Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32872 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 13/12/2019), n.32872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1596-2014 proposto da:

F.C. nq erede di F.G., elettivamente

domiciliato in ROMA V. PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato

IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA SANNIO ALIFANO, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli Avvocati D’ANGIOLELLA LUIGI MARIA, MARZANO ELEONORA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. D’OVIDIO PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato nel marzo 2011, F.C. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta una cartella di pagamento, emessa in esecuzione del ruolo n. 2010/377 del Consorzio di bonifica Sannio Alifano, avente ad oggetto il pagamento del contributo di bonifica e miglioramento fondiario, per l’anno 2008, in relazione a dei terreni insistenti sulla sponda destra del fiume Volturno, nel punto di confluenza con il fiume Calore.

Il ricorrente deduceva l’illegittimità della pretesa del Consorzio, fondata sulla mera ubicazione degli immobili all’interno del comprensorio, per asserita mancanza di utilitas arrecata ai propri fondi dall’attività consortile.

Il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano contestava le avverse deduzioni, sostenendo che tutti i proprietari degli immobili situati nel comprensorio consortile sono obbligati a contribuire alle spese necessarie per la bonifica ed il miglioramento fondiario, mentre le spese sostenute per la realizzazione e manutenzione delle opere irrigue sono poste a carico dei proprietari dei terreni serviti dalla rete idrica consortile.

2. La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con sentenza n. 75/8/12, accoglieva il ricorso e compensava le spese del giudizio, ritenendo assente la prova che i cespiti assoggettati al tributo fossero stati oggetto di lavori, quantomeno di mantenimento, e che avessero tratto effettivi benefici dalla opere realizzate dal Consorzio.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano insistendo per la riforma della sentenza impugnata, previo riconoscimento della esistenza del beneficio sugli immobili del contribuente. Evidenziava in particolare l’avvenuta trascrizione del perimetro di contribuenza presso l’Ufficio del territorio di Caserta, dalla quale deriva l’onere del contribuente che intendeva disconoscere il debito di contestare la legittimità del procedimento, non gravando sul Consorzio alcun onere probatorio in difetto di specifica contestazione.

L’appellato si costituiva ribadendo che i propri terreni non ricevevano alcun beneficio dalle opere di bonifica ed insistendo per il rigetto del gravame.

4. La Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 146/03/13, depositata il 18/4/2013, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittima la cartella di pagamento notificata al F., con compensazione delle spese processuali; in particolare, la CTR osservava che, essendo stato nella specie adottato e trascritto presso il competente ufficio dell’Agenzia del territorio il perimetro di contribuenza ed essendo stata la cartella impugnata dettagliatamente motivata con riferimento al piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, gravava sul contribuente l’onere di contestare specificamente la legittimità del procedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio in difetto di specifica contestazione.

5. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il Consorzio di bonifica Sannio Alifano.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., per asserita violazione del principio di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti del giudizio di merito ed i passi della sentenza ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

Ciò in quanto, premesso che nella specie il controricorso contiene l’esposizione, sia pur concisa, dei fatti di causa, deve in proposito ribadirsi che nel giudizio di cassazione il controricorso – ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2, “in quanto è possibile”) – assolvendo alla sola funzione di contrastare l’impugnazione altrui, deve contenere l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione incidentale, stante l’autonomia di questa rispetto all’impugnazione principale; solo, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull’ammissibilità del ricorso che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell’atto (Cass., sez. 5, 17/1/2019, n. 1150, Rv. 652710 – 01), ipotesi quest’ultima che non ricorre nel caso in esame.

2. Con il primo motivo di ricorso è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione el o falsa applicazione del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, artt. 10 e 11 e dell’art. 860 c.c., anche in relazione all’art. 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione ai presupposti giuridici per la operatività della presunzione di beneficio posta dal Piano di classificazione)”.

Il ricorrente sostanzialmente lamenta che la CTR avrebbe errato nell’attribuire valore presuntivo alla mera inclusione del fondo nel comprensorio consortile nonostante le contestazioni del contribuente circa l’assenza del beneficio, in forza delle quali si sarebbe determinata una inversione dell’onere probatorio, dovendo essere provato dal Consorzio il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo, nella specie asseritamente mancante, come risulterebbe dalla documentazione prodotta.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè con esso il ricorrente, oltre a non precisare quale parte della motivazione della sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con le norme invocate, sostanzialmente censura tale sentenza per le valutazioni di merito in essa contenute circa l’esistenza di uno dei due presupposti della pretesa impositiva, e precisamente di quello relativo al beneficio concretamente arrecato al bene dalle opere consortili.

Giova in proposito richiamare il principio, già enunciato da questa Corte, secondo il quale, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione della legge e non risultano indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Non è infatti sufficiente un’affermazione apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass., sez. 3, 31/05/2006, n. 12984, Rv. 591353 – 01).

Sotto altro profilo, osserva il Collegio che nell’illustrazione del ricorso non è sviluppata alcuna specifica argomentazione per illustrare le ragioni della asserita violazione delle norme invocate in relazione all’art. 2729 c.c., nè in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.; queste ultime, peraltro, in quanto espressione del principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove, operano interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la loro violazione è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, solo nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, e non già quale violazione di legge (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940, Rv. 645828 – 02; Cass., sez. 2, 30/11/2016, n. 24434, Rv. 642202 – 01).

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”.

