Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3287 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. II, 10/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 10/02/2011), n.3287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. BAROLO Piero e Mario

Ettore Verino, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo

in Roma, Via Lima, n. 15;

– ricordante –

contro

COPPER s.n.c. di Mattarolo Rino & C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. ZULIANI Enrico

e Roberta Boratto, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultima in Roma, Via S. Croce in Gerusalemme, n. 75;

– controricorrente –

e sul ricorso promosso da:

COPPER s.n.c. di Mattarolo Rino & C, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Enrico Zuliani

e Roberta Boratto, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultima in Roma, Via S. Croce in Gerusalemme, n. 75;

– ricorrente in via incidentale –

contro

G.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Piero Barolo e Mario

Ettore Verino, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo

in Roma, Via Lima, n. 15;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 245 in data

13 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Roberta Boratto;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso: “concordo con il

relatore”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con atto notificato in data 20 luglio 1993, G.A. conveniva davanti al Tribunale di Treviso la Copper s.n.c., deducendo di avere stipulato con quest’ultima, in data 23 gennaio 1993, un preliminare di compravendita avente ad oggetto un terreno. Chiedeva di accertare che esso era privo delle qualità promesse e di dichiarare la risoluzione del contratto per colpa del promittente venditore, con condanna di quest’ultimo alla restituzione della caparra già versata e al risarcimento dei danni. In via subordinata chiedeva l’annullamento del contratto per errore e la restituzione della caparra versata;

che si costituiva la Copper s.n.c., chiedendo il rigetto della domande avverse e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabile al G.;

che il Tribunale di Treviso rigettava la domanda principale ed accoglieva la subordinata di annullamento per errore, annullando la promessa di vendita e condannando il promittente venditore alla restituzione della somma di L. 35.000.000;

che avverso la sentenza ha proposto appello la Copper s.n.c., sulla base di due motivi;

che si è costituito il G. resistendo al gravame e proponendo appello incidentale, con cui ha richiesto accertarsi il proprio diritto al recesso dal contratto preliminare, con conseguente condanna di Copper s.n.c., ai sensi dell’art. 1385 cod. civ., comma 2, al pagamento del doppio della caparra ricevuta;

che la Corte di Venezia, con sentenza depositata il 13 febbraio 2009, ha cosi provveduto: (a) ha ritenuto che l’errore non fosse riconoscibile e che, pertanto, non si potesse giungere ad alcuna pronuncia di annullamento del contratto; (b) considerata validamente proposta in appello la domanda di recesso dal contratto e di pagamento del doppio della caparra, in sostituzione della domanda di risoluzione avanzata in primo grado; accertato l’inadempimento della Copper; in accoglimento dell’appello incidentale, ha accolto la domanda di recesso formulata dal G. e condannato la Copper al pagamento del doppio della caparra; (c) ha compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 ottobre 2009, sulla base di due motivi, relativi, entrambi, alla compensazione delle spese;

che ha resistito, con controricorso, la Copper, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un motivo;

che il G. ha controricorso al ricorso in via incidentale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“Prioritario in ordine logico è l’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale, con cui si denuncia violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., artt. 1385 e 1453 cod. civ., lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto validamente proposta la domanda del recesso, formulata dal G. soltanto in appello, in sostituzione di quella di risoluzione azionata in primo grado.

Il motivo è fondato, dovendosi fare applicazione del principio di diritto – recentemente statuito da Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 553 – secondo cui, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo – oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all’irrinunciabilità dell’effetto conseguente alla risoluzione di diritto – all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito – in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale – di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.

L’accoglimento del ricorso incidentale assorbe l’esame del ricorso principale”.

letta la memoria del ricorrente in via principale e controricorrente al ricorso in via incidentale.

Considerato che, preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., per essere entrambe le impugnazioni rivolte contro la stessa sentenza;

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., osservando che le critiche ad essa mosse dal ricorrente in via principale e controricorrente al ricorso incidentale non appaiono idonee a scalfirne nè le argomentazioni, nè le conclusioni;

che, invero, il principio enunciato da Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 553 – e recentemente ribadito da Cass., Sez. 2^, 5 novembre 2009, n. 23490 – precludeva al G. – che in primo grado aveva chiesto la risoluzione del contratto, con condanna alla restituzione della caparra ed al risarcimento del danno – di agire per ottenere in appello, per la prima volta, la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra;

che l’applicazione del suddetto principio – impossibilità per la parte non inadempiente di azionare, in appello, il rimedio del recesso con ritenzione della caparra o pagamento del doppio rispetto a quello della risoluzione con condanna al risarcimento del danno – non è ostacolata dal fatto che, in primo grado, il Tribunale avesse accolto, non la domanda principale di risoluzione, ma quella subordinata di annullamento del contratto per errore;

che, pertanto, il ricorso incidentale deve essere accolto, mentre resta assorbito l’esame del ricorso principale;

che, cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il principale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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