Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32867 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1041-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

V.V., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI CINQUEMANI con studio in PALERMO VIA TERRASANTA

106 (EX ART. 135) giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 206/2012 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BONIS che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CINQUEMANI che ha si riporta

al controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il contribuente esercita l’attività di allevamento ovini e caprini nell’agrigentino ed era attinto da avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2000, notificatogli in data 19 luglio 2006 a seguito di pvc redatto dalla G.d.F. in data 22 marzo 2006 e ritualmente notificato al contribuente, ove i militari constatavano che nella dichiarazione dei redditi presentata non era stato esposto il reddito d’impresa maturato, donde procedevano alla relativa quantificazione con metodo induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a), riferendosi a studi di settore sulla redditività di latte ed agnelli elaborato dalla stessa G.d.F., altro analogo studio di settore elaborato dal Consorzio provinciale allevatori ed altri ancora sviluppati da enti esponenziali di operatori del settore.

Le ragioni del contribuente respinte dal primo giudice trovavano invece apprezzamento in grado d’appello, con annullamento integrale dell’atto impositivo, donde ricorre l’Avvocatura generale dello Stato proponendo un solo motivo, qui replica con tempestivo controricorso il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo si lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 2, e art. 61, nella sostanza per aver ritenuto prevalenti le allegazioni probatorie frutto di calcoli redatti dal contribuente, rispetto gli imparziali dati statistici a fondamento del pvc e dell’accertamento. Non si contesta il percorso argomentativo del giudicante, bensì il valore probatorio del documento che pone a base del suo convincimento. In verità, il metodo di ricostruzione induttivo puro, basato su elementi comunque reperiti, consente al contribuente una difesa a tutto campo, tra cui la produzione di documentazione specifica atta a dimostrare l’insussistenza del calcolo presuntivo erariale. Ed è quanto è successo nel caso di specie, ove il contribuente ha replicato con documenti puntuali e specifici, relativi alla sua propria attività, contrastando le induzioni dell’Ufficio, basate (fisiologicamente) su criteri statistici necessariamente di carattere generale. In questo senso non vi è stata violazione di legge, ma un apprezzamento motivato (peraltro non contestato sotto questo profilo) di prevalenza degli argomenti del contribuente rispetto a quelli dell’Amministrazione finanziaria, secondo una dialettica probatoria, aderente alla legge e confermata da questa Corte: cfr. Cass. sez. un. 18/12/2009, n. 26635 in tema di studi di settore; Cass. V n. 25217 del 11/10//2018 e Cass. V n. 27552 del 30/10/2018 in tema di D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), ma estensibile anche al comma 2 lett. a) stesso testo).

Il motivo è infondato e va rigettato.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna alla rifusione delle spese del grado di giudizio a favore della parte contribuente che liquida in Euro 4100,00, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

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