Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32864 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16239-2012 proposto da:

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI STATO in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GO.SI.FRA DI G.S. E C. SAS in persona del legale rappresenta

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 43,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO VEDOVA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARINA LUCCHETTA, ALBERTO PAGNOSCIN

giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 76/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 10/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2019 dal Consigliere Dott.ssa CAPRIOLI MAURA;

udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per l’accoglimento motivo di

ricorso;

udito Per il ricorrente l’Avvocato MARRONE che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

La società GO.SI.FRA. di G.S. & C s.a.s. impugnava avanti alla CTP di Venezia la cartella esattoriale con cui la società Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 42.385,03 per l’omesso versamento dell’imposta sui trattenimenti (I.S.I.)per l’anno 2004 oltre ad interessi e sanzioni.

La ricorrente esponeva di aver corrisposto in una unica soluzione la predetta imposta versando la cifra dovuta per i primi 4 mesi dell’anno 2004 durante i quali aveva effettivamente utilizzato gli apparecchi da gioco di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 7, lett. b).

Asseriva infatti che gli apparecchi erano stati distrutti in conformità alle disposizioni di legge vigenti entro il 31 maggio 2004.

Affermava che l’imponibile forfettario annuo previsto in Euro 2500,00 avrebbe dovuto essere rapportato al periodo di attività di apparecchi e che la cartella esattoriale emessa da AAMS per il versamento delle residue somme relative all’anno 2004 era illegittima sicchè chiedeva che l’atto impugnato venisse annullato.

Si costituiva la Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato contestando il fondamento del ricorso e istando per il suo rigetto.

Con sentenza nr 40 del 2009 la CTP respingeva il ricorso.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società GO.SI.FRA. di G.S. & C s.a.s. reiterando la tesi fatte valere in prime cure.

Si costituiva la Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato contestando il fondamento dell’appello e istando per il suo rigetto.

Con sentenza nr 76/2011 la CTR di Venezia accoglieva il gravame ritenendo corretto il frazionamento dell’imponibile per il periodo di effettivo utilizzo dei videogiochi non rivenendosi nella disciplina di legge elementi ostativi.

Contro la sentenza di appello L’Amministrazione dei Monopoli di Stato ricorre per cassazione sulla base di tre motivo cui resiste con controricorso la ricorrente.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

Con il primo motivo la parte ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp att. c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Lamenta infatti che la decisione impugnata si sarebbe risolta nella mera adesione alle tesi della parte contribuente senza alcuna considerazione alla tesi prospettata dall’Agenzia e fatta propria dal primo Giudice.

Con un secondo motivo denuncia un difetto assoluto di motivazione o una motivazione solo apparente.

Sostiene infatti che nella decisione impugnata la CTR non avrebbe assolto all’obbligo di motivare sia in ordine alla ricostruzione dei fatti e degli elementi di prova a sostegno delle domande formulate dalla parti che sarebbe state valutate secondo il proprio apprezzamento sia in merito al procedimento logico-giuridico e cognitivo attraverso il quale è maturato il suo convincimento.

Con un terzo motivo ed in via subordinata censura: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento al D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39, convertito in legge con modificazioni della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 1, e della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 496 nonchè degli artt. 3 e 53 Cost..

In particolare la ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui ritiene che l’imposta in questione sia frazionabile in relazione al periodo di sussistenza del presupposto impositivo e quindi debba essere corrisposta solo per il periodo di effettivo utilizzo degli apparecchi.

Sostiene infatti che la CTR avrebbe fatto mal governo delle norme indicate in epigrafe riconoscendo il diritto al rimborso richiesto dalla contribuente per effetto di una indebita riduzione dell’imposta dovuta in palese contrasto con la ratio e lo spirito della norma di riferimento (D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis).

I primi due motivi che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione sono infondati.

La CTR, se pur in maniera succinta, ha dato conto delle ragioni del suo convincimento spiegando i motivi di fatto e di diritto posti a fondamento del suo ragionamento evidenziando che l’esigenza di rendere più agevole la quantificazione dell’imposta per i contribuenti determinando l’imponibile su base annua in misura forfettaria non preclude la possibilità di frazionare la stessa e ritenendo che una diversa lettura delle norme di riferimento si ponga in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost..

Il terzo motivo è fondato.