Deduce il ricorrente che i giudici di secondo grado avrebbero “del tutto disatteso la rappresentazione della realtà processuale emersa nel primo grado di giudizio, omettendo o comunque, erroneamente interpretando un fatto decisivo pur controverso tra le partì e cioè la circostanza che, come ritenuto dalla CTP di Caserta, dalla documentazione in atti risultava la “mancata effettiva realizzazione di opere di bonifica sui terreni in questione, di proprietà del F., e, quindi, dei relativi vantaggi dallo stesso conseguiti” (v. pag. 16 del ricorso). La censura prosegue sostenendo la contradditorietà della motivazione della sentenza impugnata perchè, pur ritenendo fondato l’appello, avrebbe in realtà confermato le ragioni della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che “la natura presuntiva dei vantaggi consortili non è però una presumibilità astratta e teorica, imposta ope legis. Una presunzione assoluta ed astratta farebbe infatti dei contributi consortili una imposta fondiaria,

3.1. Il motivo è inammissibile.

Tale censura, infatti, non tiene conto che, per effetto della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 del, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012, e dunque anche alla sentenza impugnata con l’odierno ricorso, depositata il 18/4/2013) non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940, Rv. 645828 – 01; Cass. SU, 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830 – 01).

Nella specie, invero, nessuna “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata, la quale, dopo aver premesso che i contributi consortili si fondano su una utilità presunta, chiarisce che non si tratta di una presunzione “astratta e teoricd’, atteso che “il contributo viene calcolato secondo i criteri di classifica per il riparto della contribuenza consortile, applicati ai dati sulla proprietà dei contribuenti consorziati presenti nel catasto consortile”, con la conseguenza che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla CTR, “allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione”.

Coerentemente, dunque, la sentenza impugnata ha evidenziato che, in tema di contributi consortili, l’utilità derivante dall’attività di bonifica è desumibile in via presuntiva, precisando altresì che si tratta di una presumibilità non già astratta e teorica, bensì ancorata all’approvazione del piano di classifica ed alla assenza di specifica contestazione di quest’ultimo da parte del contribuente.

Si consideri, inoltre, quale ulteriore profilo di inammissibilità della censura, che il vizio previsto dal riformulato art. 360 c.p.c., n. 5, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Questo vizio non può pertanto dipendere dalla valutazione compiuta dal giudice del merito delle deduzioni ed allegazioni delle parti e del materiale probatorio prodotto in causa, sicchè la circostanza che, nel caso di specie, il giudice di secondo grado abbia ritenuto (contrariamente al giudice di prime cure) provata la sussistenza del presupposto del beneficio a favore del fondo del ricorrente non è idonea ad integrare il vizio denunciato: non si verte infatti in una ipotesi di “omesso esame” di un fatto storico ma, al contrario, di “diversa valutazione” (rispetto a quella effettuata dalla sentenza di primo grado) di un fatto storico comunque esaminato dalla sentenza impugnata.

Neppure integra una ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale o di una CTU espletata in altro giudizio (nella specie sembra che il ricorrente intende riferirsi a tali documenti, ancorchè espressamente richiamati solo con riferimento al primo motivo di ricorso: v. p. 15 del ricorso), in quanto tali accertamenti tecnici costituiscono un mero argomento di prova (Cass. sez. 6-5, 09/04/2018, n. 8621, Rv. 647730 – 01).

4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’omessa valutazione della prova documentale). Violazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 2727 c.c. e ss.”.

Sostiene in proposito il ricorrente che la CTR, con violazione del principio del prudente apprezzamento della prova, avrebbe omesso la valutazione delle prove documentali prodotte dal ricorrente in primo grado ed avrebbe altresì operato una ingiusta inversione dell’onere probatorio ponendolo a carico del contribuente, essendo invece onere del Consorzio fornire la prova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del contributo; tale prova non sarebbe stata fornita e la relativa omissione sarebbe stata colmata con una ingiustificata utilizzazione della presunzione da parte del giudice si secondo grado.

4.1. Il motivo, che si articola in due profili di censura, è inammissibile quanto al primo profilo ed infondato quanto al secondo profilo.

In relazione alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione della prova documentale, l’inammissibilità della censura deriva, oltre che dai limiti di deducibilità di tale violazione già evidenziati esaminando il primo motivo, anche dalla assenza di idonee argomentazioni circa la rilevanza della documentazione richiamata in ricorso a fronte della motivazione della sentenza impugnata, fondata su una presunzione derivante dalla mancanza di specifica contestazione del “piano di classifica”.

Ciò in quanto, come recentemente affermato da questa Corte, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22478, Rv. 650919 – 01).

Il secondo profilo di censura, relativo alla asserita violazione dell’onere della prova e delle norme in tema di presunzione, è infondato alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cass., sez. 5, 18/04/2018, n. 9511, Rv. 647836 – 01; Cass., sez. 6-5, 24/05/2017, n. 13130, Rv. 644262 – 01).

La giurisprudenza di legittimità ha in particolare chiarito che: – l’adozione del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento; – qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.; – qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

Orbene, la decisione qui impugnata non si è discostata da tali principi, poichè la commissione tributaria regionale – come detto – ha deciso la lite ponendo l’onere probatorio in questione a carico della parte contribuente poichè la stessa non aveva, nè principalmente nè incidentalmente, proposto specifica impugnativa o contestazione del piano di classifica in quanto tale, essendosi limitata ad affermare che nessun vantaggio era di fatto derivato alla sua proprietà dall’esecuzione delle opere di bonifica.

Dunque, a fronte del dato pacifico in causa costituito dall’inserimento del fondo del F. nel perimetro consortile, e della mancata contestazione da parte di quest’ultimo del piano di classifica e di ripartizione approvato dall’autorità regionale, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che nessun ulteriore onere probatorio gravasse sul Consorzio, risultando conseguentemente infondata la censura relativa all’asserita violazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione agli artt. 2727 c.c. e ss..

5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza.

Poichè il presente ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori fiscali e previdenziali di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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