Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3287 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3287 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 19184-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, AIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
V ALLE DI ERA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato A’INCINZO TARANTO;

– controri corrente –

Data pubblicazione: 12/02/2018

avverso la sentenza n. 953/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA RI ,GION ALI di PAI ERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 14/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 11 febbraio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dichiarava
inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio
locale, avverso la sentenza n. 565/2/11 della Commissione tributaria
provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso della Valle di Era srl
contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro
2005-2006-2007. In via preliminare, accogliendo l’eccezione della parte
appellata, la CTR rilevava che il mancato deposito della ricevuta di
spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente il
gravame agenziale, violando gli artt. 53, 22, d.lgs. 546/1992, ne causava
appunto l’inammissibilità.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per eassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo Ire motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente denuncia di nullità la sentenza impugnata
per vizio motivazionale assoluto.
La censura è infondata.
Va ribadito che:
Ric. 2016 n. 19184 sez. MT – ud. 11-01-2018
-2-

MAN ZON.

-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta
da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio

integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.
22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);
-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del
07/04/2014, Rv. 629830).
La sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi negativi
enucleati nei principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali,
contenendo un nucleo motivazionale sintetico, ma chiaramente
intelleg,ibile, del quale è piuttosto criticabile la correttezza giuridica,
come irrfra.
Ric. 2016 n. 19184 sez. MT – ud. 11-01-2018
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convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di

Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’
art. 22, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha ritenuto quale causa di
inammissibilità dell’appello il mancato deposito della ricevuta di
spedizione dell’atto medesimo.

Recentemente le SU di questa Corte (Sentenze nn. 13452-13453/2017)
hanno sancito che:
-«Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione
in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la
notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data
della spedizione diretta del ricorso a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del
destinatario (o dell’evento che la legge considera equipollente alla
ricezione)»; «Nel processo tributario, non costituisce motivo di
inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine
di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta
di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di
spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datano; solo in tal caso
l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione
probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in
mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o
comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di
ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica
del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia
Ric. 2016 n. 19184 sez. MT – ud. 11-01-2018
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La censura è fondata.

certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di
decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza».
Constatato in fatto -mediante accesso al fascicolo dei gradi di merito
consentito a questa Corte data la natura meramente processuale della
questione oggetto della censura in esame- che la sentenza della CTP

quindi l’appello agenziale doveva essere proposto entro sei mesi dal
deposito della sentenza appellata (art. 327, primo comma, cod. proc.
civ.) ossia entro il 29 maggio 2012, essendo pacifico che lo stesso è
stato ricevuto il 16 maggio 2012 ne risulta evidente la tempestività, così
come quella della costituzione dell’appellante incontestatamente
avvenuta il 24 maggio 2012.
Ciò posto, la sentenza impugnata risulta quindi palesemente difforme
dai principi di diritto contenuti nei citati arresti giurisprudenziali e va
dunque cassata in relazione al terzo motivo, rigettato il primo,
assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo,
dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di
Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente

Così deciso in Roma, 11 gennaio 2018
Il Pre
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stata depositata il 29 novembre 2011 e non è stata notificata, che

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