Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32870 del 19/12/2018

Cassazione civile sez. I, 19/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 19/12/2018), n.32870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10295/2018 r.g. proposto da:

A.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Mauro Pigino, presso il cui studio

(mauro.pigino-ordineavvocativercelli.eu.) elettivamente domicilia in

Vercelli, al Corso Fiume n. 5/B;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI TORINO, depositato il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo accogliersi il primo

motivo, con assorbimento degli altri;

udito, per il ricorrente, l’Avv. M. Lanzillo, per delega dell’Avv.

Marco Pigino, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto del 27 febbraio 2018, il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di A.I., nativo della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ha ritenuto che: 1) non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti richiesta dal ricorrente, non essendo tanto automaticamente imposto dalla mancata messa a disposizione della videoregistrazione da parte della Commissione Territoriale, rivelandosi sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal primo dinanzi a quest’ultima; 2) la narrazione degli eventi che, secondo A.I., avevano determinato la sua fuga dal Paese d’origine – la Nigeria centro meridionale – non presentasse requisiti minimi di attendibilità, rivelandosi il suo racconto “non genuino” e, verosimilmente, riguardante “eventi cui costui non è stato personalmente coinvolto”. Il tribunale, inoltre, ha negato la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria e per quella umanitaria.

2. Avverso il descritto decreto, A.I. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, resistiti, con controricorso, dal Ministero dell’Interno. Essi prospettano, rispettivamente:

1) “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere il tribunale, nonostante la espressa istanza del ricorrente, omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti obbligatoriamente prevista dalla legge;

2) “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o, comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per aver il giudice di primo grado ritenuto inattendibile la narrazione del ricorrente, circa le proprie vicende personali, senza considerare la documentazione prodotta, ed erroneamente giudicando incompatibili le versioni da lui fornite innanzi alla Commissione territoriale ed in sede di redazione del verbale C/3;

3) “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2009, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o, comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere il tribunale totalmente omesso di esaminare i documenti allegati al ricorso ed alle due note prodotte il 6 novembre 2017, relativi al suo percorso di integrazione.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri.

3.1. Questa Corte, infatti, ha già avuto ripetutamente modo di affermare – con argomentazioni, da intendersi qui richiamate, che il Collegio condivide – che, nei giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (cfr., ex multis, Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 24100 del 2018; Cass. n. 27780 del 2018; Cass. n. 28813 del 2018; Cass. n. 29731 del 2018).

3.1. Il tribunale torinese, dunque, ha errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione, malgrado la corrispondente istanza dell’odierno ricorrente.

4. Va, pertanto, accolto il suddetto motivo e, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Tribunale di Torino, in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza predetta, liquidando, altresì, le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per il relativo nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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