Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32866 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20215-2014 proposto da:

V.F., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato NICOLETTA AUSTONI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE DI SONDRI;

– intimata –

avverso la sentenza o. 1947/2014 della COYM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2019 dal Consigliere Dott.ssa RUSSO RITA;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato VALENZANO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- 1.- V.F. impugna l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa al provvedimento n. 250/2007 emesso dal Tribunale civile di Sondrio, che, a conclusione del procedimento di divisione di beni comuni tra i signori V., ha assegnato il lotto di beni individuato con la lettera A agli attori V.F., V.C. e Ve.Ca. e il lotto individuato con la lettera B ai convenuti Ve.Fa. ed V.E..

Deduce la carenza di motivazione dell’avviso e la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, ritenendo (in via presuntiva) che sia stata applicata per errore l’imposta sui trasferimenti (7%) anzichè quella sulla registrazione delle sentenze (1%). L’Agenzia, costituendosi nel giudizio di primo grado, precisa di avere applicato l’aliquota dell’1% sul valore complessivo dei beni, stimato in Euro 176.850,00 valore comunicato alla Agenzia in data 30.10.2008 dal CTU della causa di divisione, geom. D.. L’Agenzia, nei suoi atti difensivi, fa riferimento al TUR, allegata tariffa parte I, art. 8, comma 1 lett. c). Il contribuente lamenta di avere appreso solo in quest’occasione che la determinazione dell’importo era avvenuta con una richiesta diretta al CTU della causa, al di fuori da qualsivoglia

contraddittorio, e chiede il rimborso delle somme versate prima del

ricorso. La CTP rigetta il ricorso ritenendo che l’Agenzia abbia effettuato la tassazione sulla base di quanto accertato dall’autorità giudiziaria.

2.-. Il contribuente propone appello e il giudice di secondo grado, con sentenza n. 33/30/2013, conferma la sentenza di primo grado, osservando che già dall’esame della sentenza n. 250/2007 prodotta dall’Agenzia in sede di appello, si può verificare che sono indicati i valori dei due lotti: lotto A del valore di Euro 86.300,00 assegnato agli attori V.F., V.C. e Ve.Ca. e del lotto B del valore di Euro 90.550,00 assegnato ai convenuti Ve.Fa. ed V.E.. In particolare il giudice d’appello osserva che “la copia della sentenza del Tribunale di Sondrio r.g.n. 250/2007 a firma del Giudice L.B., rep. 456/08/B prodotta sub all. 2 dall’appellato ufficio con le proprie controdeduzioni, non solo si riferisce alla perizia del CTU depositata in cancelleria il 9.10.2007 ed alla ulteriore documentazione depositata in data 5/6/08, ma altresì che l’ultima pagina della stessa, munita di bollo del Tribunale e del visto del depositato in cancelleria indica esplicitamente i valori sui quali è stata eseguita la tassazione, ovvero di Euro 86,300,00 per il lotto A e di Euro 90.550,00 per il lotto B”

3. Avverso la predetta sentenza la parte ha proposto sia ricorso per revocazione che ricorso per cassazione. Il ricorso per revocazione è stato proposto per tre ragioni: a) acquisizione di documenti decisivi successivamente alla sentenza, non potuti produrre prima per colpa della Agenzia; b) dolo della Agenzia ai danni del contribuente; c) errore di fatto.

La CTR della Lombardia con sentenza depositata in data 11.4.2014 ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione, osservando, quanto al primo motivo, che i documenti di cui la parte assume di avere avuto la disponibilità solo dopo il giudizio, erano allegati alle controdeduzioni dell’Agenzia. Quanto al secondo motivo, la CTR ha osservato che la contraddittorietà della linea difensiva non è dolo; quanto al terzo motivo, si osserva che si tratta di un punto controverso su cui la CTR si è pronunciato.

Avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione propone ricorso per cassazione il V. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo. Il V. deduce che egli solo successivamente alla sentenza di cui chiede la revocazione

ha acquisito documenti decisivi, e cioè la copia del provvedimento giudiziale n. 250/2007 prodotto dalla Agenzia in grado di appello, corredato da stralcio di perizia, allegato alle controdeduzioni, ma non alla copia scambio che esso ricorrente aveva ritirato. Il ricorrente deduce che solo in udienza discussione pubblica è venuto a conoscenza -perchè il presidente del Collegio l’ha informato sul punto – che agli atti c’era una “versione” della sentenza (ordinanza) n. 250/2007 di assegnazione dei lotti con indicazione di valori, che a suo dire sarebbe artefatta. La parte lamenta di avere avuto la copia dei documenti depositati dalla Agenzia, trasmessi dalla cancelleria, in data 18 aprile 2013, dopo la sentenza della CTR, depositata il 21 gennaio 2013; ha così rilevato che questa documentazione presentava discordanze con quella in suo possesso e che quindi “solo dopo il deposito della sentenza ha potuto scoprire l’esistenza di un documento artefatto”; afferma inoltre che i documenti erano una pluralità e che la CTR non ha tenuto conto di questo fatto decisivo e di avere dimostrato nel giudizio di revocazione che i documenti prodotti dalla Agenzia non sono conformi agli originali.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

La CTR afferma che i documenti di cui tratta la parte sono stati depositati dalla Agenzia unitamente alle controdeduzioni della costituzione in grado di appello, nè la parte lo contesta; anzi la parte lamenta che le controdeduzioni della Agenzia gli siano state inviate “non corredate dalla documentazione in essa menzionata”. Deve quindi rilevarsi che i documenti allegati alle controdeduzioni, che possono essere prodotti in grado di appello, anche se documenti nuovi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 (Cass. 29087/2018; Cass. 3615/2019), non devono essere allegati alla “copia scambio”. La parte è tenuta solo ad indicarli nell’atto di costituzione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 54 e a depositare presso la cancelleria i documenti. E’ quindi onere della controparte prenderne visione tempestivamente, al fine, eventualmente, di disconoscerli, ai sensi dell’art. 2719 c.c. nei tempi e nelle forme previsti dagli artt. 214 e 215 c.p.c., norme applicabili anche al processo tributario in virtù nel principio d’integrazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2. Si deve qui ribadire il principio, già affermato dalla Corte e a cui questo Collegio intende dare continuità, che le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, principio che trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass. 13439/2012; Cass. 4912/2017; Cass. 8446/2015). La copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all’originale ai sensi dell’art. 215 c.p.c., n. 2, se la parte comparsa contro cui è stata prodotta non la disconosce in modo formale e nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. 15856/2004; v. anche Cass. 18074/2019; Cass. civ. n. 5077/2017).

E’ pertanto corretto, nonchè tranciante, il ragionamento esposto dalla CTR, la quale rileva che i documenti erano nella disponibilità della parte prima della sentenza, in quanto allegati alle controdeduzioni. Non ha importanza che il difensore abbia chiesto i documenti solo dopo l’udienza di discussione e che li abbia ottenuti e visionati solo dopo il deposito della sentenza; se depositati al momento della costituzione devono considerarsi nella piena disponibilità della controparte.

I motivi di revocazione sono tassativi e, per quanto attiene ai documenti decisivi di cui al n. 3) occorre che la parte si sia trovata nell’impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre i documenti nel giudizio di merito e incombe pertanto su chi agisce in revocazione l’onere di dimostrare che, fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza, l’ignoranza dell’esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore (Cass. 885/2018). In questo caso invece i documenti già appartenevano al giudizio, ed erano nella disponibilità della parte, avendo la controparte assolto al suo onere di deposito ed indicazione nelle controdeduzioni; anzi, lo stesso ricorrente afferma che anche il Presidente del Collegio ha richiamato la sua attenzione sui predetti documenti. Ciò che in verità la parte lamenta è che, confidando sulla conformità di questa documentazione con quella in suo possesso, non ha tempestivamente controllato la produzione documentale; si tratta di una scelta difensiva che nulla ha a che vedere con il ritrovamento postumo di documenti decisivi.