Con riferimento alla specifica categoria degli apparecchi e congegni per il gioco previsti dal T.U.L.P.S, art. 110, comma 7, lett. b), del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, comma 3 bis, lett. b), inserito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, ha determinato l’imponibile medio forfettario, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti per l’anno 2004, nella misura di Euro 2.500, in luogo del maggiore imponibile medio forfettario di Euro 4.100 stabilito per gli anni precedenti (dal 2001 al 2003) dall’art. 14, comma 3, lett. b). L’imponibile medio forfettario, determinato in misura ridotta per l’anno 2004, non deve essere ulteriormente frazionato in base al limitato periodo di utilizzazione consentita degli apparecchi in oggetto, poichè esso già ingloba la circostanza che gli apparecchi da gioco che consentono la ripetizione della partita, previsti dal citato T.U.L.P.S., art. 110, comma 7, lett. b), potevano essere utilizzati per un periodo limitato dell’anno, dovendo essere convertiti oppure rimossi e demoliti entro il 31.5.2004, come stabilito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 7, convertito nella L. n. 326 del 2003. A comprova della correttezza di tale interpretazione, dal raffronto del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, commi 3 e 3 bis, si rileva che, nell’anno 2004, la misura dell’imponibile medio forfettario ai fini dell’imposta è stato ridotto (da Euro 4.100 ad Euro 2.500) soltanto per gli apparecchi di cui al T.U.L.P.S., art. 110, comma 7, lett. b), soggetti alla dismissione forzosa entro il 31.5.2004, mentre per gli apparecchi da gioco di cui al T.U.L.P., art. 110, comma 7, lett. a) e c), utilizzabili per l’intero anno, l’imponibile medio forfettario per l’anno 2004 ha subito un significativo incremento rispetto all’imponibile medio degli anni precedenti (Cass. 25901/2017; Cass. 10214/2016).

Sicchè deve farsi qui applicazione di quanto già stabilito, esattamente in termini, da questa corte di legittimità, secondo cui “in tema di apparecchi e congegni di intrattenimento e da gioco, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14 bis, il pagamento delle imposte di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio, essendo consentita la possibilità di frazionare l’imposta in relazione all’effettivo utilizzo solo per gli apparecchi installati dopo il 1 marzo di ciascun anno; ne consegue che, per gli apparecchi rimossi e demoliti entro la data del 31 maggio 2004, in ossequio al disposto di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, comma 3, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all’effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l’anno 2004 il pagamento dell’imposta in misura ridotta” (Sez. 5, Sentenza n. 5359 del 18/03/2015, Rv. 635061). Si è osservato, in tale occasione, che: “il D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, stabilisce che il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui al T.U.L.P.S., art. 110, comma 7, determinate sulla base dell’imponibile medio in via forfetaria su base annuale deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio e pertanto nella fattispecie l’imposta doveva essere pagata dalla ricorrente entro tale termine per intero senza tener conto che gli apparecchi per il gioco erano stati rimossi e demoliti dopo il 30/4/2004 e quindi erano stati effettivamente utilizzati solo quattro mesi. La norma non prevede infatti la possibilità di ragguagliare l’imposta dovuta parametrandola al periodo di effettivo utilizzo per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio ma solo per quelli installati dopo il 1 marzo di ciascuno anno. Infatti proprio per l’impossibilità di frazionare l’imposta in relazione all’effettivo utilizzo il legislatore aveva disposto per il 2004 il pagamento di una somma in misura ridotta (2.500 Euro invece di 4.100,00 Euro previste per il 2001, 2002 e 2003) e quindi, in ogni caso, appare irrilevante l’avvenuta distruzione degli apparecchi in ossequio alla Legge finanziaria del 2003, L. n. 289 del 2002, art. 22, comma 3, secondo il quale entro la data ultima del 31 maggio 2004 dovevano essere rimossi e demoliti gli apparecchi leggi pubblica sicurezza, T.U.L.P.S., ex art. 110, comma 7, che consentivano il prolungamento o la ripetizione della partita salva la possibilità di riconversione” (Cass. cit. motiv.). Nello stesso senso si è pronunciata Cass. 2614/15; (Cass. 2019 n. 13740)

Il ricorso deve essere, conseguentemente accolto in relazione al terzo motivo, rigettati i primi due e la sentenza cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio può essere deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Gli oneri processuali di merito vanno compensati in ragione del consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali in materia.

Le spese di legittimità vanno poste a carico della società controricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo e cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della società Go.SI.FRA di G.S. & C s.a.s.; compensa le spese del merito; condanna quest’ultimo a rifondere all’Amministrazione dei Monopoli di Stato le spese della fase di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5000,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

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