Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32869 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 13/12/2019), n.32869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11943-2016 proposto da:

COMUNE DI CELANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO

CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato MAZZUTI GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TERMICA CELANO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI

16, presso lo studio dell’avvocato ZAPPALA’ ANDREA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NAPOLITANO ILARIA;

– controricorrente –

avverso la senteza n. 144/2015 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. D’OVIDIO PAOLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale de L’Aquila la Termica Celano s.p.a. impugnava un avviso di accertamento ICI, notificatole dal Comune di Celano per l’anno 2007, relativo ad una centrale termoelettrica la cui rendita catastale risultava riferita solo ai fabbricati e non alla turbina ed ai restanti impianti, come invece previsto dal D.L. n. 44 del 2005, convertito nella L. n. 88 del 2005, e pertanto veniva rideterminata dallo stesso Comune.

In particolare, la società ricorrente eccepiva la nullità dell’avviso di accertamento impugnato in quanto il Comune aveva determinato d’ufficio il valore catastale di un impianto già accatastato, così appropriandosi di poteri riservati in via esclusiva all’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate).

Il Comune di Celano si costituiva contestando le avverse eccezioni e chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Con sentenza n. 677/4/2014 la Commissione tributaria provinciale adita respingeva il ricorso proposto dalla società e compensava le spese tra le parti.

3. Avverso tale pronuncia proponeva appello la Termica Celano s.p.a. ribadendo le proprie contestazioni. Il Comune appellato presentava controdeduzioni.

4. Con sentenza n. 1442/1/15, depositata il 18 dicembre 2015, la Commissione tributaria regionale de L’Aquila, in accoglimento dell’appello, annullava l’avviso di accertamento impugnato e condannava il Comune al pagamento delle spese processuali.

5. Avverso tale sentenza il Comune di Celano ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Termica Celano s.p.a., che ha depositato anche successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. La preliminare eccezione di tardività del ricorso per cassazione è fondata.

Sostiene la Termica Celano s.p.a. che nella specie sarebbe decorso il termine breve per impugnare la sentenza di secondo grado, stante l’esistenza di una valida notifica di tale sentenza effettuata secondo i modi previsti dal novellato D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 38.

In particolare, la parte controricorrente ha documentato di aver proceduto alla notifica mediante consegna diretta al Comune di Celano di copia autentica della sentenza della CTR in data 23/12/2015 (come risulta dal timbro e dal numero di protocollo apposti sulla copia autentica della sentenza da parte del Comune: v. doc. n. 2 allegato al controricorso), sicchè il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso in cassazione scadeva in data 22/2/2016, mentre il ricorso risulta notificato solo il 6/5/2016.

Questa Corte, in un caso analogo, si è già espressa nel senso che, nel processo tributario, la consegna a mani della sentenza integra una forma di notifica idonea a far decorrere il termine cd. “breve” per l’impugnazione, in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall’art. 3 del D.L. n. 40 del 2010 (conv., con modif., dalla L. n. 73 del 2000), riconosce alle parti private la facoltà di notificare la sentenza mediante consegna diretta ex art. 16, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, in base al quale le notificazioni all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale possono essere effettuate “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia” (cfr. Cass., sez. 5, 28/02/2018, n. 4616, Rv. 647548 – 01 e, in precedenza Cass. Cass., sez. 6-5, 2/3/2015 n. 4222, non massimata).

Sulla base di tale principio, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, e della documentata notifica di copia autentica della sentenza impugnata in data 23/12/2015, il ricorso per cassazione proposto dal Comune di Celano va dichiarato inammissibile, stante l’intervenuto decorso del termine per impugnare.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza come per legge. Poichè il presente ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori fiscali e previdenziali di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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