Non risulta che il documento prodotto in giudizio dalla Agenzia, sia stato tempestivamente e ritualmente disconosciuto e pertanto tutte le deduzioni sulla sua presunta manipolazione sono tardive, e non possono essere agitate nel giudizio di revocazione. La non conformità all’originale della copia di un documento prodotto in giudizio deve infatti essere contestata all’interno del giudizio stesso e non può essere proposta come motivo revocatorio.

5. – Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 1.

La parte deduce che ha errato la CTR a ritenere non c’è stato dolo della Agenzia perchè quest’ultima ha eseguito una alterazione postuma del documento depositato e ciò è fatto idoneo ad impedire al giudice di accertare la verità. Il motivo è infondato.

Come sopra si è detto, non risulta che il documento prodotto dalla Agenzia sia stato tempestivamente ed espressamente disconosciuto dalla parte e di conseguenza, ai sensi dell’art. 215 c.p.c. deve intendersi come riconosciuto (Cass. 3540/2019). Pertanto, la parte non può in questa sede dedurre la questione della sua (pretesa) alterazione; peraltro, costituisce principio ormai consolidato che se il dolo consiste nella fraudolenta utilizzazione di un documento, il nesso causale tra l’artificio della parte e l’avere tratto in inganno il giudice è condizionato all’accertamento della falsità che non può essere compiuto nel giudizio di revocazione ma deve a questo precedere (Cass. 6028/1995; Cass. 3684/1999).

Quanto al resto, correttamente la CTR ha evidenziato che la difesa contraddittoria, o meglio fondata su due argomentazioni, non integra il dolo revocatorio. L’Agenzia ha dapprima sostenuto di avere tassato l’atto sulla base di un documento esterno (la nota esplicativa richiesta al CTU a causa conclusa) e successivamente sulla base di quanto risulta dal provvedimento giudiziale. Questa difesa non ha in sè nulla di fraudolento, posto che, come si è detto, il documento allegato dall’Agenzia è stato implicitamente riconosciuto dalla controparte, nè ciò ha impedito al contribuente di difendersi facendo rilevare -come egli stesso deduce- la contraddittorietà di tale difesa. In ciò non si ravvisa, come bene ha affermato la CTR, il dolo revocatorio, poichè quest’ultimo consiste in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale (Cass. 26078/2018; Cass. 22851/2018).

6.- Con il quarto motivo la violazione falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per error in procedendo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata rispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3.

Secondo la CTR l’errore di fatto dedotto dalla parte è un punto controverso su cui il giudice si è pronunciato. La parte deduce la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato perchè la CTR ha attribuito efficacia probatoria ad un documento artefatto e non si è pronunciata sulla “eccezione” proposta dal contribuente nel giudizio di revocazione circa l’obbligo del Collegio che ha pronunciato la sentenza in revocazione di acquisire l’originale della sentenza poichè agli atti c’erano due copie discordanti.

Il motivo è infondato. Come si è detto la parte non ha effettuato il disconoscimento del documento tempestivamente (Cass. 18074/2019; Cass. civ. n. 5077/2017) e pertanto non può dedursi in questa sede un errore di fatto per la circostanza che il giudicante lo abbia utilizzato.

La acquisizione dell’originale è una attività che il giudice è tenuto a fare in presenza di formale disconoscimento e non perchè vi sono in atti due copie discordanti dello stesso originale. Quanto al resto, la circostanza che la CTR abbia fondato la propria decisione su ciò che risulta dal documento (non disconosciuto) prodotto dalla Agenzia piuttosto su ciò che risulta dal documento prodotto dal contribuente, costituisce appunto, come bene ha detto il giudice investito del giudizio di revocazione, un punto controverso su cui il Collegio si è pronunciato, spiegando perchè attribuiva valore alla copia depositata in atti dalla Agenzia (“l’ultima pagina della stessa, munita di bollo del Tribunale e del visto del depositato in cancelleria indica esplicitamente i valori sui quali è stata eseguita la tassazione”).

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

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