Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32871 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 12/06/2016, dep. 13/12/2019), n.32871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 21560 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

Blue Meta s.p.a., con socio unico, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Ferrajoli Luigi e

dall’avv.to Fischioni Giuseppe, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’ultimo difensore, in Roma Via della Giuliana n. 32;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

-controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n.

2731/65/2016, depositata in data 5 maggio 2016, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 giugno 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

Rilevato

Che:

-con sentenza n. 2731/65/2016, depositata in data 5 maggio 2016, e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello proposto da Blue Meta s.p.a., esercente l’attività di vendita di gas naturale, avverso la sentenza n. 97/10/2013 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società avverso il preavviso di diniego n. 26412, notificato il 3 luglio 2012, e il provvedimento di diniego n. 34076, notificato il 3 settembre 2012, con i quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva respinto la sua domanda di rimborso, avanzata il 27 marzo 2012, del credito di imposta su accise di Euro 1.680.253,82, maturato nel 2007;

– in punto di fatto, il giudice di appello premetteva che: 1) Blue Meta s.p.a. si era avveduta nel 2011 della mancata inclusione del credito, maturato a conguaglio nel 2006, nel “quadro L- capitolo 1421” della dichiarazione, quale conguaglio a credito relativo maturato nell’anno 2006; 2) la CTP di Bergamo aveva rigettato il ricorso della società avverso i provvedimenti di diniego del rimborso ritenendo fondata l’eccezione dell’Agenzia, di decadenza dal diritto per decorrenza del termine biennale D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, comma 2; 3) la società aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado deducendo:a) la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6, comma 2, e 10 della, in quanto l’Agenzia, in sede di controllo della dichiarazione di consumo per l’anno 2007, aveva riscontrato un errore materiale concernente il capitolo 1412, emettendo un atto di contestazione definito col pagamento in via agevolata della sanzione, ma aveva omesso di correggere anche gli importi dichiarati a saldo di cui al capitolo 1421; b) l’errata applicazione del termine di decadenza biennale in luogo di quello di prescrizione decennale; c) l’errata esclusione del principio di operatività, senza limite di tempo, delle compensazioni fino all’esaurimento del credito; 4) aveva controdedotto l’Agenzia chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;

– in punto di diritto, la CTR ha affermato che:1) il primo motivo di appello era infondato, in quanto l’espletato controllo formale concerneva la tempestività della dichiarazione, la corretta imputazione dei capitoli, l’indicazione degli elementi per la determinazione del debito di imposta e non poteva involgere l’accertamento in merito all’esattezza degli importi dichiarati (a saldo) in relazione al fatturato; 2) il rimborso dell’accisa indebitamente pagata andava richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non era dovuto; 3) il principio secondo cui le compensazioni opererebbero sino all’esaurimento del credito, di fatto, cancellerebbe il termine biennale di decadenza;

– avverso la sentenza della CTR, Blue Meta s.p.a.,propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle dogane;

– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1. c.p.c.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– i primi quattro motivi di ricorso investono il capo della sentenza impugnata con il quale la CTR ha escluso che il termine di decadenza biennale dal diritto al rimborso potesse decorrere dalla data in cui Blue Meta era venuta a conoscenza della spettanza del proprio credito di imposta, anzichè da quella del versamento in eccesso;

– con tutti e quattro i motivi- che denunciano violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, (TUA), delle norme dell’ordinamento comunitario in tema di legittimo affidamento nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10 e art. 6, comma 2, – la ricorrente lamenta: che il giudice d’appello abbia escluso che

esulasse dal controllo formale eseguito dall’Agenzia la

determinazione del corretto credito di imposta ad essa spettante in base ai dati desumibili dalla dichiarazione ed agli ulteriori documenti in possesso dell’Ufficio; di non aver fatto applicazione del principio del legittimo affidamento, di matrice comunitaria, avendo essa confidato senza colpa nella correttezza del controllo operato dall’Agenzia; di aver pertanto erroneamente ricondotto a sua esclusiva responsabilità l’errore dichiarativo ed averla in conseguenza, altrettanto erroneamente, ritenuta decaduta dal diritto al rimborso;

– con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 13 e art. 56 per avere la CTR ritenuto che il termine biennale di cui all’art. 14 TUA decorra dalla data del maggior versamento, ancorchè, come affermato da questa Corte con la sentenza n. 9283 del 2013, tale termine sia destinato a slittare, in ipotesi di regolare presentazione annuale di consumo, in ragione delle particolari modalità di pagamento dell’accisa previste dagli art. 26 e 56 cit., che fanno sì che alla chiusura annuale di ciascun periodo di imposta si determina un nuovo saldo debitorio o creditorio che va a costituire un nuovo credito o debito rispetto a quelli precedentemente maturati;

– il quinto motivo – che, in ordine logico, va esaminato con precedenza – va accolto, con conseguente assorbimento dei primi quattro, nei termini di seguito indicati;

– in materia, questa Corte (dando seguito a Cass., sez. 5, 17.4.2013, n. 9283, e Cass. sez. 5, 1.2.2019, n. 3051) ha affermato il condivisibile principio secondo cui: “In tema di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza D.Lgs. n. 504 del 1995 ex art. 14, comma 2, (TUA) per il rimborso dell’eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo” (Cass., sez. 5, n. 16261 del 2019; nello stesso senso, Cass. nn. 16262 del 2019; 16263 del 2019; 16264 del 2019);

– nella detta pronuncia si è precisato che – in considerazione del meccanismo di compensazione prescritto dall’art. 56 TUA, comma 1, (secondo cui “Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto”) operante fino all’esaurimento del rapporto tributario, l’accredito- in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto- risulta una modalità di pagamento dell’accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas metano), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come “pagamento indebito”, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale ex art. 14 TUA, comma 2;

– il versamento in più dell’accisa diventa indebito solo nel momento in cui – terminata la somministrazione – rimane a conguaglio una maggiore somma versata, che il contribuente non è più obbligato ad utilizzare in compensazione; in altre parole, è solo alla fine del rapporto tributario che, nel caso in cui emerga dall’ultima dichiarazione di consumo un conguaglio a credito, quest’ultimo darà luogo a un “pagamento indebito” e il contribuente – proprio come nel c/c ordinario ex art. 1823 c.c. al momento della chiusura del conto-potrà esigerne il rimborso: la decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14 TUA, comma 2, coincide dunque con il momento di presentazione dell’ultima dichiarazione annuale dalla quale sia risultato il credito di imposta e non già, come erroneamente ritenuto dal giudice a quo, dalla data di presentazione della dichiarazione in cui si è verificato il pagamento in eccesso;

-all’accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, verificherà se il rapporto tributario si sia o meno esaurito e se pertanto Blue Note abbia diritto al rimborso del credito e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso; assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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