni per cui il superminimo gli era stato riconosciuto dalla datrice di lavoro e che non sussistevano comunque elementi certi ai quali riconnettere una comune volontà delle parti diretta ad escludere assorbimento di detto superminimo, tale non potendosi ritenere il comportamento della società nel ritardare di alcuni mesi la rettifica della retribuzione e la richiesta al giornalista delle differenze di retribuzione non assorbite.

La sentenza impugnata, pertanto, con un’interpretazione rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.p.c., ha valutato il comportamento delle parti successivo all’avvenuto riconoscimento del superiore inquadramento – in particolare con riferimento al pagamento dell’intera cifra di superminimo protrattosi sino all’ottobre 2007 – e ha escluso, con una valutazione dei fatti insindacabile in questa sede di legittimità, che non fosse stato tale da far emergere una volontà contraria all’assorbimento del superminimo.

Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono quindi essere respinti, con compensazione delle spese del presente giudizio, stante la reciproca soccombenza.

Segue per entrambe le parti l’obbligo del pagamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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