Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3287 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3287 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 3561-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
FINMECCANICA SPA – quale cessionaria dei crediti vantati nei
confronti dell’Erario dalla GF Gestioni Industriali Sri in liquidazione
(ora estinta), in persona dell’Amministratore Delegato e Direttore
Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68,
presso lo studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 13/02/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 471/01/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 3.7.2012, depositata il 16/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

delega avv. Giovanni Puoti) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ric. 2013 n. 03561 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

udito per la controricorrente l’Avvocato Giuseppe Lomonaco (per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’ Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio 471/01 /12 del 16 ottobre 2012 che rigettava l’appello
dell’Ufficio affermando la
debenza da parte della Amministrazione di un rimborso IVA
originariamente di pertinenza della GF Gestioni Industraili srl e ceduto alla Finmeccanica spa.
2. La Finmeccanica si è costituita in giudizio.
E’ stata depositata la seguente relazione:
3. Il ricorso deve essere respinto . Risulta infatti che il credito è stato esposto dalla GF Gestioni
Industriali srl nella denuncia armuale e quindi il credito era soggetto a mera prescrizione
decennale.La giurisprudenza di questa Corte è in proposito costante nell’affermare che in tema di
rimborso dell’ IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta
maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione
annuale del quadro “RX4”, che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione
altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, comma primo, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, presupposto per l’esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo
a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato
tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro “RX4”, la
presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza
previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione
ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ (così da ultimo ordinanza n. 8813 del 10 aprile 2013, che
richiama in termini le sentenze n. 20039 del 30/09/2011 e n. 7684 del 16/05/2012)
La Avvocatura ha depositato memoria chiedendo la remissione della controversia alle Sezioni
Unite.
Il Collegio ha ritenuto di aderire alla proposta del relatore in considerazione della circostanza che
l’orientamento favorevole alla contribuente si è da ultimo ulteriormente consolidato con l’ordinanza
n. 1084 del 20 gennaio 2014 , cui può essere affiancata la sentenza n. 3196 del 11 febbraio
2013. L’ordinanza 12429/2012 e la sentenza 18920/2011, indicate dalla Avvocatura, riguardano
poi il caso specifico di un’impresa che abbia cessato l’attività, circostanza non addotta nel caso di
specie.
Per quanto attiene a considerazioni sostanziali, ritiene il Collegio di privilegiare l’interpretazione
della legge che tutela i diritti sostanziali del contribuente tempestivamente esercitati con una
inequivoca manifestazione di volontà (e di scienza).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese che liquida in £ 2500 oltre accessori
di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 29 gennaio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1
Il Funzionario Giudiziari,

Oggetto: rimborso IVA
Reg. Gen. 3561/2013
RICORRENTE: Agenzia delle Entrate
INTIMATO: Finmeccanica spa

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