Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32868 del 13/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 13/12/2019), n.32868
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1248/2013 proposto da:
CNU s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Nappi Ines e Forte
Francesco del foro di Napoli, nonchè dall’avv. Scioscia Clelia,
presso quest’ultimo domiciliata in via Via Diaz n. 115, Portici
(NA);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;
– intimata –
per l’annullamento della sentenza n. 200/46/12 del Commissione
Tributaria Regionale della Campania emessa inter partes il
13.6.2012.
Fatto
RILEVATO
Che:
Con avviso di accertamento n. (OMISSIS) l’Ufficio di Casoria dell’Agenzia delle Entrate contestò alla C.N. U. s.r.l., ai fini i.re.s., i.r.a.p. e i.v.a., per l’anno 2003, un reddito d’impresa di Euro 2.980.008,00. L’accertamento era stato emesso in quanto la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. Questi erano stati induttivamente calcolati sulla base di indagini bancarie.
L’accertamento, impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, fu da questa confermato con sentenza che, appellata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, è stata da questa ancora confermato.
La società aveva dedotto, sia in primo che in secondo grado (per quanto qui rileva e si deduce dalla parte espositiva della sentenza impugnata) la prescrizione del credito erariale, l’illegittimità delle indagini bancarie, in quanto acquisite in assenza del contraddittorio con la contribuente, e l’esenzione dell’1.v.a. in ragione dell’attività esercitata.
Ricorre per la cassazione di questa sentenza la CNU s.r.l. per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, commi 7 e 8, e per violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2.
Al ricorso non ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 10 aprile 2019, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31.08.2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, commi 7 e 8”, che la sentenza avrebbe disapplicato ignorando che l’attività esercitata – nota all’Ufficio in ragione delle intestazioni delle fatture esaminate e di quanto dichiarato dall’amministratore della società in sede d accesso – aveva ad oggetto il commercio all’ingrosso e al dettaglio di metalli e minerali metalliferi, compresi i semilavorati, la cessione dei quali non produceva per il cedente base imponibile soggetta ad i.v.a.
La sentenza impugnata su questo punto ha argomentato, che, “per quanto attiene all’I.V.A. è di tutta evidenza il danno erariale causato dalla mancata fatturazione. Al riguardo va osservato che il commercio di materiale ferroso non è esente dall’1.v.a., come afferma la ricorrente, ma per esso è previsto un regime particolare di fatturazione e di debenza dell’imposta. La società, commerciando all’ingrosso… era tenuta al versamento dell’1.v.a. per le operazioni di cui era cessionaria e responsabile del pagamento dell’1.v.a. per quelle in cui risultava cedente ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41 (rectius, 21). In ogni caso pertanto si è resa responsabile del danno provocato all’erario”.
Così argomentando sul tema del danno erariale, la Commissione Tributaria Regionale ha introdotto e inteso risolvere una questione nuova e diversa da quella devoluta: lo specifico motivo d’appello, quale risultante dall’odierno ricorso e dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale, riguardava infatti la “non imponibilità del maggior reddito accertato dall’amministrazione ai fini i.v.a.”.
La ricorrente – senza denunciare il vizio di ultra o extra petizione e senza cogliere comunque la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, ripropone la questione dell'”esenzione” dall’1.v.a.” a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 74, comma 8, senza che sul punto, tuttavia, il ricorso sia autosufficiente. Esso infatti non riporta (e neppure indica fra gli atti) la motivazione dell’atto impositivo che, ai fini i.v.a., aveva accertato “una imposta da portare a recupero pari ad Euro 598.002,00”, con ciò impedendo di comprendere se detto recupero sia stato dall’ufficio imputato a cessioni esenti – e perciò potrebbe essere stato illegittimo – o alla somma di cessioni esenti e di cessioni non esenti (e perciò potrebbe essere stato legittimo, fino a quando la contribuente non avesse dimostrato trattarsi di cessioni tutte o in parte esenti, secondo un onere probatorio che sarebbe stato a suo carico, trattandosi di normativa agevolativa e perciò eccezionale).
Il motivo è pertanto inammissibile.
Con il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2″ in quanto la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto avviato il contraddittorio a mezzo dell'”espediente” dell’accertamento con adesione”; e così finendo con l’attribuire alle risultanze bancarie – in mancanza di un contraddittorio effettivo – valore probatorio pieno.
Anche questo motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata non si occupa del contraddittorio endoprocedimentale che la ricorrente ritiene – ancorchè ammetta che non è previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 – comunque imprescindibile e non surrogabile dall’avvio del procedimento di accertamento con adesione (opinione comunque errata: cfr. cass., 5 marzo 2018, n. 5128), declinato dalla stessa contribuente.
La sentenza si occupa della questione concernente la “preventiva convocazione in sede di indagine bancaria” del contribuente e la risolve negando l’esistenza (ovviamente) di alcuna norma al riguardo.
Nulla è dovuto per le spese, atteso che dall’esame degli atti e dall’interrogazione al SIC non risulta alcuna costituzione dell’Agenzia con controricorso, mentre si reperisce nel fascicolo d’ufficio diverso controricorso riferito a differente controversia fra le stesse parti (fasc. 1246/13; C.T.R. 241/17/12).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019